Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/05/2014, n. 10915
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In materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998 con riferimento al momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, e, dunque, ove la lesione del diritto sia conseguente all'adozione di uno specifico atto, al momento della sua emanazione, senza che l'eventuale portata retroattiva dello stesso sia idonea ad influire sulla determinazione della giurisdizione. Ne consegue che, ove il diritto al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, per il personale del comparto ministeri, sia divenuto concretamente azionabile soltanto dopo la sentenza n. 136 del 2001 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi identificare il suddetto "momento storico dell'avverarsi dei fatti materiali" nel giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione d'illegittimità costituzionale, ai sensi dell' art. 136 Cost., atteso che, prima della pronuncia, la corresponsione degli accessori era espressamente vietata.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Primo Presidente f.f. -
Dott. ROSELLI Federico - Presidente di sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7309-2012 proposto da:
TI SA, AR NC, RN NU, ET RA, CI DA, PO BA AR, SS AR IA, OM OL, LI LI, RO RE, AS RT, IL CA, RA NU, ZZ NA TA, FO AD CI, EN RA, IA ZO, RE TA, MI GIANNC, FA DA, ON DR, DE BI LV, IN AR TT, OS AR ST, BU NZ, IN VI , TO MARA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso lo studio dell'avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARA RE, per delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1615/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l'Avvocato Ranieri Roda per delega dell'avvocato Ferdinando E. Abbate;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 01.03.2007 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali proponeva appello avverso la sentenza del 13 aprile 2005 con cui il Tribunale di Viterbo. in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dal medesimo Ministero nei confronti degli appellati, tutti dipendenti del Ministero, NI AR ed altri, così confermando le domande proposte dagli stessi in sede monitoria relative al pagamento delle somme ingiunte per interessi e rivalutazione monetaria sugli importi corrisposti tardivamente a seguito del reinquadramento di cui alla L. n. 312 del 1980. Lamentava la erroneità della motivazione in merito al rigetto della richiesta declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo riproponendo altresì l'ulteriore eccezione di prescrizione e chiedeva pertanto la riforma della sentenza, con il riconoscimento della