Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2024, n. 9845
Sentenza
23 gennaio 2024
Sentenza
23 gennaio 2024
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Massime • 1
In tema di evasione, la mancata diligenza del sottoposto agli arresti domiciliari nel consentire il controllo da parte delle forze dell'ordine, mantenendo in efficienza i dispositivi acustici di chiamata, non dà luogo a responsabilità a titolo di dolo eventuale, ove lo stesso, pur presente all'interno dell'abitazione, non abbia percezione della venuta degli operanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che la condotta di evasione postula in ogni caso l'allontanamento volontario del ristretto dal luogo di esecuzione).
Sul provvedimento
Testo completo
09845-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Pierluigi Di Stefano - Presidente - Sent.n.sez. 75/2024 UP 23/01/2024 Massimo Ricciarelli R.G.N.16393/2023 Riccardo Amoroso Relatore - Paola Di Nicola Travaglini Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da EL VA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2022 emessa dalla Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. Carla Archilei, difensore di VA EL, che ha richiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Perugia con sentenza dell'1 luglio 2023 in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia del 9 febbraio 2021 ha rideterminato la pena in mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto la condanna per il reato di evasione ascritto all'imputato, commesso in Perugia il 6 febbraio 2017 2 La Corte disattendeva i motivi di appello volti a contestare l'accertamento del fatto ed in subordine il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. ed accoglieva unicamente il motivo riferito alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche che venivano concesse in ragione dell'età avanzata dell'imputato (83 anni al momento del fatto), senza pronunciarsi sul motivo afferente al beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Il difensore di EL ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziando con il primo motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione che l'imputato, al di là della possibilità o meno di sentire il suono del campanello, dovesse rendersi diligente per poterlo udire al momento dei controlli così da rendere indifferente il fatto che non lo avesse sentito pur trovandosi all'interno dell'abitazione.
2.1. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. essendosi riconosciuto sussistente l'elemento ostativo della natura abituale della condotta di reato, sulla base della circostanza che l'imputato non si era fatto trovare presente in plurime occasioni in rapporto alle