Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 40183

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2022, n. 40183
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40183
Data del deposito : 25 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILI GIANDIEGO nato a SORA il 27/11/1974 avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E T;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI L che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del giudice del Tribunale di Lodi, ha dichiarato prescritta la contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen. contestata al capo C) nei riguardi di G S, confermandone la condanna e rideterminando la pena in due anni, sei mesi di reclusione ed euro 5.500,00 di multa per i reati di detenzione di due armi comuni da sparo contestati al capo A), e di porto di una di esse, oggetto del capo B).

1.1. La Corte di appello ha respinto l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato e degli atti successivi, ivi compresa la sentenza di primo grado, formulata nei motivi di appello, con i quali l'imputato lamentava l'erronea celebrazione del rito speciale anche per la contravvenzione con riferimento alla quale non era stata disposta alcuna misura cautelare, pur avendo certamente il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero natura c.d. custodiale. A sostegao della decisione, il giudice di secondo grado per un verso rilevava come, in occasione della convalida dell'arresto, l'imputato fosse stato interrogato sull'intero editto di accusa, ivi compresa la contravvenzione, per la quale vi era l'evidenza della prova, con ciò legittimando comunque la celebrazione del giudizio immediato c.d. ordinario. Per altro verso, poneva in rilievo l'ininfluenza della questione poiché, la richiamata mancata applicazione dell'art. 453, comma 2, cod. pen., con separazione della contravvenzione, non aveva prodotto alcuna lesione del diritto di difesa, avendola la Corte dichiarata prescritta.

1.2. La Corte di appello, inoltre, raccordandosi alla motivazione del Tribunale, ha confermato l'esclusibne dell'attenuante di cui all'articolo 5 L. n. 895 del 1967 a ragione del numero delle armi e delle munizioni, k delle modalità del fatto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di G S, che ha articolato tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo e il secondo motivo deduce alternativamente violazione di legge penale processuale e vizio di motivazione con riferimento al rigetto della eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio immediato. Il giudice dell'appello ha contraddittoriamente ritenuto non fondata l'eccezione, invocando il tenore letterale dell'art. 453, comma 1, cod. proc. pen. da cui ha tratto la correttezza della richiesta del pubblico ministero che - a fronte dell'evidenza della prova anche con riferimento al reato contravvenzionale, contestato in occasione della convalida dell'arresto e sul quale pertanto l'imputato si era difeso - ha optato per tale rito speciale. Si trattava, invece, di giudizio immediato c.d. custodiale com'è reso evidente dalla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, peraltro depositata nel termine più ampio di cui all'art. 453, comma 1-bis, cod. pen., e dal relativo decreto del Tribunale.

2.2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 5 L. n. 895 del 1967. La Corte di appello avrebbe dovuto circoscrivere il giudizio ai fini del riconoscimento dell'attenuante esclusivamente con riferimento alla qualità e alla quantità delle armi, mentre ha fondato il diniego su elementi eccentrici quali l'intensità del dolo e la personalità negativa dell'imputato.
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