Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 12/03/2019, n. 10835

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 12/03/2019, n. 10835
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10835
Data del deposito : 12 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: A A nato a MANFREDONIA il 27/06/1950 B O nato a BRESCIA il 07/01/1972 avverso la sentenza del 10/10/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M N;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P S che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. E' presente l'avvocato O A del foro di Roma, in qualità di sostituto processuale dell'avvocato P V del foro di BRESCIA difensore di A A, come da nomina ex art. 102 depositata in udienza, il quale associandosi alle conclusioni del P.G. chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. In difesa di B O è presente l'avvocato G P, del foro di BRESCIA, che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10 ott bre 2017 la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza Tribunale di Brescia con cui A A, O B e P M sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 624, e 625 n. 7) cod. pen. in relazione ai capi da 3) a 7) dell'imputazione, nonché del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2) e 7) in relazione ai capi 1) e 2) dell'imputazione, dichiarando la prescrizione dei reati descritti dai capi da 3) a 7) e rideterminando le pene inflitte agli imputati con riferimento ai capi di cui ai nn. 1) e 2) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza propongono ricorso A A ed O B.

3. A A formula tre doglianze.

4. Con la prima si duole della violazione della legge processuale in relazione agli artt. 157, comma 8 bis e 279 cod. proc. pen.. Rileva che la Corte rigettando il relativo motivo di gravame, non ha tenuto in considerazione: che A A ha indicato l'elezione di domicilio sin dall'atto di nomina dei difensori avv.ti V P e Giovanni Branca intervenuta il 20 dicembre 2001, senza mai revocarla nel corso del giudizio;
che, nondimeno, la notifica del decreto di citazione in giudizio per l'udienza del 26 aprile 2004 veniva indirizzata, tramite il servizio postale, presso il domicilio di Poncarale Vicolo Dosso e non presso il domicilio eletto e che l'atto veniva ritirato dalla moglie non convivente;
che il medesimo è rimasto assente nel giudizio di primo grado ed è stato dichiarato contumace;
che parimenti è rimasto assente nel giudizio di appello, celebratosi a 13 anni di distanza dalla proposizione dell'impugnazione;
che la fissazione di udienza del giudizio di appello è stata comunicata ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis al difensore di fiducia ma non all'imputato;
che l'introduzione del comma 8 bis è successiva alla notifica del decreto di citazione in primo grado e che nessuna verifica ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen. è stata effettuata, nonostante l'assenza dell'imputato e benché il medesimo avesse eletto domicilio;
che, contrariamente a quanto ritenuto, la revoca del difensore datata 4 dicembre 2003 era riferita al solo avv.to Giovanni Branca -sostituto con l'avv.to Alessandro Cicognini Pavoni- e non all'avv.to V P, presso la quale era stato eletto domicilio, che ha assistito l'Andreano anche nel giudizio di appello;
che la circostanza della personale ricezione della notifica dell'udienza del 18 dicembre 2003 da parte dell'Andreano è ininfluente, posto che a quell'udienza è stata disposta la mera rinnovazione delle citazioni per l'udienza del 26 aprile 2004, alla quale l'Andreano non è stato ritualmente convocato, non essendo la citazione pervenuta al domicilio eletto, né avendo egli personalmente ricevuto l'atto. Osserva che le considerazioni della Corte di Appello sulla conoscenza del procedimento da parte di A A, per avere la moglie ricevuto l'atto di citazione sono prive di qualunque fondamento, in assenza di altri elementi, e che le successive notifiche sono state effettuate a norma dell'art. 157 comma 8 bis cod. proc. pen. , non personalmente all'imputato presso il domicilio eletto, né al difensore presso il quale egli aveva eletto domicilio sin dal 2001 (avv.to V P), ma al difensore successivamente nominato. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio degli atti al giudice di primo grado, affermando che il giudice d'appello non ha dato applicazione all'art. 179 cod. proc. pen., rientrando la nullità relativa all'omessa citazione dell'imputato fra quelle insanabili e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, né ha provveduto ai sensi dell'art. 604 comma 5 bis cod. proc. pen.. 5. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 157 e segg. cod. pen. e 2 cod. pen., nonché della I. 251/2005 e per vizio di motivazione. Sottolinea che la Corte territoriale ha dichiarato -senza motivare in alcun modo neppure sulla disciplina applicabile- l'estinzione per i reati di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 e non per quelli di cui ai nn. 1) e 2), pur essendo i reati tutti risalenti al periodo maggio- giugno 2000. Rileva cha normativa applicabile alla fattispecie è quella di cui alla I. 251/2005, trattandosi di norma più favorevole, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., non essendo stata contestata la recidiva ex art. 99 cod. pen.. Ricorda che nel procedimento non vi sono stati periodi di sospensiva del corso della prescrizione e che, quindi, all'udienza del 10 ottobre 2017, data della decisione, tutti i reati avrebbero dovuto essere ritenuti estinti per prescrizione con qualunque regime prescrizionale, sia considerando il periodo massimo di prescrizione per effetto dell'interruzione, che il nuovo periodo di decorrenza della prescrizione successiva all' ultimo fatto interruttivo.
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