Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/2005, n. 27065

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La competenza sull'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, anche allorché si tratti di opposizione a cartella esattoriale o ad avviso di mora per la riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, è devoluta funzionalmente e, quindi, inderogabilmente, al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione; pertanto, nei giudizi instaurati nel vigore del testo vigente (a seguito della modifica apportata dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990) dell'art. 38 cod. proc. civ. (e, quindi, dopo il 30 aprile 1995), tale forma d'incompetenza territoriale del giudice adito è rilevabile, anche d'ufficio, ma solo entro la prima udienza di trattazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/2005, n. 27065
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27065
Data del deposito : 7 dicembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S A - Presidente -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. G P - Consigliere -
Dott. F O - rel. Consigliere -
Dott. G F A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. DI L A, del foro di Padova, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da se stesso;



- ricorrente -


contro
Servizio della Riscossione dei Tributi - Concessione di Padova - GE.RI.CO. S.P.A..


- intimato -


avverso la sentenza del Giudice di Pace di Padova n. 106/2001 del 29 gennaio 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2005 dal Relatore Cons. O F;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RO L A, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che l'avv. A D L proponeva, in proprio, ricorso - davanti al Giudice di Pace - avverso due avvisi di mora, notificatigli il 15 giugno 2000 dal Servizio di Riscossione dei tributi-Concessione di Padova, con cui si intimava il pagamento di alcune somme: a) una, per una contravvenzione al codice della strada di cui a verbale del 20 febbraio 1995;
b) l'altra, pari a L. 732.700, per una sanzione relativa all'anno 1996;

che il ricorrente eccepiva, ai sensi della L. n. 639 del 1991, art. 28, la prescrizione del debito relativo alla contravvenzione commessa
nel corso dell'anno 1995, atteso che il verbale risultava notificato il 30 marzo 1995 e che l'avviso di mora non t era stato preceduto dalla notifica della cartella;

che il medesimo eccepiva, altresì, che anche l'altro avviso, non preceduto da notificazione della cartella, era perciò viziato;

che esso, infatti, contenendo l'intimazione di pagamento di una somma superiore a L. 600.000, doveva essere preceduta della notifica della cartella ai sensi del D.L. n. 16 del 1993, art. 12, comma 1, modificato dal D.L. n. 669 del 1996, art. 5;

che nel giudizio si costituiva la Concessionaria del Servizio che resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto;

che il giudice di Pace sospendeva l'esecuzione e, all'esito della trattazione, respingeva il ricorso relativo all'annullamento del primo avviso e dichiarava la propria incompetenza territoriale in ordine al secondo, per essere competente il Giudice di Pace di Narni;

che, in ordine alla prima statuizione, il giudice rilevava che l'iscrizione a ruolo della somma dovuta dal contravventore aveva interrotto la decorrenza dei termini di prescrizione;

che, avverso tale sentenza l'avv. Di Lorenzo, rappresentato e difeso da sè medesimo, ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre mezzi. La Concessionaria del Servizio GE.RI.CO. Sfa non ha svolto difese;

che, con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione della L. n. 689 del 1981, art. 28 e art. 2943 cod. civ.) il ricorrente deduce che la prescrizione non sarebbe interrotta dalla volontà manifestata dall'Amministrazione di formazione dei ruoli, attività puramente interna, ma solo da un atto recettizio, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., che manifesti la volontà di costituire in mora il debitore;

che, con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione dell'art. 2697 cod. civ. e insufficiente e contraddittoria motivazione), il ricorrente deduce che, ove anche l'iscrizione a ruolo del credito fosse atto idoneo ad interrompere la prescrizione, la data dell'iscrizione non avrebbe formato oggetto di prova, ma solo di allegazione da parte del Concessionario;

che, con il terzo motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione dell'art. 38 cod. proc. civ.) il ricorrente deduce che la statuizione relativa all'incompetenza territoriale sarebbe stata rilevata, d'ufficio, oltre la prima udienza di trattazione e, precisamente, nella sentenza, a insaputa delle parti;

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