Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2023, n. 00873
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI CIRO nato a NAPOLI il 26/10/1959 avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, decidendo quale giudice dell'esecuzione del rinvio da questa Corte, che con sentenza Sezione 1^, n. n. 10974 dell'Il marzo 2022 aveva annullato con rinvio precedente ordinanza dello stesso ufficio procedente, ha rigettato l'incidente di esecuzione promosso da G C finalizzato alla rideterminazione delle pene oggetto del cumulo adottato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 15 giugno 2021. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, articolando due motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo e il secondo motivo denunciano vizio di motivazione. Con una prima censura il ricorrente eccepisce che il decidente aveva respinto la richiesta di formazione di cumuli parziali incorrendo in una palese illogicità: infatti, quanto al primo cumulo parziale, per un verso, aveva condiviso, in via generale, la tesi secondo la quale non esplicano efficacia per la formazione dei cumuli parziali le date dei reati commessi in stato di libertà, per altro verso, aveva confermato l'individuazione della data d'inizio del primo momento concorsuale nel 28 settembre 1989, coincidente con quella di commissione del reato di cui alla sentenza sub 13) della posizione giuridica del G, ancorché si trattasse di reato commesso nel mentre questi si trovava in stato di libertà. Riteneva, invero, il giudice dell'esecuzione che il suddetto reato fosse stato commesso dal condannato nel periodo in cui questi era evaso dalla detenzione domiciliare, cui si trovava sottoposto in esecuzione della pena definitiva inflittagli per il reato di cui alla sentenza sub 4), come evincibile dall'ordinanza del Giudice dell'esecuzione in data 24 giugno 2020, quand'invece dalla stessa ordinanza richiamata emergeva come «il reato di cui al titolo 13 fosse stato commesso nel momento in cui G era evaso e, dunque, non era in corso l'esecuzione della pena». In ogni caso il reato commesso in data 28 settembre 1989 non era stato commesso nel periodo di interruzione (a far data dal 12 febbraio 1989) della esecuzione della pena inflitta al G con la sentenza sub 4), per effetto della sua evasione, ma della custodia cautelare cui egli trovavasi sottoposto, come evincibile dal decreto di cumulo N. 5471/2012 S.I.E.P emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli in data 11/11/2019 (allegato n. 6). Donde, l'inizio del primo momento concorsuale si sarebbe dovuto far decorrere dal 16 novembre 1996, ossia dalla data d'inizio della carcerazione definitiva subita dal G.Con una seconda censura il ricorrente denuncia l'errata inclusione nel secondo cumulo parziale della sentenza sub 8), in quanto riferita a reato permanente commesso in data 16 dicembre 1996, ossia nel corso dell'espiazione definitiva iniziata in data 16 novembre 1996. All'uopo contesta l'argomentazione spiegata dal giudice dell'esecuzione, secondo la quale a dispetto della contestazione del reato come commesso fino al 16 dicembre 1996, questo doveva considerarsi consumato alla data del 16 novembre 1996, coincidente con la data dell'arresto del G, posto che, allora, anche i cumuli parziali riferiti alle sentenze sub 12) e sub 16), riguardando reati permanenti contestati in forma aperta con cessazione della permanenza in data successiva alla carcerazione del G, avrebbero
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, decidendo quale giudice dell'esecuzione del rinvio da questa Corte, che con sentenza Sezione 1^, n. n. 10974 dell'Il marzo 2022 aveva annullato con rinvio precedente ordinanza dello stesso ufficio procedente, ha rigettato l'incidente di esecuzione promosso da G C finalizzato alla rideterminazione delle pene oggetto del cumulo adottato nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 15 giugno 2021. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, articolando due motivi, quivi enunciati ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo e il secondo motivo denunciano vizio di motivazione. Con una prima censura il ricorrente eccepisce che il decidente aveva respinto la richiesta di formazione di cumuli parziali incorrendo in una palese illogicità: infatti, quanto al primo cumulo parziale, per un verso, aveva condiviso, in via generale, la tesi secondo la quale non esplicano efficacia per la formazione dei cumuli parziali le date dei reati commessi in stato di libertà, per altro verso, aveva confermato l'individuazione della data d'inizio del primo momento concorsuale nel 28 settembre 1989, coincidente con quella di commissione del reato di cui alla sentenza sub 13) della posizione giuridica del G, ancorché si trattasse di reato commesso nel mentre questi si trovava in stato di libertà. Riteneva, invero, il giudice dell'esecuzione che il suddetto reato fosse stato commesso dal condannato nel periodo in cui questi era evaso dalla detenzione domiciliare, cui si trovava sottoposto in esecuzione della pena definitiva inflittagli per il reato di cui alla sentenza sub 4), come evincibile dall'ordinanza del Giudice dell'esecuzione in data 24 giugno 2020, quand'invece dalla stessa ordinanza richiamata emergeva come «il reato di cui al titolo 13 fosse stato commesso nel momento in cui G era evaso e, dunque, non era in corso l'esecuzione della pena». In ogni caso il reato commesso in data 28 settembre 1989 non era stato commesso nel periodo di interruzione (a far data dal 12 febbraio 1989) della esecuzione della pena inflitta al G con la sentenza sub 4), per effetto della sua evasione, ma della custodia cautelare cui egli trovavasi sottoposto, come evincibile dal decreto di cumulo N. 5471/2012 S.I.E.P emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli in data 11/11/2019 (allegato n. 6). Donde, l'inizio del primo momento concorsuale si sarebbe dovuto far decorrere dal 16 novembre 1996, ossia dalla data d'inizio della carcerazione definitiva subita dal G.Con una seconda censura il ricorrente denuncia l'errata inclusione nel secondo cumulo parziale della sentenza sub 8), in quanto riferita a reato permanente commesso in data 16 dicembre 1996, ossia nel corso dell'espiazione definitiva iniziata in data 16 novembre 1996. All'uopo contesta l'argomentazione spiegata dal giudice dell'esecuzione, secondo la quale a dispetto della contestazione del reato come commesso fino al 16 dicembre 1996, questo doveva considerarsi consumato alla data del 16 novembre 1996, coincidente con la data dell'arresto del G, posto che, allora, anche i cumuli parziali riferiti alle sentenze sub 12) e sub 16), riguardando reati permanenti contestati in forma aperta con cessazione della permanenza in data successiva alla carcerazione del G, avrebbero
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