Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/09/2020, n. 19294

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/09/2020, n. 19294
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19294
Data del deposito : 16 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso n. 4778 - 2016 R.G. proposto da: ZANARDINO LUIGI - c.f. ZNRLGU42R10I158N - SANTOMARCO SOCCORSA - c.f. SNTSCR44M59B904L - rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato L P ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Baldo degli Ubaldi, n. 66, presso lo studio dell'avvocato S R G. RICORRENTI

contro

EFFETTO CASA CONSULENZE IMMOBILIARI s.r.l. - p.i.v.a. 12114300150 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato A C ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germanico, n. 211, presso lo studio dell'avvocato F P G C. CONTRORICORRENTE e CARLONE NICOLA - c.f. CRLNCL80B01F205T - (ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano del 21.4.2016), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Giovanni Severano, n. 35 B/4, presso lo studio dell'avvocato S A che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 3164/2015 della Corte d'appello di Milano, udita la relazione nella camera di consiglio del 9 gennaio 2020 del consigliere dott. L A,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto regolarmente notificato N C citava a comparire dinanzi al Tribunale di Milano L Z e S S nonché la "Effetto Casa Consulenze Immobiliari" s.r.l. , Premetteva che in data 4.12.2007 aveva per il tramite della s.r.l. convenuta sottoscritto proposta irrevocabile di acquisto di un'unità immobiliare in Milano, alla via Sella Nuova, 10/4;
che contestualmente alla sottoscrizione aveva versato alla s.r.l. convenuta la somma di euro 15.000,00, da corrispondersi ai venditori, L Z e S S, in caso di accettazione della proposta di acquisto. Premetteva i altresìi che in data 10.12.2007 i venditori avevano sottoscritto per accettazione la proposta, avevano incassato la somma di euro 15.000,00 ed avevano indicato la data del 12.12.2007 per la stipula dell'atto pubblico. Indi esponeva che non aveva inteso far luogo alla stipula del rogito, siccome l'immobile era gravato da trascrizioni pregiudizievoli. Chiedeva nei confronti della convenuta s.r.l. - tra l'altro - accertarsene e dichiararsene la responsabilità ex art. 1759 cod. civ. e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni. Chiedeva nei confronti dei convenuti L Z e S S - tra l'altro - accertarsi e dichiararsi la legittimità dell'operato recesso ex art. 1385, 2° co., cod. civ. dal contratto e, per l'effetto, condannare in solido i medesimi convenuti alla restituzione della somma di euro 30.000,00, pari al doppio della caparra.

1.1. Si costituiva la "Effetto Casa Consulenze Immobiliari" s.r.I.. Instava per il rigetto della domanda nei suoi confronti proposta.

1.2. Si costituivano L Z e S S. Instavano del pari per il rigetto della domanda nei loro confronti proposta;
esperivano domanda riconvenzionale.

2. Con sentenza n. 1197/2011 l'adito tribunale - tra l'altro - rigettava le domande tutte dell'attore nei confronti dei convenuti Zanardino - Santomarco, accoglieva la domanda riconvenzionale da costoro esperita e, per l'effetto, pronunciava la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente;
accoglieva la domanda dell'attore dei confronti della "Effetto Casa Consulenze Immobiliari" e, per l'effetto, la condannava a pagare al Carlone la somma di euro 10.000,00, con interessi e rivalutazione.

3. Proponeva appello N C. Resistevano L Z e S S. Si costituiva la "Effetto Casa Consulenze Immobiliari" s.r.I.;
formulava altresì appello incidentale.00. 4. Con sentenza n. 3164/2015 la Corte d'appello di Milano - tra l'altro - dichiarava e dava atto della legittimità del recesso ex art. 1385, 2° co., cod. civ. dal contratto intimato da N C e, per l'effetto, condannava in solido L Z e S S alla restituzione all'appellante principale della somma di euro 30.000,00, pari al doppio della caparra;
rigettava la domanda risarcitoria in prime cure proposta da N C nei confronti della "Effetto Casa Consulenze Immobiliari". Evidenziava la Corte che, "a fronte di una clausola con la quale i promittenti venditori garantivano la libertà da pesi reali del bene promesso, la scoperta a poche ore dal previsto rogito di un duplice pignoramento sottaciuto evidenzia in re ipsa un inadempimento di non scarsa importanza (...), certamente legittimante il recesso" (così sentenza d'appello, pag. 11). Evidenziava la Corte, con riferimento all'appello incidentale avanzato dalla "Effetto Casa Consulenze Immobiliari", che il rapporto intercorso tra tale società e N C era da qualificare non già quale mandato ma di mediazione, sicché la responsabilità del mediatore da carente informativa rinveniva limite nell'ipotesi in cui il danno fosse dipeso dal mancato espletamento di indagini tecniche, segnatamente ipocatastali, "che di norma non competono al mediatore, salvo specifico incarico, pacificamente in questo caso non conferito" (così sentenza d'appello, pag. 14).

5. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso L Z e S S;
ne hanno chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. N C ha depositato controricorso;
ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.La "Effetto Casa Consulenze Immobiliari" s.r.l. parimenti ha depositato controricorso;
ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore — con distrazione - delle spese del giudizio di legittimità.

6. I ricorrenti hanno depositato memoria.

7. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1455 e 1454 cod. civ. Deducono che ha errato la Corte di merito a ritenere che la presenza di trascrizioni pregiudizievoli costituisse di per sé grave inadempimento. Deducono segnatamente che, in considerazione della non essenzialità della data indicata per la stipula del rogito e dell'applicabilità dell'art. 1482 cod. civ., la presenza di formalità pregiudizievoli non era atta di per sé ad impedire il trasferimento dell'immobile.

8. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la errata applicazione dell'art. 1385 cod. civ. Deducono che le trascrizioni gravanti sull'immobile non erano tali da impedire il trasferimento dell'immobile;
che le formalità pregiudizievoli non costituissero di per sé prova della non scarsa importanza dell'inadempimento. Deducono che ben avrebbe potuto controparte diffidare essi ricorrenti - venditori ed all'esito recedere dall'impegno assunto. Deducono che i in ogni caso/ era stata la
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