Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2016, n. 2977

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Il debitore che neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto ammette, implicitamente, che l'obbligazione non è stata estinta, sicché va disattesa, ex art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione presuntiva in quanto incompatibile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2016, n. 2977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2977
Data del deposito : 16 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

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