Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 16/07/2020, n. 15136

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 16/07/2020, n. 15136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15136
Data del deposito : 16 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23851/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, rappresentuto e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

Contro

GES ITALY s.p.a. già INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES ASSOCIATED s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv. C P presso il cui studio in Roma, alla via Albalonga 7, elettivamente domicilia;
-controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.283/38/12 depositata il 25/10/2012, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 17/04/2019 dal consigliere R S;
Rilevato che: - la CTR del Lazio, sezione staccata di Roma, con sentenza del 25.10.012 ha accolto l'appello proposto da ITSA- International Transport Services Associated s.p.a. avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva respinto il ricorso della società avverso l'avviso di accertamento notificatole dall'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 50 bis d.l. n. 331/93, per il recupero dell'Iva all'importazione su merce di provenienza extra comunitaria che non era stata fisicamente immessa in deposito fiscale;
-il giudice d'appello ha accertato in fatto che la merce era materialmente transitata nel deposito e che, non essendo previsto un termine minimo di sua giacenza nel magazzino né l'obbligo di scaricarla dagli automezzi che la trasportavano, non v'era stata violazione della normativa fiscale;
-l'Agenzia delle Dogane ricorre per la cassazione della sentenza, con atto affidato a un unico motivo;
ITSA resiste con controricorso illustrato da memoria;
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