Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2023, n. 25619
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZANO avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/3~te le conclusioni del PG/ VA/FA/riti/1 PMAAM/1/ P LI/T7
RITENUTO IN FATTO
1. La Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno ricorre avverso l'ordinanza del 23 giugno 2022 del G.i.p. del Tribunale di Milano che, in sede di rinvio, ha rigettato l'istanza con la quale l'Istituto bancario aveva chiesto la revoca della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 10 maggio 2017, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Milano aveva disposto la confisca dei beni immobili di titolarità di IO CI CA IA e sui quali l'Istituto bancario aveva iscritto ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo fondiario erogato a Pigiiima s.r.l. (società partecipata al 95% da Unione Fiduciaria s.p.a., società ricollegata a IO CI). La Corte di cassazione con setennza del 2021 aveva annullato senza rinvio 34-SL l'ordinanza del 28 ottobre 2020 del precedente giudice dell'esecuzione (che aveva rigettato l'istanza) per difetto di contraddittorio nei confronti del Ministero delle Finanze, in luogo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che l'Istituto bancario si era limitato ad allegare l'anteriorità del diritto di garanzia rispetto al provvedimento di sequestro e alla successiva confisca, ma non aveva assolto anche all'onere di provare la sussistenza della buona fede, pur considerando che la banca era a conoscenza di una situazione economica precaria della società e che era circostanza facilmente conoscibile la sussistenza di indagini nei confronti delle società connesse a IO CI.
2. La ricorrente articola tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli arti. 11 legge 16 marzo 2006, n. 146, 240 cod. pen., 24, 25 e 27 Cost., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare quella giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca per equivalente, di cui al citato art. 11 legge n. 146 del 2006, può essere assunta con sentenza di condanna e non con quella di patteggiamento, anche considerando la sua natura sanzionatoria, che non permetterebbe un analogia in malam partem, se non in violazione del principio di