Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/09/2023, n. 26728
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Qualora una società sia stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e siano dovute delle sanzioni pecuniarie per il mancato pagamento di un debito d'imposta sorto in epoca anteriore, queste non sono dovute se il termine di pagamento è scaduto successivamente al decreto di ammissione. Infatti, le spese di esecuzione di cui all'art. 17, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1999 sono le spese, determinate forfetariamente con decreto ministeriale, riconosciute all'agente della riscossione per l'attività esecutiva, da intendersi in senso ampio e, quindi, comprensive dell'insinuazione al passivo di una procedura concorsuale. In buona sostanza, si tratta delle spese per la materiale attività esecutiva e variano a seconda dell'importo del credito. L'aggio di riscossione di cui all'art. 17, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1999, invece, è la percentuale del tributo riscosso che va posta a carico del debitore esecutato per consentire lo svolgimento dell'attività di esecuzione e l'importo varia a seconda se il pagamento sia tempestivo o meno. I superiori oneri, sono determinati dalla legge e sono indicati dall'agente della riscossione in cartella, salva la circostanza che la effettiva debenza degli stessi in sede concorsuale deve essere lasciata alla valutazione del giudice delegato. In altri termini, posto che tali oneri sono dovuti in ragione della stessa legittima emissione della cartella di pagamento, la valutazione della concorsualità o meno di essi non spetta al giudice tributario, ma al giudice ordinario e, specificamente, al giudice della procedura concorsuale, che dovrà stabilire se la società in amministrazione straordinaria sia o meno tenuta al pagamento degli stessi secondo le regole proprie del concorso.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
In tema di sanzioni pecuniarie per violazioni delle leggi tributarie, il fallimento del contribuente prima della scadenza del termine di pagamento del tributo non consente di imputare a lui o agli organi della procedura alcuna colpevole inadempienza, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, poiché, prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, i termini per effettuare il pagamento da parte del contribuente in bonis non sono ancora scaduti e, dopo tale dichiarazione, in ragione dell'applicazione delle regole del concorso, il pagamento non può più essere validamente eseguito dagli organi della procedura.
Sul provvedimento
Testo completo
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 447/01/19 del 10/07/2019, la Commissione tributaria regionale del Molise (di seguito CTR) rigettava l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate (di seguito AE) e accoglieva parzialmente l'appello incidentale proposto da Exté s.r.l. in amministrazione straordinaria (di seguito Exté) avverso la sentenza n. 132/01/14 della Commissione tributaria provinciale di Isernia (di seguito CTP), che aveva, a sua volta, accolto parzialmente l'impugnazione della società contribuente nei confronti di una cartella di pagamento concernente IVA relativa al periodo 1 gennaio - 12 febbraio 2009, sanzioni e compensi di riscossione.
1.1. Come si evince dalla sentenza della CTR, la cartella di pagamento era stata emessa, ai sensi dell'art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a seguito della dichiarazione IVA redatta dai Commissari straordinari, i quali avevano dichiarato un debito d'imposta di euro 89.110,00 concernente il periodo antecedente all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. con modif. nella l. 18 febbraio 2004, n. 39, intervenuta con decreto ministeriale del 12/02/2009.
1.2. La CTR accoglieva, per quanto di ragione, l'appello proposto da Exté e rigettava l'appello proposto da AE evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) poiché la società contribuente era in amministrazione straordinaria non vi era bisogno della notifica di una cartella di pagamento per l'insinuazione al passivo dei crediti tributari, essendo sufficiente il solo ruolo;
b) nulla era, pertanto, dovuto per compensi di riscossione;
c) poiché la società in amministrazione straordinaria non poteva pagare i propri debiti, nulla era dovuto a titolo di sanzioni, non essendo l'omesso versamento punibile.
2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
3. Si costituiva in giudizio con controricorso l'Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito ADER), la quale proponeva, altresì, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Entrambe depositavano altresì memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
3.1. Exté resisteva a sua volta in giudizio con controricorso e depositava, quindi, memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. e, successivamente, memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
4. Con ordinanza resa in esito dell'adunanza del 22/06/2021 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo al fine di essere trattata in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per l'essere stato lo stesso notificato tardivamente (mercoledì 12 febbraio 2020 anziché lunedì 10 febbraio 2020) rispetto al termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza impugnata (avvenuto mercoledì 10 luglio 2019), non notificata.
1.1. L'eccezione è infondata.
1.2. AE ha notificato il ricorso a mezzo posta elettronica certificata (PEC) sia ad ADER che a Exté in data 24/01/2020 e, quindi, tempestivamente rispetto ai sei mesi previsti dalla legge, che scadevano, come detto, il 10/02/2020, già computato il periodo di sospensione feriale dei termini processuali. La ricorrente ha, altresì, notificato il ricorso nelle forme ordinarie e presso il domicilio del difensore indicato nella sentenza impugnata in data 23/01/2022.
1.2.1. Nei confronti di ADER, quale successore di Equitalia Sud s.p.a., il ricorso è stato regolarmente notificato in data 24/01/2020 presso l'indirizzo di posta elettronica certificata contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it, tratto dal Reginde, tanto che l'Agente della riscossione si è costituito tempestivamente in giudizio, notificando, altresì, ricorso incidentale.
1.2.2. Nei confronti di Exté, invece, la notificazione è stata erroneamente effettuata in data 24/01/2020 presso l'indirizzo PEC della società, ma correttamente eseguita in data 23/01/2020 presso lo studio del procuratore costituito in appello ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 34252 del 21/12/2019;
Cass. n. 14549 del 06/06/2018), sicché, poiché quest'ultima notificazione non è andata a buon fine essendosi lo studio trasferito, la difesa erariale ha legittimamente ripreso il procedimento notificatorio, notificando nuovamente il ricorso a mezzo PEC ai difensori costituiti in appello in data 12 febbraio 2020 e, quindi, nel pieno rispetto dei limiti temporali indicati da Cass. S.U. n. 14594 del 15/07/2016.
1.3. Il ricorso è, pertanto, tempestivo, indipendentemente dalla considerazione della sospensione dei termini di impugnazione di nove mesi in ragione della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136.
2. Con il motivo di ricorso principale, AE deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 54 bis e 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 48 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e dell'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso l'applicabilità delle sanzioni sebbene il presupposto impositivo si sia verificato in data antecedente alla ammissione di Exté alla procedura di amministrazione straordinaria.
2.1. Con il motivo di ricorso incidentale ADER deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 48 del d.lgs. n. 270 del 1999, dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell'art. 19 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto l'insussistenza dell'obbligo di pagamento dei compensi di riscossione in ragione della sufficienza del ruolo per l'insinuazione al passivo, così omettendo di considerare l'esistenza di un obbligo per l'Agente della riscossione di notificazione della cartella di pagamento.
3. I due motivi