Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/06/2022, n. 20635

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/06/2022, n. 20635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20635
Data del deposito : 28 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 7453-2021 proposto da: L W, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CAIO MARIO

27, presso lo studio dell'avvocato F A M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C C;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANTONIO BAIAMONTI

25;

- controricorrente -

i nonché

contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DELLA LIGURIA, MOMMO ANTONIO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 462/2019 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 1° marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2022 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale CARMELO SGROI, con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 16/2015 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria, accogliendo parzialmente la domanda risarcitoria proposta dal competente Procuratore regionale, condannava l'ing. W L, nella qualità di provveditore alle opere pubbliche di Genova, al risarcimento del danno, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di euro 133.247,92, oltre rivalutazione monetaria dal 1° aprile 2005, e il dr. M A, quale comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Genova, della somma di euro 15.566,16, di cui euro 7.066,00 in favore della Regione Liguria ed euro 8.500,16 in favore del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Il danno - per il cui riconoscimento era stato introdotto il giudizio contabile con citazione del 5 dicembre 2008 per l'importo complessivo di euro 190.750,87 (comprensivo della somma di euro 40.000,00 per danno all'immagine) di cui euro 161.247,92 in solido tra il dr. Momo e l'ing. L - era stato contestato quale conseguenza dello sviamento da effettive ed attuali finalità pubbliche e dell'impiego inutile delle spese di ristrutturazione di un immobile demaniale in località "Mulinetti" di Recco, formalmente da adibire a casermetta del Corpo Forestale, ma in realtà, fin da subito, realizzato per essere indebitamente destinato parzialmente ad alloggio di servizio a beneficio del provveditore L.

2. Decidendo sugli appelli formulati da entrambi i condannati al risarcimento nella misura ridotta nei termini appena indicati, la Sezione Seconda giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti, con sentenza n. 462/2019 (pubblicata 1'11 dicembre 2019), previa riunione degli stessi, li rigettava entrambi, confermando l'impugnata decisione. Avuto riguardo specificamente all'appello avanzato dal L (il solo che ha proposto ricorso per cassazione dinanzi a queste Sezioni unite), la predetta Sezione centrale della Corte dei conti riteneva, innanzitutto, infondata l'eccezione (oltretutto dedotta solo con memoria per l'udienza del 17 aprile 2018) di difetto di giurisdizione (peraltro rilevabile d'ufficio), essendo stata implicitamente ritenuta sussistente la giurisdizione contabile (,(oltretutto -Ufviv-errarrrente-priva-cl i fondamento) con la decisione sul merito dell'intrapresa (71 azione risarcitoria. Respinte, poi, altre eccezioni pregiudiziali di rito (circa l'assunta nullità dell'atto introduttivo ed un asserito vizio di ultrapetizione), quanto al merito dei formulati motivi, il giudice contabile di appello confermava il percorso logico- valutativo del giudice di prime cure, rilevando, oltre all'influenza degli accertamenti avvenuti in sede penale per i reati (ancorché dichiarati estinti per prescrizione) di abuso d'ufficio e di occupazione illegittima ascritti al L, che determinante per connotare il carattere illecito della condotta di quest'ultimo non era stato tanto l'atto di concessione o locazione dell'alloggio in questione, quanto la mancanza di un provvedimento di revoca dell'originaria assegnazione dell'immobile alle esigenze del Corpo Forestale dello Stato sulla base del quale le risorse erano state stanziate ed impegnate, i lavori appaltati eseguiti ed infine collaudati, senza che fino all'ultimazione delle opere fosse mai stato previsto un mutamento di destinazione che, in realtà, era invece di fatto già stato realizzato proprio per il differente allestimento di un appartamento residenziale, non consono con quello di una caserma. La Corte contabile centrale ha, quindi, ritenuto che il L non aveva, in concreto, addotto elementi in grado di comportare, sul piano della ravvisata responsabilità risarcitoria, la rivisitazione della sentenza di primo grado, essendo, perciò, rimaste accertate le convergenti circostanze di una omessa astensione del medesimo in presenza di un interesse proprio mediante il compimento di atti amministrativi ed il perseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale dipendenti dalla realizzazione, dall'occupazione e dal successivo diretto ed indebito utilizzo del fabbricato destinato a caserma del Corpo Forestale, destinandolo parzialmente ad alloggio per civile abitazione, peraltro con finiture diverse e di livello superiore a quelle previste per la destinazione d'uso originariamente dichiarata.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, dinanzi a queste Sezioni unite, il solo L Walter, resistito con controricorso dal Procuratore Generale rappresentante il P.M. presso la Corte dei conti. Il P.G. presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia - ai sensi degli artt. 360, comma 1, e 362 c.p.c. - la violazione e/o, comunque, falsa applicazione degli artt. 111, comma 8, e 103 Cost., la violazione, falsa e mancata applicazione dell'art. 30 della legge n. 166/2002, dell'art. 34 del c.d. Codice della navigazione, dell'art. 14, comma 7, della legge n. 109/1994, dei principi circa la responsabilità amministrativa, dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, dell'art. 21 del d.l. n. 76/2020, dell'art. 8, comma 1, del d.l. n. 400/1993 e, quindi, il difetto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale. n Nella sua
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