Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2010, n. 10706

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Massime1

In tema di adozione di minore, la situazione che giustifica l'affidamento etero-familiare, a norma degli artt. 2 e segg. della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituiti dai corrispondenti articoli della legge 28 marzo 2001, n. 149, e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano, in quanto la mancanza di "un ambiente familiare idoneo" è considerata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, insuperabile e tale da non poter essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità; pertanto, il provvedimento che dispone l'affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso e l'eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata, atteso che la duratura ed irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un'attuale e positiva situazione di affidamento etero-familiare, la quale (ai sensi dell'art. 8, comma secondo, della legge n. 184 del 1983, non modificato nella sostanza dall'art. 8 della legge n. 149 del 2001), non è di impedimento alla dichiarazione anzidetta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2010, n. 10706
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10706
Data del deposito : 4 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L M G - Presidente -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. S S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 11719/09 proposto da:
S.M. e P.N., elettivamente domiciliati in
Roma, via Panama 52, presso lo studio LS Lexjus Sinacta, rappresentati e diFesi dall'avv. Monegat Mariagrazia, del Foro di Milano, per procura in atti;



- ricorrenti -


contro
C.H., elettivamente domiciliata in Roma, viale Medaglie d'Oro presente provvedimento 169, presso l'avv, Itala Mannias, rappresentata e difesa dall'avv. G C, del Foro di Milano, per procura in atti;



- controricorrente -


e
T.E., elettivamente domiciliata in Roma, viale Medaglie d'Oro 169, presso l'avv. Itala Mannias, rappresentata e difesa dall'avv. G S, del Foro di Milano, per procura in atti;



- controricorrente -


e
COMUNE DI MILANO, quale tutore provvisorio dei minori Pe. N.E. e P.A.R., in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Temistocle Solerà 7/10, presso l'avv. F P, che lo rappresenta e difende, insieme con gli avvocati M R S, S A e S P dell'Avvocatura Comunale di Milano, per procura in atti;



- controricorrente -


e
CURATORE DEI MINORI PE.NI.EN. E P.A.
R., in persona dell'avv. Pi.La., e P.
A.;



- intimati -


e nei confronti di:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO;



- intimato -


e
sul ricorso n. 15616/09 proposto da:
CURATORE DEI MINORI PE.NI.EN. E P.A.
R., in persona dell'avv. Pi.La., elettivamente
domiciliato in Roma, via Francesco Saverio Nitti 11, presso l'avv. Filippo Angelini Rota, rappresentato e difeso dall'avv. L M, del Foro di Milano, per procura in atti;

- ricorrente incidentale -
contro
S.M. e P.N., elettivamente domiciliati in
Roma, via Panama 52, presso lo studio LS Lexjus Sinacta, rappresentati e difesi dall'avv. M M, del Foro di Milano, per procura in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e
C.H., elettivamente domiciliata in Roma, viale Medaglie d'Oro 169, presso l'avv. Itala Mannias, rappresentata e difesa dall'avv. G C, del Foro di Milano, per procura in atti;



- controricorrente -


e
T.E., elettivamente domiciliata in Roma, viale Medaglie d'Oro 169, presso l'avv. Itala Mannias, rappresentata e difesa dall'avv. G S, del Foro di Milano, per procura in atti;



- controricorrente -


e contro
COMUNE DI MILANO, quale tutore provvisorio dei minori Pe. N.E. e P.A.R., in persona del
Sindaco pro tempore, e P.A.;



- intimati -


e nei confronti di:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DIMILANO e del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
CASSAZIONE;



- intimati -


avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 11/2009 V.G. in data 11 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11 febbraio 2010 dal relatore, cons. Dr. S S;

uditi, per i ricorrenti principali S.M. e P.
N., l'avv. M M, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e i rigetto del ricorso incidentale del curatore dei minori;
per la controricorrente C.H., l'avv. G C, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
per la controricorrente T.E., l'avv. G C per delega, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
per il controricorrente Comune di Milano, l'avv. S P, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
per il curatore dei minori, ricorrente incidentale, l'avv. L M, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del proprio ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott. R L A, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con sentenza del 2 luglio 2008 e all'esito di procedimento instaurato con decreto del 14 marzo 2007, il Tribunale per i minorenni di Milano dichiarava lo stato di adottabilità dei minori Pe.NEn., nato a (OMISSIS), e
P.A.R., nato a (OMISSIS),
figli di C.H. e di P.A., e nominava il Comune
di Milano quale tutore provvisorio, disponendo la sospensione dei rapporti tra i minori, i genitori ed i familiari, il mantenimento dei minori nella loro collocazione presso la famiglia dei coniugi D.P. e T. e l'avvio di una presa in carico
terapeutico dei bambini e di un percorso per il loro accompagnamento ad altra collocazione all'interno della procedura adottiva. A fondamento della decisione, il Tribunale per i Minorenni, tenuto conto della espletata consulenza tecnica d'ufficio, osservava che nessuno dei due genitori risultava possedere adeguate risorse per svolgere il proprio ruolo parentale in modo idoneo a soddisfare i bisogni psicologici ed affettivi dei due bambini. In particolare la madre, C.H., dall'età di dodici anni era stata destinataria di interventi a tutela da parte del Tribunale per i minorenni ed era risultata, da un indagine espletata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, soggetto dalla personalità gravemente disarmonica, di tipo "borderline", con forte componente narcisistica ed isterica, con precario equilibrio psichico mantenuto a mezzo di massiccio ricorso a meccanismi di difesa molto primitivi. Il padre, P.A., pur avendo riconosciuto N alcuni mesi dopo la nascita, si era poi dichiarato padre biologico solo di A.. Era inoltre risultato incapace di assumersi le responsabilità connesse al suo stato di compagno di H. e di padre di due figli, non essendo in grado di comprendere la gravità dei propri comportamenti e delle proprie omissioni. Mentre la madre non contestava la decisione del Tribunale per i minorenni, il padre proponeva appello avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità dei figli. Anche i nonni paterni, N.P. e S.M.,
ritenuti dal Tribunale inidonei a svolgere un ruolo protettivo e di sostegno psicologico dei nipoti, impugnavano la pronuncia di primo grado.
T.E., nonna di C.H. e bisnonnna materna dei
minori, costituitasi sin dal giudizio di primo grado, insisteva nella richiesta di dichiarazione di adottabilità dei due minori, già formulata davanti al Tribunale per i minorenni.


2. Con sentenza n. 11/09 del 11 marzo 2009 la Corte di appello di Milano, riuniti i giudizi, respingeva i gravami proposti e confermava la sentenza impugnata.
A fondamento della decisione la Corte di merito osservava che:


2.a. sussisteva certamente lo stato di abbandono dei due minori, entrambi nati da una madre che, per vicende personali e per caratteristiche di personalità, non era mai stata in grado di prendersi adeguata cura di loro, al pari del padre;
infatti, su richiesta degli stessi genitori e a decorrere dal 12 marzo 2005, i minori erano stati inseriti presso l'Associazione Fraternità e collocati presso la famiglia D.;
entrambi i bambini
presentavano all'inizio ferite psicologiche evidenti, dovute a dolorose esperienze di abbandono, di insicurezza, di insufficienti cure e di mancanza di affetto;
la collocazione dei minori presso altra famiglia era stata determinata e poi ininterrottamente proseguita per la mancanza di capacità genitoriali non solo da parte della madre, come dalla stessa ammesso, ma anche del padre e dei suoi genitori;
il primo, in particolare, non aveva esitato ad affidare i figli, preoccupato solo di mantenere il rapporto con la propria compagna, e ad interrompere i rapporti con loro, dopo numerose disdette delle programmate visite ai bambini, apparendo sempre lontano dall'assumersi la piena responsabilità della loro esistenza, arrivando a rinfacciare a N di non essere suo padre;
quando aveva chiesto di avere i figli con sè, non lo aveva mai fatto sulla base di una piena consapevolezza dei propri sbagli e di un effettivo progetto di vita che contemplasse i figli stessi come presenza reale, ma aveva preferito fare riferimento all'eventuale rapporto continuativo con i propri genitori, rapporto peraltro caratterizzato da mancanza di confidenza, da superficialità, se non da comunicazioni menzognere, e ad una nuova relazione con altra donna, con la quale non aveva però nulla programmato in ordine al futuro dei figli;



2.b. era infondato il primo motivo di impugnazione sollevato da P.A., in quanto il consulente tecnico d'ufficio aveva definito il padre dei minori come inadatto ad occuparsi dei figli e "abbandonico" non solo in base ai suoi comportamenti precedenti all'apertura del procedimento di adottabilità, ma anche tenendo conto della condotta complessiva del genitore e della sua accertata e attuale incapacità di rendersi conto della superficialità, inadeguatezza e inaffidabilità della propria proposta di riavere i figli con se;



2.c. anche il secondo motivo di impugnazione, relativo ai nonni paterni, era infondato, in quanto per escludere la situazione di abbandono era necessario accertare l'esistenza dell'idoneità del soggetto a prendersi cura del minore e di tutte le sue esigenze materiali e psichiche sulla base di significativi rapporti affettivi, idoneità nella specie risultata insussistente, non essendo al riguardo sufficiente la disponibilità ad occuparsi del minore, manifestata da parte di un genitore, o comunque di un parente tenuto per legge a provvedere al medesimo, solo nel momento della pronuncia della dichiarazione di adottabilità;



2.d. non meritava accoglimento neppure il terzo motivo di impugnazione, con il quale si era contestata l'errata interpretazione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del primo giudice;

infatti il primo giudice aveva deciso tenendo principalmente in considerazione l'interesse dei minori e adottando l'unica soluzione possibile, attesa la indisponibilità della famiglia D. all'eventuale adozione dei bambini, i quali avevano comunque bisogno di una famiglia che li accogliesse nella sicurezza anche giuridica del loro status e non avendo l'affido, certamente positivo per i minori, raggiunto lo scopo, proprio dell'istituto, di dare ai genitori un congruo lasso di tempo per recuperare la capacità genitori alle necessaria al rientro dei figli nella famiglia;



2.e. doveva essere disattesa la richiesta istruttoria di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio sui minori, in quanto quella già espletata era pienamente esaustiva ed aveva rassegnato conclusioni obiettive e precise, che le consulenze di parte non erano state idonee a confutare;

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