Cass. civ., sez. I, sentenza 03/04/2020, n. 7668
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Non può essere accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l'inserimento del nome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica, sebbene la prima avesse in precedenza prestato il proprio consenso alla pratica della procreazione medicalmente assistita eseguita all'estero, poiché nell'ordinamento italiano vige, per le persone dello stesso sesso, il divieto di ricorso a tale tecnica riproduttiva.
Sul provvedimento
Testo completo
07668/2020 E del in caso di T presenic * N omettere E gli altri do S E digs 19 ☑ diopt REPUBBLICA ITALIANA ☐ a ric ☐ impot to IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati MARIA CRISTINA GIANCOLA Presidente Filiazione stato civile - atto di nascita formato in MARCO MARULLI Consigliere Italia istanza di GUIDO MERCOLINO Consigliere rettificazione - due madri ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - Rel. Ud. 09/01/2020 PU Cron. 7668 GIUSEPPE DE MARZO Consigliere R.G.N. 28407/2018 SENTENZA sul ricorso 28407/2018 proposto da: C.F. in proprio e anche quale genitore esercente la responsabilità genitoriale per la minore C.L. e D.S. in proprio, elettivamente domiciliate in Roma, Via Piemonte n.117, presso lo studio dell'avvocato P G, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato S A, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrenti -
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione;
- intimati -
1 85 2020 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositato il 10/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2020 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha concluso, in via preliminare, per l'accoglimento del ricorso per mancata nomina del curatore speciale, in subordine per la rimessione alle Sezioni Unite e, in ulteriore subordine, per il rigetto del ricorso;
udito, per le ricorrenti, anche con delega orale dell'avv. Perin, l'avvocato S A che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- La Corte d'appello di Venezia, con decreto del 10 maggio 2018, ha rigettato il reclamo delle signore D.S. e F.C. Javverso il decreto del Tribunale di Treviso che, a fronte del rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile, aveva rigettato la loro richiesta di ricevere la dichiarazione congiunta di riconoscimento della bambina, nata a Treviso il 6 giugno 2017 da fecondazione L.C. assistita praticata all'estero da F.C. 1.1.- La Corte, premesso che la domanda aveva ad oggetto la rettifica, inammissibile nei termini richiesti, di un atto di nascita formato in Italia, ha osservato che l'ufficiale di stato civile non aveva il potere di inserire in un atto dello stato civile dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle consentite dalla legge (art. 11, comma 3) - come quella relativa alla presunta filiazione tra la nata e la S. quale seconda madre -, ostandovi il dPR 3 novembre 2000, n. 396, che vieta di manipolare o integrare gli atti dello stato civile. 2 2.- F.C. e D.S. ricorrono per cassazione, sulla base di sette motivi, illustrati da memoria, notificato al PG presso la Corte d'appello di Venezia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- La preliminare richiesta del Procuratore Generale di rimessione alle Sezioni Unite non può essere accolta, avendo il ricorso ad oggetto una tipologia di controversia, in tema di diritti della persona, sulla quale la Sezione può esercitare appieno la funzione nomofilattica di cui all'art. 65 Ord. Giud. -2.- Il decreto impugnato, laddove per escludere il potere dell'ufficiale di stato civile di modificare l'atto di nascita di L.C. nel senso invocato, inserendovi il riferimento alla doppia maternità delle signore ha osservato che si trattava di atti C. Te S. redatti secondo formule e modalità tipiche e predeterminate con decreti del Ministero dell'interno, ha in realtà inteso implicitamente - e, per quanto si dirà, correttamente pronunciarsi sul fondo della - domanda. La quale sostanzialmente contestava la «corrispondenza>> dell'atto di nascita del figlio con la realtà generativa» (cfr. Cass. n. 13000 del 2019, n. 21094 del 2009) e chiedeva di ripristinarla, emendando l'atto medesimo da un presunto vizio relativo all'esatta indicazione dei genitori, ciò non essendo precluso dal tipo di procedimento instaurato, di rettificazione degli atti dello stato civile, che anche nella disciplina vigente, dettata dal d.P.R. n. 396 del 2000, è volto ad eliminare le «difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella risultante dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque o da chiunque originato nel procedimento di formazione di esso>> per un vizio dell'atto stesso (cfr.