Cass. civ., sez. I, ordinanza 14/02/2018, n. 03599

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 14/02/2018, n. 03599
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03599
Data del deposito : 14 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

2 ORDINANZA sul ricorso 6970/2012 proposto da: Curatela del Fallimento Automatic S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore prof. dott. R G, elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Gianturco n. 6, presso lo studio dell'avvocato M G, rappresentata e difesa dall'avvocato C E, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

G S;

- intimato -

nonché

contro

G S, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 2, presso lo studio dell'avvocato A A, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

Curatela del Fallimento Automatic S.r.l. in Liquidazione;
- intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di LIVORNO, depositato il 16/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale S L che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso principale e dichiari assorbito il ricorso incidentale condizionato.

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Livorno del 16 febbraio 2012, il quale ha accolto l'opposizione allo stato passivo della Automatic s.r.I., relativa a credito vantato per prestazioni professionali di dottore commercialista. Il tribunale ha ritenuto che la mancata parziale ammissione in sede di verifica è stata motivata solo con l'applicazione dell'art. 31, comma 1, lett. e), restando dunque estranea al giudizio ogni questione attinente alla pattuizione del compenso, non affrontata in sede di verifica dello stato passivo;
e che la prestazione svolta, consistita nella redazione di quattro relazioni ex artt. 160 e 161 legge fall., debba essere ricondotta all'art. 31, comma 1, lett. a), d.P.R. 10 ottobre 1994, n, 645, vigente all'epoca dei fatti, trattandosi di relazioni predisposte non solo a fini valutativi, ma per fornire indicazioni sulla fattibilità del piano, quale motivato parere, laddove nelle lettere b), c), d) rientrano le mere stime o valutazioni di aziende o patrimoni non utilizzabili nei confronti dei terzi. Resiste l'intimato con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato per un motivo. Le parti hanno depositato le memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. - Con il primo motivo, la parte ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 645 del 1994, perché detta disciplina non poteva contemplare le prestazioni professionali ex art. 67, comma 3, legge fall., previste dai nuovi artt. 160 e 161 legge fall., introdotti dal d.lgs. 12
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