Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2014, n. 7171

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In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, rientrano nella giurisdizione amministrativa alla stregua dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oltre a quelli preordinati alla costituzione di rapporti di lavoro aperti a candidati esterni, i procedimenti concorsuali che, realizzando una novazione oggettiva del rapporto, consentono l'inquadramento in aree funzionali o categorie più elevate. Appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie attinenti le procedure riservate ai dipendenti, dirette a passaggi di qualifica nell'ambito della medesima area funzionale classificata dal contratto collettivo applicabile, e pertanto comportanti l'esercizio di poteri di diritto privato. Ne consegue che la controversia relativa all'esclusione di docenti a tempo indeterminato nelle scuole elementari dalla procedura concorsuale per l'assegnazione degli incarichi di Presidenza negli Istituti Comprensivi e nei Circoli Didattici per l'anno scolastico 2003/2004, avendo ad oggetto l'attribuzione di un incarico temporaneo e, quindi, non l'accesso (definitivo) in aree funzionali o categorie più elevate, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/03/2014, n. 7171
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7171
Data del deposito : 26 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente Sezione -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1684/2008 proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, 97 VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
EV NA, DE AN AO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 512/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato Stefano VARONE dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale di Frosinone, accoglieva il ricorso di UA IS e De NT PA, docenti a tempo indeterminato nelle scuole elementari, proposto, tra l'altro, nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, e per l'effetto dichiarava, ritenuta la giurisdizione del Giudice ordinario, il diritto dei detti docenti all'inserimento nella graduatoria degli incarichi temporanei di Presidenza per l'a.s. 2003/2004 nelle scuole medie, dalla quale risultavano esclusi in quanto docenti di scuola elementare.
La Corte del merito, quanto alla giurisdizione, riteneva che la controversia apparteneva alla cognizione del giudice ordinario poiché si verteva in tema di procedura selettiva diretta al conferimento d'incarichi temporanei annuali di Preside e non già all'accesso definitivo all'area superiore.
Nel merito la Corte territoriale riteneva fondata la pretesa dei ricorrenti sul rilevo che era irrazionale e, quindi, viziata da eccesso di potere, l'ordinanza n. 44/02 la quale non consentiva agli insegnati elementari di accedere, in via transitoria, alla posizione di presidi di scuole medie, quando poi a detti insegnanti, per espressa disposizione di legge (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 29), era permesso di accedere a detta posizione in via definitiva. Avverso questa sentenza il Ministero della Pubblica Istruzione ricorre in cassazione sulla base di tre censure.
Le parti intimate non svolgono attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura il Ministero, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, pone il seguente quesito: "se, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, spetti al Giudice Amministrativo la controversia avente ad oggetto l'esclusione di docenti a tempo indeterminato nelle scuole elementari dalla procedura concorsuale per l'assegnazione degli incarichi di Presidenza negli Istituti Comprensivi e nei Circoli Didattici per l'a.s. 2003/04".
La censura è infondata.
La giurisprudenza di queste Sezione Unita è, oramai, consolidata nel ritenere che, nel lavoro pubblico contrattualizzato, per procedure concorsuali di assunzione ascritte al diritto pubblico e all'attività autoritativa dell'amministrazione (alla stregua del D.Lgs. n.