Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2013, n. 4846
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Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle federazioni sportive, nel regime anteriore al d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242, deve qualificarsi di pubblico impiego, anche se originato da contratti di diritto privato, allorché le mansioni non abbiano carattere tecnico, ma amministrativo in senso lato, e siano svolte presso la struttura centrale della federazione con inserimento nella relativa organizzazione, atteso che la federazione ha la veste di datore di lavoro quale organo del Comitato Olimpico Nazionale (Coni) nello svolgimento delle attività di diritto pubblico, e non di soggetto privato in relazione alle attività specifiche della federazione e estranee alle funzioni pubbliche. Consegue che la controversia concernente l'accertamento della natura subordinata del rapporto, quando attenga ad una fase anteriore al 30 giugno 1998 (data indicata dalla disciplina sul riparto di giurisdizione di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego privatizzato al giudice ordinario), rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che rilevi l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, indicata, dall'art. 45, comma diciassettesimo, dello stesso d.lgs. n. 80 del 1998 (poi art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001), non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. T R M - Presidente di Sezione -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. S G M R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17129-2010 proposto da:
R U, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO 160, presso lo studio dell'avvocato A R, che lo rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONI SI S.P.A. (già COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato C M L, che la rappresenta e difende, per delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- controricorrente -
e contro
FIN - FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 8396/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2012 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
uditi gli avvocati Raffaello ALESSANDRINI, Luigi MORABITO CONDEMI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l'A.G.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il sig. Ugo R propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma - Sez. Lavoro e Previdenza, depositata l'11 marzo 2010, che ha dichiarato, in riforma della decisione del giudice di primo grado, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla controversia da lui promossa nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano CONI (ora CONI Servizi s.p.a.) e della Federazione Italiana Nuoto (FIN) al fine di ottenere la condanna dei convenuti a corrispondergli, in via solidale ovvero prò quota, le differenze retributive ritenute spettantigli, asserendo di aver lavorato quale dipendente degli stessi senza soluzione di continuità dal 1967 al 1990, e, in particolare, dal giugno 1967 al giugno 1971 alle dirette dipendenze