Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 24/06/2020, n. 12498
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Testo completo
eguente Ud. 15/01/2020 ORDINANZA CC sul ricorso 29347-2014 proposto da: S S ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO n. 76, presso lo studio dell'avvocato S A M, rappresentata e difesa dall'avvocato A D P;- ricorrente - contro 2020 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del 141 Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.12;- controricorrente - avverso la sentenza n. 302/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/06/2014 R.G.N. 2774/2012. R.G. 29347/2014 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Milano ha respinto l'appello di A S avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva rigettato tutte le domande proposte nei confronti del Ministero della Giustizia volte ad ottenere: a) l'accertamento della natura di trasferimento del provvedimento ministeriale, emesso il 12 luglio 2004, di distacco presso il Tribunale di Lecco;b) l'accertamento della nullità, per vizio genetico del consenso, della domanda di partecipazione all'interpello del 2007, la disapplicazione del provvedimento di trasferimento e la conseguente condanna del Ministero a reintegrare l'appellante presso il Tribunale di Lecco;c) la condanna del Ministero a pubblicare, ora per allora ed ai sensi dell'art. 19 dell'accordo 28.7.1998, l'interpello per la copertura di 4 posti vacanti presso il Tribunale di Lecco di cancelliere C 2;d) l'accertamento del dennansionamento subito presso la Procura della Repubblica di Monza a partire dal 4 gennaio 2010 e la condanna del Ministero alla reintegrazione in mansioni corrispondenti al livello ed alla qualifica posseduta nonché al risarcimento del danno;2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che: a) la Sanseverino, in servizio presso il Tribunale di Matera, aveva richiesto nel giugno 2004 il trasferimento al Tribunale di Lecco e la richiesta era stata respinta perché, sulla base dell'accordo sindacale del 28 luglio 1998, i provvedimenti di trasferimento potevano essere adottati solo a seguito di procedura che prevedeva la pubblicazione dei posti vacanti ed il relativo interpello;b) il Ministero aveva adottato un provvedimento di distacco annuale, prorogato di anno in anno sino al 3 gennaio 2010, data in cui la Sanseverino, a seguito di sua domanda di partecipazione all'interpello pubblicato nel giugno 2007, era stata trasferita presso la Procura della Repubblica di Monza;3. il giudice d'appello ha escluso che l'assegnazione al Tribunale di Lecco disposta il 12 luglio 2004, e poi più volte prorogata, integrasse un trasferimento, perché univoco era il tenore letterale del provvedimento, motivato oltre che dalle gravi esigenze di servizio del Tribunale di destinazione, anche dalle ragioni personali rappresentate dalla Sanseverino;4. quest'ultima non poteva pretendere che venisse avviata la procedura di interpello per la copertura dei posti vacanti presso il Tribunale di Lecco in quanto rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione stabilire se e con quali modalità ricoprire le vacanze della dotazione organica dei diversi uffici;5. la disciplina dell'errore vizio e l'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di presupposizione riguardano solo gli atti negoziali e, comunque, non potevano essere invocati nella fattispecie perché a seguito del preteso errore la Sanseverino aveva, in realtà, ottenuto di non dovere riprendere servizio presso la sede di Matera e perché la presupposizione implica che il consenso si sia formato in relazione ad una situazione di fatto o di diritto considerata da entrambe le parti;6. presso la Procura della Repubblica di Monza erano state assegnate all'appellante mansioni confacenti al livello di inquadramento e compatibili con le rappresentate esigenze familiari della dipendente, la quale non poteva pretendere che le venissero assegnate, sia pure temporaneamente, le funzioni di coordinamento e di direzione proprie della posizione vacante del dirigente amministrativo, funzioni che il capo dell'ufficio giudiziario aveva ritenuto di dovere esercitare direttamente, avvalendosi della collaborazione di un funzionario inquadrato nell'area C, posizione economica Cl;7. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A S sulla base di 11 motivi, ai quali ha opposto difese il Ministero della Giustizia. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia l'omesso esame di un punto decisivo per il giudizio nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ. e sostiene che la Corte territoriale non poteva qualificare distacco il provvedimento del 12 luglio 2004, con il quale era stata disposta l'assegnazione al Tribunale di Lecco, perché il distacco presuppone la richiesta del dipendente interessato ed il parere dell'ufficio di appartenenza, entrambi carenti nella fattispecie, con la conseguenza che l'atto adottato, anche per effetto della mancata contestazione da parte del Ministero delle circostanze di fatto allegate nel ricorso, andava qualificato trasferimento d'ufficio;2. la seconda critica, ricondotta al vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita al giudice d'appello la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 2103 cod. civ., del CCNL 16.12.1999, del CCNI 5.4.2000, del CCNI 29.7.2010 e contesta, sotto altro profilo, la qualificazione data al provvedimento del 12 luglio 2004, insistendo nel sostenere che con lo stesso era stata mutata in via definitiva e per ragioni d'ufficio la sede di servizio;2.1. la ricorrente evidenzia che il distacco presso un ufficio diverso della medesima amministrazione non è disciplinato né dalla legge né dalla contrattazione collettiva ed è frutto di una prassi formatasi nel tempo, che si pone irrimediabilmente in contrasto con le disposizioni che regolano il trasferimento dei dipendenti pubblici;2.2. aggiunge che l'unica ipotesi di assegnazione temporanea prevista dalle disposizioni contrattuali citate in rubrica, riguardanti il Ministero della giustizia, è l'applicazione distrettuale, della quale nella specie non sussistevano i presupposti;3. con il terzo motivo la Sanseverino si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, in relazione al comma 2 bis dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, e sostiene che doveva essere applicata in via analogica la norma che impone alle pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, di immettere in ruolo i dipendenti di altra amministrazione in posizione di comando;3.1. ne trae la conseguenza che doveva essere dichiarata illegittima la copertura da parte del Ministero di due posti di cancelliere C2 con personale proveniente da enti locali che, tra l'altro, non era in possesso della professionalità necessaria per l'espletamento delle delicate funzioni di responsabile della cancelleria contenzioso e del lavoro;4. la quarta critica addebita alla Corte territoriale l'omesso esame di un punto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti per non avere pronunciato sulla questione, prospettata nell'atto d'appello, dell'applicabilità in via analogica dell'art. 30 comma 2 bis del d.lgs. n. 165/2001 ed aggiunge che della disposizione doveva essere data un'interpretazione estensiva perché altrimenti i dipendenti distaccati presso altra sede della medesima amministrazione verrebbero ingiustamente discriminati rispetto a quelli comandati da altro ente;5. con il quinto motivo si denuncia l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonché la violazione dell'art. 30 comma 2 bis del d.lgs. n. 165 2001 e si sostiene, in sintesi, che la mobilità esterna prevale sull'indizione di una nuova procedura concorsuale, ma non può essere preferita anche a quella interna e pertanto il Ministero avrebbe dovuto innanzitutto pubblicare l'interpello previsto dall'accordo sindacale del 28 luglio 1998;6. la sesta censura denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. in relazione agli artt. 2-12 dell'accordo sindacale del 28 luglio 1998 per avere la Corte erroneamente affermato che in assenza di procedura di interpello non poteva essere disposto il trasferimento della dipendente;6.1. sostiene la Sanseverino che la procedura in questione si riferisce ai trasferimenti volontari e non è applicabile al diverso istituto del trasferimento d'ufficio disposto unilateralmente dal Ministero per ragioni organizzative;7. con il settimo motivo la ricorrente si duole della «omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio con riferimento all'inadempimento degli obblighi di cui agli artt. 2 e 19 dell'accordo sindacale del 28 luglio 1998 (punti B 3 e B 3.1. dell'atto di appello);violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e seguenti c.c. in relazione agli artt. 2 e 19 dell'accordo sindacale del 28.7.1998» ed assume che nell'atto d'appello era stata censurata la pronuncia del Tribunale quanto alla natura non vincolante degli impegni assunti con le organizzazioni sindacali, in base ai quali, secondo l'interpretazione prospettata dalla ricorrente, all'interpello interno doveva essere data precedenza rispetto alla mobilità, da equiparare alle assunzioni mediante pubblico concorso;
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