Cass. pen., sez. I, sentenza 21/08/2018, n. 38774
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela nei confronti di CO AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/06/2016 del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 giugno 2016 il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta di CO AN, la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale militare di Palermo il 10 maggio 1985, divenuta irrevocabile in data 11 giugno 1985, in ordine al reato di cui all'art. 118 cod. pen. mil. pace, per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato, dichiarando cessata la pena principale e le pene accessorie e disponendo la cancellazione della relativa iscrizione dal casellario giudiziale. Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che il reato era stato espressamente abrogato dalla legge n. 331 del 2000, nel cui testo non figuravano fattispecie di reato in continuità normativa rispetto a quella di cui al ridetto art. 118. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, depositato il 7 settembre 2016, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, che, premessa l'omessa comunicazione del provvedimento al proprio Ufficio, cui era stato trasmesso per le valutazioni di competenza dal Tribunale militare di Napoli, che lo aveva, a sua volta, ricevuto dal Tribunale di Gela per la relativa annotazione in sentenza, e rappresentata la decorrenza dalla data di detta conoscenza effettiva del termine per impugnare, soggetto a sospensione feriale, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza sulla base di due motivi, denunciando: - con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice dell'esecuzione ordinario rispetto a condanna pronunciata dalla giurisdizione militare;
- con il secondo motivo, inosservanza e/o erronea applicazione di legge per avere il giudice ritenuto erroneamente abrogata la fattispecie incriminatrice ascritta per effetto della legge n. 331 del 2000. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, a mezzo di requisitoria scritta, per la pronuncia dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, stante la fondatezza del ricorso.
4. Con memoria depositata il 14 giugno 2017, CO AN, a mezzo del suo difensore avv. Franco Augusto Gastaldo, ha eccepito la inammissibilità del ricorso, deducendo il difetto di legittimazione del ricorrente, poiché il ricorso, ammettendo per absurdum la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario, doveva essere proposto dal Pubblico ministero militare;
la carenza di «interesse della legge» all'accoglimento del ricorso per essere il reato estinto per effetto della sospensione condizionale della pena, oltre a rientrare la fattispecie nell'ambito di applicazione della legge di concessione dell'indulto, e comportando, pertanto, la revoca della sentenza solo la cessazione degli effetti penali della condanna;
la tardività del ricorso, avuto riguardo alla infondatezza dei motivi dedotti per sostenerne la tempestività e alla inoperatività nella specie della sospensione dei termini processuali in periodo feriale;
la esperibilità avverso il provvedimento impugnato adottato de plano della opposizione davanti al Tribunale di Gela;
la genericità del ricorso per difetto di specificità dei motivi e la sua carenza di autosufficienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso per cassazione