Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2023, n. 13335

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/2023, n. 13335
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13335
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di B A, nato in Mauritania il 3.5.1993, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano dell'11.3.2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M E G, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui, in data 27.5.2016, il Tribunale di Pistoia aveva riconosciuto B A responsabile del delitto di danneggiamento e lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e con il beneficio della sospensione condizionale;

2. ricorre per cassazione il difensore del B lamentando:

2.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 516, 521, 522 cod. proc. pen. e 24 Cost.: rileva che l'imputazione, mai modificata, indica, quale luogo del commesso reato, Viale Arcadia in Pistoia mentre, dalla istruttoria di primo grado, è emerso che la vettura che si assume essere stata danneggiata si trovava in via Laudesi, ben distante dalla prima;
consegue, secondo la difesa, che la sentenza ha avuto ad oggetto un fatto diverso da quello contestato e senza che alcuna modifica della imputazione fosse mai intervenuta;

2.2 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e/o inutilizzabilità in relazione all'art. 189 cod. proc. pen. ed all'art. 516 cod. proc. in relazione all'art. 111 Cost.: rileva che il riconoscimento dell'imputato è intervenuto in via informale presso i locali della Questura e, peraltro, con modalità ricostruite dai testi in maniera difforme;

2.3 violazione o falsa applicazione della legge penale con riferimento all'art. 635 comma secondo n. 1, cod. pen., in relazione all'art. 625 comma primo, n. 7, cod. pen., e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto che non residuassero dubbi sulla penale responsabilità del ricorrente che, tuttavia, è rimasta affidata ad elementi indiziari non confermati dalle dichiarazioni dei testi a loro volta non concludenti ed inequivoche tanto da indurre lo stesso PG a concludere per la assoluzione dell'imputato che la Corte territoriale ha giudicato invece responsabile in forza di un ragionamento del tutto ipotetico;
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