Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2023, n. 14250

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2023, n. 14250
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14250
Data del deposito : 4 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B M, nato a Mazara del Vallo il 04/01/1973 avverso la ordinanza del 26/09/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia C;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. L C, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta dall'indagato M B avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di traffico di stupefacenti (capi 14 e 16), estorsione, tentata e consumata (capi 1 e 2), detenzione di armi (capi 30 e 31) e violazione della misura di prevenzione (capo 39).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Poiché la gravità indiziaria della misura si fonda su captazioni, la Procura avrebbe dovuto trasmettere al Tribunale del Riesame i relativi files audio. Il Tribunale in modo illogico ha ritenuto generica - quanto alla decisività dell'atto di indagine - la doglianza della difesa in ordine alla mancata trasmissione: il Tribunale, avendo la plana cognitio della misura genetica, era in grado di essere a conoscenza del compendio investigativo. La mancata trasmissione determinava la sanzione prevista dall'art. 309, comma 10 cod. proc. pen.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 275 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale si è basato, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, sul procedimento pendente davanti al Tribunale di Marsala per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Peraltro, la difesa ha evidenziato in sede di riesame che il ricorrente era stato scarcerato per mancanza di indizi di colpevolezza. Difetta la gravità indiziaria per l'aggravante mafiosa, ovvero il dolo specifico, e la motivazione appare carente e illogica. Anche per il traffico di stupefacenti la motivazione è carente ed illogica, quanto alla destinazione illecita della droga (nessun sequestro supporta l'ipotesi accusatoria) e alla stessa natura della droga trattata. Parimenti deve concludersi per le armi, mai rinvenute in possesso del ricorrente, e per il capo 39), non risultando contatti del ricorrente con i soggetti indicati nella imputazione. Per i capi 1) e 2), il Tribunale non illustra perché e sulla base di quali elementi la vicenda dovesse riguardare l'associazione mafiosa o tendesse a agevolarla. Erroneamente è stata applicata la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
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