Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2021, n. 39538

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2021, n. 39538
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39538
Data del deposito : 3 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR SC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 9 settembre 2020 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori di SC AR, avv.ti Gino Ambrosini e Lorenza Mentasti, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 121 del 9 settembre 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Sondrio di condanna di SC AR per il reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen. perché, quale Sindaco del Comune di Tartano, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si appropriava delle somme di danaro che gli venivano liquidate sulla base di determinazioni a sua firma, in qualità di responsabile del servizio finanziario, a titolo di rimborso di spese di missione e di viaggio non dovute (capi da A.2 ad 24). Con la medesima sentenza il Tribunale di Sondrio aveva valutato diversamente le altre ipotesi di peculato ascritte al AR in relazione alle quali la determinazione era stata sottoscritta da terzi, dichiarando non doversi procedere per l'ipotesi contestata al capo A.1, riqualificato nel reato di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen., ed assolvendo dalle altre ipotesi contestate ai capi da A.25 ad A.34 perché non punibili per particolare tenuità del fatto.

2.Propone ricorso per cassazione SC AR deducendo sei motivi di ricorso, di seguito riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

2.1 Con i primi quattro motivi deduce i vizi cumulativi di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di peculato. Quanto alla dedotta violazione di legge, dall'esame della disciplina sui rimborsi delle spese di viaggio degli amministratori comunali (artt. 84, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 77-bis dl. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) emerge l'unicità del criterio di rimborso delle spese di missione e di viaggio, ovvero quello su base chilometrica. La Corte di appello ha errato nell'interpretare l'art. 84, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 facendo riferimento alla delibera n. 126 del 14 novembre 2019 della Corte dei Conti delle Marche senza confrontarsi con il parere di segno opposto del 22 febbraio 2014 della Corte dei Conti di Milano, richiesto dallo stesso AR e depositato nel corso del dibattimento. Secondo la prima deliberazione, infatti, in tema di rimborso delle spese di viaggio, l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi ammissibile solo se finalizzato allo svolgimento delle funzioni proprie o delegate e ne sia accertata la convenienza economica;
non sono pertanto, rimborsabili le spese di viaggio sostenute per presenze in ufficio discrezionalmente rimesse all'amministratore locale, quali quelle in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di rappresentanza, essendo per tali costi già prevista l'indennità di funzione di cui all'art. 82 d. Igs. n. 267 del 2000. La Corte di appello non ha, tuttavia, considerato che le richieste di rimborso attenevano soprattutto alla presenza in Comune e alle spese di viaggio dell'imputato, non come Sindaco, ma come Responsabile sostitutivo del servizio finanziario- amministrativo, del servizio tecnico e del servizio demografico, a seguito delle delibere di Giunta nn. 1/2011 e 1/2012. Pertanto al Sindaco che ricopra anche tali incarichi spetta il rimborso in occasione di ogni accesso al Comune, provenendo da altro Comune, per il compimento anche degli atti relativi a detti Servizi (si tratta di 160 presenze per il 2011, di 149 presenze per il 2012 e di 156 per il 2013). La motivazione della sentenza impugnata è, inoltre, contraddittoria in quanto, pur riconoscendo l'applicabilità per entrambi i rimborsi spese del criterio chilometrico, non ha tenuto conto delle diverse funzioni svolte dal AR che ne hanno determinato i numerosi accessi presso la sede dell'Ente, documentati dalla difesa e confermati in dibattimento dai testi CC e IN. Quanto alle spese di missione, ha, inoltre, omesso di considerare: che il AR si recava a Milano durante la settimana per svolgere la propria attività lavorativa di dipendente della Regione Lombardia;
dal lunedì al giovedì il AR si spostava in treno mentre solo il venerdì usava la propria auto in quanto, lavorando fino all'ora di pranzo (come documentato dai fogli presenze prodotti), aveva la possibilità di spostarsi dalla propria sede di lavoro a quella ove si trovavano gli altri uffici regionali competenti in merito alla pratiche di finanziamento riferibili all'amministrazione comunale. La sentenza impugnata si è limitata a considerare l'omessa coincidenza delle date dei rifornimenti risultanti dagli scontrini prodotti con quelle relative alle attività istituzionali senza considerare che gli stessi scontrini erano stati allegati «come comprova del fatto che dei rifornimenti di carburante erano stati fatti». In buona sostanza, tenuto conto anche dell'incertezza interpretativa sui criteri di calcolo, le tabelle prodotte dall'imputato con la richiesta di rimborso contenevano un doppio conteggio in base al costo chilometrico ed alle risultanze degli scontrini.

2.2 Con il quinto motivo di ricorso si deducono i vizi cumulativi di violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello, individuando nel costo chilometrico il criterio di rimborso, avrebbe dovuto riesaminare le condotte ascritte contestate con riferimento agli importi indicati negli scontrini, verificando se le cifre richieste dal sindaco si riferivano, comunque, a viaggi dallo stesso effettivamente svolti per ragioni istituzionali. La sentenza, impugnata, invece, ha ravvisato una condotta diversa da quella contestata, «incentrata esclusivamente sulla falsità tout court di un'attività istituzionale del geom. AR che andasse al di là di quella svolta per recarsi in Comune, non rimborsabile perché ricompresa nell'indennità di funzione.» 2.3 Con il sesto motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'elemento psicologico del reato, avendo la sentenza impugnata omesso di considerare che dalla documentazione prodotta dall'imputato emergeva un numero di viaggi istituzionali superiore a quelli indicati nelle tabelle

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