Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 14494
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da M J, nato a Piove di Sacco il 30 gennaio 1999 H F, nata a Piove di Sacco il 31 ottobre 1983 G C, nato a Piove di Sacco il 14 luglio 1987 avverso la sentenza n. 2447/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia il 21 giugno 2021 Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;Udita nell'udienza del 16 dicembre 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P;Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale F Z, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi;Udito l'avv. G L P, difensore di J M, che ha chiesto di accogliere il ricorso del proprio assistito RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 giugno 2021 la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 18 dicembre 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Padova, ha ridotto la pena applicata a F H;ha assolto C G dal reato di cui al capo A), per non avere commesso il fatto, e ha ridotto la pena per i reati di cui ai capi L) e M);ha assolto J M dai reati di cui ai capi H) e J), per non avere commesso il fatto, e, derubricato il reato di cui al capo E) in percosse, ha ridotto la pena applicata al predetto M. Ha revocato le pene accessorie inflitte agli imputati e ha confermato nel resto. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori di 3oscioal M, C G e F H. 3. Il difensore di C G ha dedotto vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per i reati di cui ai capi L) e M), fondata su interpretazioni non univoche delle conversazioni telefoniche, peraltro non ascoltate. La Corte territoriale non avrebbe dipanato gli elementi di contraddittorietà, evidenziati dal ricorrente al fine di sostenere che egli non aveva commesso il reato contestatogli. 4. Il difensore di F H ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione in ordine sia alla recidiva, applicata sulla base solo dei precedenti, senza valutare in concreto se vi fosse la maggiore riprovevolezza del fatto contestato, sia alle attenuanti generiche, non concesse pur sussistendo elementi positivi, quali l'età dell'imputato, il suo corretto comportamento processuale e la non particolare gravità del fatto. 5. Il difensore di J M ha dedotto i seguenti motivi: 5.1 violazione di legge e vizi della motivazione in ordine all'utilizzazione delle intercettazioni. La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la difesa non aveva sollevato alcuna questione relativa all'utilizzabilità delle intercettazioni. Inoltre, le indagini sarebbero partite dopo che una fonte confidenziale aveva riferito che l'autovettura, utilizzata per la rapina dell'Il marzo 2018, era una Mercedes usata da A A. L'informatore non era stato sentito e, quindi, le sue informazioni sarebbero state utilizzabili solo per i dati utili ad individuare i soggetti da intercettare, sempre che fossero risultati l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e fosse indicato il collegamento tra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione. Nel caso in esame, sarebbe mancato il collegamento tra l'indagine in corso e le persone da sottoporre a captazione;5.2 violazione di legge in relazione alla chiamata di correo, effettuata da A A, ritenuto attendibile, pur non avendo reso dichiarazioni precise e complete, come testimoniato dai non ricordo, di cui sarebbe infarcito il suo racconto. Peraltro, le sue dichiarazioni, oltre che contraddittorie, non sarebbero state spontanee. Quanto ai reati di cui ai capi B) e C), le dichiarazioni non sarebbero state riscontrate dalle intercettazioni, atteso che egli era a conoscenza delle intercettazioni medesime al momento delle dichiarazioni. Quanto al reato di cui al capo D), le dichiarazioni sarebbero in reità e non in correità, non avendo egli partecipato al reato e non sarebbero riscontrate. Quanto ai reati di cui ai capi L) e M), l'interrogatorio di A non avrebbe chiarito nulla né in ordine ai partecipanti né in ordine all'effettiva consumazione della rapina da parte di uno dei membri della famiglia M. La Corte territoriale avrebbe poi errato nell'affermare che il ricorrente non avrebbe sviluppato specifiche argomentazioni per contrastare il giudizio di attendibilità soggettiva e oggettiva del dichiarante, di contro sollevate ai numeri 1, 7, 9 e 11 dell'appello, oltre che nella memoria prodotta in primo grado e allegata all'atto di appello;5.3 violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato associativo. La Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, senza dare risposta alle deduzioni difensive relative all'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, quali il susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti i reati fine, la minima struttura organizzativa, l'indeterminatezza del programma criminoso. Nel caso in esame, la mancanza di un leader, l'assenza di compiti predefiniti, l'assoluta mancanza di basi logistiche e di beni strumentali all'esecuzione dei delitti scopo avrebbero dovuto condurre ad affermare l'inesistenza del sodalizio criminoso;5.4 mancanza di motivazione, nonostante le richieste difensive, in relazione al mancato giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. sulle aggravanti contestate, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata riduzione degli aumenti di pena apportati sulla pena base in virtù del vincolo della continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili.
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