Cass. civ., sez. II, sentenza 17/10/2018, n. 26062

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/10/2018, n. 26062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26062
Data del deposito : 17 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20820/2013 R.G proposto da V G, R M, LA G G, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. G S e dall'avv. V S, con domicilio eletto in Roma, piazza S. Andrea della Valle, n. 3, presso lo studio dell'avv. M M;
-ricorrenti-

contro

D S G, M F, M S, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale del 20 febbraio 2018, autenticata dal notaio (rep. n. 98904), dall'avv. R M, con domicilio eletto in Messina, via Centonze 87, presso lo studio de difensore;
-controricorrenti incidentali- MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.a., rappresentata e difesa, i in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. P o' M M, con domicilio eletto in Roma, via Guido d'Arezzo, n. 32, presso lo studio del difensore;

- controricorrenti -

M D (n. il 19 maggio 1962);
D S R (n. il 15 dicembre 1940);
D S A (n. il 3 novembre 1966);
D S E (n. il 6 luglio 1942;
G C (n. il 13 dicembre 1945);
D S C (n. il 9 gennaio 1954);
D S A (n. il 3 febbraio 1939);
D S A (n. il 10 aprile 1948);
D S G (n. il 13 agosto 1937);
C A (n. il 21 luglio 1956);
D S A (n. 1'11 febbraio 1933);
D S E (n. il 14 settembre 1983);
D S S (n. il 21 novembre 1969);
D S A (n. il 2 marzo 1965);
D S M (n. il 9 settembre 1969);
DI

STEFANO

Giorgio (n. il 31 dicembre 1973);
DI

STEFANO

Maurizio (n. il 3 novembre 1963);
D S M Grazia (n. il 19 gennaio 1965);
DI

STEFANO

Simona (n. il 4 marzo 1977);
DI

STEFANO

Tiziana (n. il 2 giugno 1971);
DI

STEFANO

Claudia (n. il 10 novembre 1979);

SCIPIONI

Daniela (n. il 17 maggio 1977);

SCIPIONI

Valentina (n. il 28 aprile 1984);
DI

STEFANO

Filippo Laura (n. il 15 febbraio 1980);
DI

STEFANO

Santina Letizia (n. 1'11 settembre 1974);
DI

STEFANO

Alberto (n. il 7 ottobre 1972);

IOVINO

Salvatore (n. il 15 luglio 1960);

IOVINO

Eugenia (n. il 28 luglio 1962);

IOVINO

Santo (n.1'11 agosto 1963);

IOVINO

Giovanni (n. il 2 gennaio 1966);

IOVINO

Caterina (n. il 5 ottobre 1968);

CAMPO

Santa (n. il 14 maggio 1959);

CAMPO

Maria (n. 1'8 novembre 1960);

CAMPO

Irene (n. il 15 dicembre 1969);

CAMPO

Giuseppe (n. il 9 aprile 1962);

MARZULLO

Giuseppe (n. il 13 agosto 1938);

MARZULLO

Daniela (n. il 13 gennaio 1965);

MARZULLO

Alessandro (n. il 24 luglio 1974);

MARZULLO DI STEFANO

Irene (n. 1 111 ottobre 1979);
MARZULLO D S A (n. il 5 aprile 1943);
DI

STEFANO

Orsola (n. il 12 febbraio 1951);
DI

STEFANO

Stefania (n. il 31 ottobre 1971);
DI - 2 -

STEFANO

Angelo (n. il 20 settembre 1969);

SCAGLIONE

Silvia Maria (n. il 19 agosto 1923);
DI

STEFANO

Amelia (n. il 17 dicembre 1948);
DI

STEFANO

Grazia (n. il 9 giugno 1950);
DI

STEFANO

Francesco (n. il 19 aprile 1944);
DI

STEFANO

Armando (n. il 29 novembre 1950);
DI

STEFANO

Francesco (n. il 18 gennaio 1942);

FISAULI

Gabriella (n. il 28 settembre 1960);

BARTOLOTTA

Maria Luisa (n. I'll luglio 1939);
DI

STEFANO

Giuseppe (n. il 15 ottobre 1953);
DI

STEFANO

Giovanni (n. il 9 settembre 1955);
DI

STEFANO

Giuseppe (n. il 20 agosto 1949);

RUSSO

Rosa (n. il 12 giugno 1942);

NUNNARI

Alessia (n. I'l marzo 1980)i;
INTESA SAN PAOLO S.p.A.;
BANCA DI CREDITO SICILIANO, Agenzia n. 3 di Messina;
-intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 546/2013 in data 11 luglio 2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'Il aprile 2018 dal Consigliere G T udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. uditi gli avv. L D, su delega, per i ricorrenti principali, l'avv. R M per i ricorrenti incidentali, l'avv. I C, su delega, per Mediolanum Gestione Fondi SGR.p.A.

FATTI DI CAUSA

1. D S A, già coniugato con M C, ha avuto da questa quattro figli: A (n. il 10 luglio 1909), E (n. il 2 maggio 1911) L (n. il 27 ottobre 1912) e D (n. il 15 luglio 1916). Si è poi unito in seconde nozze con R G e dalla unione con questa è nata D S C, nata il 13 giugno 1925 e deceduta il 19 maggio 1988. - 3 - D S C, con testamento olografo del 26 luglio 1976, pubblicato con verbale del notaio L F il 24 maggio 1988, ha disposto dei propri beni nel modo seguente: «Messina 26 luglio 1976, ore 12,15. Io sottoscritta D S C fu A e fu G R, nelle mie piene facoltà mentali, dispongo che in caso di decesso, i miei beni vengano ripartiti fra le persone a me care, escludendo del tutto i miei fratelli e nipoti perché immeritevoli. 1) L'appartamento da me abitato, sito in Viale San Martino 273 [...], ad una ragazza, orfana di entrambi i genitori, di accertata bontà d'animo e onestà di sentimenti. Ne sarà tutrice ed esecutrice testamentaria mia cugina C R [...], abitante attualmente in Messina presso la sorella M R sposata La Ganga. 2) I mobili dello studio salotto [...] e tutti i gioielli a G V [...], come mio regalo di nozze. 3) Il pianoforte "Anelli", le obbligazioni [...] e il denaro versato nel mio conto corrente e nel libretto accesso presso la Banca Commerciale Italiana a G L G, figlio di Giuseppe e M R [...]. 4) Usufruttuaria ed esecutrice testamentaria C R. [...] L'orfanella che erediterà uno dei miei beni più preziosi dovrà essere scelta da mia cugina C R, che avrà cura di educarla e guidarla rettamente al rispetto della mia memoria».

2. In esito a una complessa vicenda giudiziaria, incominciata da fratelli, nipoti e pronipoti ex fratre della de cuius nei confronti di R C e R M (cugine ex matre dell'ereditanda D S C), di L G G e Venuti Grazia (destinatari di alcune delle disposizioni testamentarie), nonché di alcuni istituti di credito depositari di valori e titoli compresi nell'asse, la Corte d'appello di Messina: a) ha rigettato l'eccezione di estinzione del processo proposta dagli appellanti (originari convenuti) per omissione incorsa nell'esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i successibili ex lege della D S, disposta _ 4 - dal primo giudice nella fase precedente alla interruzione del processo per la morte di R C;
b) ha qualificato tutte le disposizioni testamentarie come legati;
c) ha dichiarato la nullità della disposizione relativa all'appartamento, non riscontrando la presenza dei requisiti richiesti dall'art. 631 c.c.;
d) ha dichiarato la nullità della disposizione di usufrutto, per indeterminatezza dell'oggetto;
e) ha riconosciuto la validità degli altri legati;
f) ha riconosciuto la validità anche della disposizione di esclusione dei fratelli e nipoti dalla successione, ritenendo di doversi adeguare al nuovo corso della giurisprudenza di legittimità sul tema della diseredazione;
g) ha quindi dichiarato, con riferimento ai beni non compresi nel testamento e a quelli oggetto delle disposizioni dichiarate invalide, l'apertura della successione legittima in favore degli altri parenti della defunta fino al sesto grado, non diseredati;
h) ha quindi rigettato la domanda degli originari attori (fratelli e ulteriori discendenti dei fratelli), che avevano impugnato il testamento e le singole disposizioni in esso contenute, ottenendo integrale ragione dal giudice di primo grado;
i) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dall'usufruttuaria R C, per la privazione del godimento dei beni sui quali il diritto era stato costituito (domanda proseguita dall'erede dell'usufruttuaria R M);
I) ha condannato gli attori originari al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore di Intesa San Paolo S.p.A., accogliendo l'appello incidentale dell'istituto;
m) ha compensato fra le altre parti le spese del giudizio di primo grado, ponendo a carico degli attori originari la metà delle spese del grado d'appello.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso M R, G V e G L G, che sono la prima l'erede dalla beneficiaria del lascito di usufrutto e nello stesso tempo cugina della defunta, gli altri due beneficiari di altri lasciti testamentari. Il ricorso è affidato a sette motivi 5- Hanno resistito con controricorso D S G, M F e M S (nipoti e pronipoti della testatrice), contenente ricorso incidentale affidato a cinque motivi. Ha resistito con controricorso Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie. La causa, fissata alla pubblica udienza del 28 settembre 2017, è stata rinviata a nuovo ruolo per rinnovo della notificazione del ricorso nei confronti di D S A (n. il 2 marzo 1965) e D S Maria (n. il 9 settembre 1969). La causa è stata nuovamente trattata alla pubblica udienza dell'Il aprile 2018.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In primo luogo la Corte rileva che la Mediolanum Gestione Fondi SGR p.a. non è fra i destinatari dell'impugnazione proposta con il ricorso principale, nel quale non c'è infatti alcuna domanda rivolta contro la società di gestione del risparmio. Questa è solo destinataria della notificazione del ricorso, con valore di semplice litis denuntiatio (Cass. n. 10171/2018). Sono conseguentemente assorbite le questioni di inammissibilità della impugnazione e di difetto di legittimazione proposte dalla società con il controricorso e poi riprese con la memoria.

2. Per l'ordinato e logico esame delle varie questioni sollevate nei motivi di ricorso, questi sono esaminati nel seguente ordine: A) il primo motivo del ricorso principale;
B) il secondo, il terzo e il primo motivo del ricorso incidentale;
C) il secondo e il terzo motivo del ricorso principale;
D) i restanti motivi del ricorso principale (quarto, quinto, sesto e settimo). E) i restanti motivi del ricorso incidentale (quarto e quinto). - 6 - A.

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 307 c.p.c. La decisione è censurata nella parte in cui la corte di merito ha rigettato l'eccezione di estinzione del processo proposta dagli appellati (attuali ricorrenti), ritenendola tardiva. Il motivo è infondato. Risulta dalla sentenza impugnata che il tribunale, nella prima fase del processo, precedente alla interruzione dichiarata per la morte di R C, con ordinanza del 26 aprile 1991, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i successibili ex lege
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