Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/04/2023, n. 13824
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/02/2021 del GIP TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette/sentite le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa il 2.2.2021, il Tribunale di Tempio Pausania, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha applicato nei confronti di DO AS, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen. e in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante il remo previsto dall'art.186, comma 2, lett.b)( e comma 2-sexies del d.lgs. n.285/1992, la pena di un mese e ventiquattro giorni di arresto ed € 900,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per mesi sei, così determinata previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e con la diminuente della scelta del rito. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione DO AS, a mezzo del proprio difensore, articolando i seguenti motivi di impugnazione, così riassunti ai sensi dell'art.173, comma 1, disp.attlecod.proc.pen.: - violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. per lei 't 7t inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione al combinatd'aegli artt. 461 e 464 cod.proc.pen.;
ha osservato che, nell'atto di opposizione al decreto penale di condanna, l'imputato aveva avanzato richiesta di applicazione della pena subordinata alla conversione della stessa in lavori di pubblica utilità;
ha quindi rilevato che avrebbe errato il Tribunale, nel momento in cui aveva ritenuto di non poter accogliere l'istanza di conversione, nell'emettere sentenza ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., anziché disporre che il processo proseguisse nelle vie ordinarie;
- violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.444-448- bis cod.proc.pen.;
ha osservato che, in difetto del perfezionamento della condizione rappresentata dalla conversione della pena detentiva nei lavori di pubblica utilità, dovesse ritenersi esulare dal potere discrezionale del giudice l'emissione della sentenza ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen.;
- violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 444- 448-bis cod.proc.pen. e in relazione all'art.186, comma 9-bis, d.lgs. n.285/1992;
ha rilevato che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile la richiesta conversione sulla base del