Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2023, n. 1414

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In tema di azione revocatoria ordinaria, il credito derivante da un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente è qualificabile quale credito litigioso, ai fini della valutazione dell'anteriorità rispetto ad atti dispositivi effettuati dal correntista, dal momento in cui la banca accredita sul conto la somma messa a disposizione e non da quando l'obbligo di restituzione diviene esigibile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2023, n. 1414
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1414
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

14 14/2 023 ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto REVOCATORIA LUIGI ALESSANDRO SCARANO Presidente ORDINARIA DANILO SESTINI Consigliere ENRICO SCODITTI Consigliere CHIARA GRAZIOSI Consigliere Rel. - Ud. 16/11/2022 PU FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere Cron. 1414 SENTENZA sul ricorso 29970/2019 proposto da: FBS S.p.A., quale procuratrice di Juliet S.p.A. rappresentante di SIENA NPL S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma Piazza dei Caprettari 70 presso lo studio dell'avvocato L P E, rappresentata e difesa dall'avvocato Lazzini Roberto;
-ricorrente

contro

P G, P S N, P J;
2022

- intimati -

1951 nonchè contro 1 G A A, elettivamente domiciliata in Roma Via Fedele Lampertico 12 presso lo studio dell'avvocato D'Agostino Nicoletta, rappresentata e difesa dall'avvocato C D;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 1228/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/7/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI;

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 787/2013, accolse la domanda ai sensi dell'articolo 2901 c.c. proposta da MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. per conto di Banca Toscana S.p.A. nei confronti di G P, Jenny P, S P e A A A G (la G e il P essendo coniugi, nonchè i genitori delle altre P) in relazione alla cessione da parte del P alla G dell'usufrutto di un immobile e alle figlie della nuda proprietà dello stesso immobile, effettuata con atto notarile del 29 novembre 2001. Avendo proposto appello la G, ed avendo resistito Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (che aveva frattanto incorporato Banca Toscana S.p.A.), mentre le altre parti rimanevano contumaci, la Corte d'appello di Genova accoglieva il gravame con sentenza del 25 luglio 2018, ritenendo non provata la sussistenza del credito quando era stato posto in essere l'atto, e precisamente la sua anteriore insorgenza rispetto a questo.

2. Ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo, Siena NPL S.r.l., rappresentata da Juliet S.p.A. e, quale sua procuratrice, da FBS S.p.A., avendo 2 nelle more, il 20 dicembre 2017, Banca Monte dei Paschi ceduto a Siena NPL un portafoglio di crediti tra cui quello de quo e avendo Siena NPL incaricato Juliet a svolgere a suo nome e per suo conto tutta l'attività necessaria per il recupero dei crediti e dei diritti essi collegati, e avendo a sua volta Juliet costituite sua procuratrice speciale FBS cui ha conferito le medesime facoltà a essa assegnate da Siena NPL. Si è difesa con controricorso la G. Il Procuratore Generale ha concluso per iscritto chiedendo l'accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Gu le ricorrente 3. L'unico motivo del ricorso denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2901, primo comma, nn.1 e 2, c.c., in rapporto agli articoli 1842 e 1843 c.c., per avere il giudice d'appello ritenuto rilevante, ai fini dell'anteriorità del credito rispetto all'atto del 29 novembre 2001, il momento in cui il credito - insorgente dal contratto di conto corrente collegato all'ulteriore contratto di apertura di - diventa esigibile, e non quello in cui con l'accreditamento insorge credito l'apertura di credito. to Mule du da ياسية 3.1 La Corte d'appello dichiara di fondarsi su S.U. 2 ottobre 2010 n. 24418, pervenute ✓✓ affermare che per un contratto di conto corrente, "specie se collegato ad un'apertura di credito", il credito è esigibile dalla banca soltanto alla chiusura sicché del credito;
infatti la prescrizione del diritto derivante da conto corrente decorrerebbe dalla chiusura del conto, id est "il momento in cui le pretese delle parti del rapporto possono essere azionate", come insegne appunto le invocate Sezioni Unite a proposito dell'azione di ripetizione di indebito.

3.2 In tal modo, ad avviso della ricorrente, la corte territoriale avrebbe stato violato l'articolo 2901 C.C.: S.U. 24418/2010 sarebbe una pronuncia inconferente perché si occupa, come rileva lo stesso giudice d'appello, "del 3 G momento in cui può configurarsi un pagamento suscettibile di ripetizione in favore del correntista, ma nulla dice sul momento in cui sorge - nel rapporto di apertura di credito - ta nascita dell'obbligazione e, quindi, la ragione di credito i della banca", sufficiente a legittimare per l'azione pauliana, La corte territoriale avrebbe violato l'articolo 2901, nn.1 e 2, prima parte, c.c. "laddove ha dato rilievo, ai fini della valutazione dell'anteriorità del credito, al momento della esigibilità di esso", in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale per esercitare l'azione pauliana è necessaria soltanto l'esistenza di un credito, anche se litigioso (S.U. ord. 18 maggio 2004 n. 9440) o non esigibile (Cass. sez. 3, 22 gennaio 1999 n. 591). In particolare, S.U. ord. 9440/2004 ha incluso nel requisito dell'azione pauliana il credito litigioso in base ad una "lettura evolutiva ed espansiva dell'art. 2901 c.c., in virtù della quale

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