Cass. pen., sez. I, sentenza 31/08/2021, n. 32505
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI NG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Simone Perelli che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello dell'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta dai difensori di AN IR di declaratoria di non esecutività della sentenza della stessa Corte del 28/1/2011 con la quale era stata confermata quella del Tribunale dell'Aquila di condanna per il delitto di cui all'art. 374 bis cod. pen. L'estratto contumaciale della sentenza di appello era stato notificato all'imputato;
in esso erano correttamente indicati gli estremi della sentenza impugnata, cosicché non rilevava l'erronea indicazione, nel dispositivo della sentenza di appello, del Tribunale e della data in cui era stata emessa la sentenza di primo grado. La Corte sottolineava che l'imputato era stato assistito sia in primo grado che in appello dal medesimo difensore di fiducia.
2. Ricorre per cassazione il difensore di AN IR, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. La Corte territoriale aveva completamente eluso l'argomento dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, nonostante la correzione fosse stata chiesta dal Procuratore Generale. La correzione dell'errore materiale era finalizzata a dare alla parte la possibilità di esercitare il proprio diritto di impugnazione. Inoltre, l'ordinanza affermava che l'estratto contumaciale della sentenza di appello era stato notificato all'imputato, circostanza negata dal ricorrente e che non poteva essere presunta: non essendo stato rinvenuto il fascicolo processuale, la Corte territoriale avrebbe dovuto propendere per l'ipotesi di omessa notifica.
3. Il Procuratore generale, Simone Perelli, nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Il ricorrente sostiene che il mancato rinvenimento del fascicolo processuale, cui conseguiva l'impossibilità di verificare la ritualità della notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, non