Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/03/2007, n. 7104
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Qualora nel giudizio di cassazione venga dedotto un motivo attinente alla giurisdizione, ove venga meno l'interesse della parte alla pronunzia sul merito della pretesa in ordine alla quale era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito, il difetto di tale requisito di ammissibilità dell'impugnazione preclude l'esame del motivo in questione che deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Sul provvedimento
Testo completo
7104/07 REGISTRAZIONE ESENTE BOLL-ESENTE DIRITTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Qurisdizione difetto interess SEZIONI UNITE CIVILI enctido giurisdizing Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Primo Presidente f.f. Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 18741/04 Presidente di sezione Dott. Salvatore SENESE 20184/05 Presidente di sezione Dott. Roberto PREDEN 21832/05 Cron.Нои - Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud. 20/02/07 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Dott. Pasquale PICONE Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro elettivamente domiciliato in ROMA, VIA pro-tempore, PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO DEI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
PA IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA2007 159 U. DE CAROLIS 100, presso lo STUDIO FAVETTI, -1- rappresentato e difeso dall'avvocato MASSARI LUIGI, giusta delega in calce al ricorso;
- controricorrente nonchè
contro
NG RI OR;
- intimata e sul 2° ricorso n° 20184/05 proposto da: PA IO, elettivamente domiciliato in ROM A, VIA U. DE CAROLIS 100, presso lo STUDIO FAVETTI rappresentato e difeso dall'avvocato MASSARI LUIGI, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Mini stro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO DEI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis ;
controricorrente - nonchè
contro
NG RI OR;
intimata e sul 3° ricorso n° 21832/05 proposto da: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Min istro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO -2- STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
PA IO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA U. DE CAROLIS 100, presso lo STUDIO FAVETTI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSARI LUIGI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente nonchè
contro
NG RI OR;
intimata avversO le sentenzea n. 4137/03 depositata il 15/04/04, non definitiva, per quanto riguarda il ricorso r.g. n. 18741/04, n. 6702/03 depositata il 16/02/05, definitiva, per quanto riguarda il ricorso r.g. n. 20184/05, ed avversO entrambe, per quanto riguarda il ricorso r.g. n.21832/05, tutte della Corte d'appello di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/07 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
uditi gli avvocati Gianna AR DE SOCIO dell'Avvocatura Generale dello Stato, Luigi MASSARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per -3- : 1'inammissibilità del capodi domanda del PA con assorbimento della questione di giurisdizione;
rimessione a sezione semplice per gli altri motivi. -4- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO PA conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero degli Affari Esteri e la sig. AR RE AN deducendo di aver impugnato con ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica i provvedimenti di conferimento di incarichi all'estero a dirigenti scolastici in base a graduatoria in cui la sig. AN era stata illegittimamente collocata in posizione poziore rispetto al ricorrente. Tali ricorsi erano stati accolti in revocazione con l'annullamento, con D.P.R. 16 gennaio 2001, dell'art.9 dell'Ordinanza Ministeriale 16 maggio 1997, nella parte in cui introduceva nella procedura di nomina e destinazione all'estero un illegittimo criterio di precedenza nella graduatoria. A seguito di tale atto, l'amministrazione non si era però adeguata alla norma riformata;
non erano state annullate le nomine del 1997/98, e non risultando posti disponibili alla data del D.P.R. del 2001, l'esecuzione era stata operata non in base alla situazione organica che imponeva l'assunzione immediata del PA al posto dell'AN, ma in base alla futura possibilità di copertura del posto da istituire. II ricorrente deduceva quindi l'illegittimità del provvedimento del 16 marzo 2001 recante la sua assegnazione a Lilla, e comunque dei provvedimenti omessi in conseguenza del D.P.R. del 2001. Chiedeva poi il risarcimento del danno subito per la mancata retrodatazione della nomina a Lilla dal 1.9.1997, l'annullamento del D.M. 30 agosto 2001 n.4214 che aveva disposto l'assegnazione del ricorrente a Lilla per l'anno 2001/2002 5 e il trasferimento d'ufficio dell'AN da Lilla a Parigi (con declaratoria del diritto del PA alla scelta di Parigi quale sede estera e al risarcimento del danno per la mancata prestazione del servizio nell'anno 2001/2002). Costituitosi il contraddittorio tra le parti, il Tribunale adito rigettava la domanda. Su appello del PA, in dichiarata contumacia del Ministero, la Corte di Appello di Roma pronunciava sentenza non definitiva in data 15 aprile 2004 con