Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/12/2023, n. 35485
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L'art. 58, comma 7, del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 80 del 1998 - che attribuisce all'amministrazione di appartenenza il diritto di riscuotere il compenso dovuto al dipendente, o dallo stesso già percepito, per le prestazioni rese in violazione del divieto, per il pubblico impiegato, di svolgere attività retribuite senza autorizzazione - si applica anche alle prestazioni successive all'entrata in vigore della citata disposizione in esecuzione di incarichi antecedenti alla stessa.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 28204/2017 Numero sezionale 4079/2023 Numero di raccolta generale 35485/2023 Data pubblicazione 19/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Oggetto: composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: Pubblico impiego. CATERINA MAROTTA Presidente Obbligo di A ZNI Consigliere-Rel. esclusiva. Incarico esterno. IRENE TRICOMI Consigliere Ud.4/10/2023 PU ROBERTO BELLÈ Consigliere NICOLA DE MARINIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28204/2017 R.G. proposto da: Assessorato Turismo Comunicazione e Trasporti della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege
- ricorrente -
contro
U A, domiciliato in Roma, viale dei Primati sportivi n. 21, presso lo studio dell'avv. E M, rappresentato e difeso dall'avv. C D
- controricorrente -
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore,
- intimato -
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1067/2017, depositata il 31.5.2017;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4.10.2023 dal Consigliere A Z;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale C C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 1 Numero registro generale 28204/2017 Numero sezionale 4079/2023 Numero di raccolta generale 35485/2023 FATTI DI CAUSA Data pubblicazione 19/12/2023 La Corte d'Appello di Palermo – confermando sul punto la sentenza di primo grado del Tribunale della medesima città che aveva accolto la domanda del lavoratore – ha negato l'esistenza del credito vantato dall'Assessorato regionale siciliano indicato in epigrafe nei confronti del proprio dipendente, architetto Ugo Arioti, pari al compenso da questo percepito dal Comune di Palermo quale corrispettivo per prestazioni professionali svolte al di fuori del rapporto di pubblico impiego e senza autorizzazione del datore di lavoro. La Corte territoriale, accogliendo l'appello del Comune di Palermo, ha inoltre condannato l'Assessorato regionale a restituire al Comune il saldo finale del compenso dovuto al lavoratore, che l'ente locale aveva già versato direttamente al datore di lavoro. Contro tale decisione l'Assessorato Turismo Comunicazione e Trasporti della Regione Siciliana ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il lavoratore si è difeso con controricorso. Il Comune di Palermo è rimasto intimato. La causa, inizialmente destinata alla trattazione in camera di consiglio, è stata rimessa, ai sensi dell'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., alla pubblica udienza, nella quale è intervenuto il solo rappresentante del Pubblico Ministero. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione del decreto legislativo n. 29/1993, art. 58, comma 7, come modificato dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80/1998, per la ritenuta inapplicabilità ratione temporis della normativa citata all'incarico di direzione dei lavori svolto nel periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 26 del d.lgs. n. 80/1998». L'amministrazione ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia dato rilievo decisivo al fatto che l'incarico professionale venne conferito al suo dipendente dal Comune di Palermo nel 1995 – dunque prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 80/1998 – e abbia 2 Numero registro generale 28204/2017 Numero sezionale 4079/2023 invece considerato irrilevante il fatto che l'attività professionale era Numero di raccolta generale 35485/2023 proseguita anche successivamente, fino al luglio del 2000. Data pubblicazione 19/12/2023 2. Il controricorrente ha sollevato un'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso basata sull'assunto che esso sia stato proposto nei soli suoi