Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2019, n. 07927

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/03/2019, n. 07927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07927
Data del deposito : 20 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7530-2017 proposto da: SIDRA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato A G;

- ricorrente -

contro

P D, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato G M;
- con troricorrente - nonchè

contro

ASSESSORATO LL.PPP. DELLA REGIONE SICILIANA - UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA;

- intimati -

avverso la sentenza non definitiva n. 192/2013 depositata il 22/11/2013 e la definitiva n. 269/2016 depositata il 22/09/2016, entrambe del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2018 dal Consigliere L R;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati A G e G P per delega dell'avvocato G M.

FATTI DI CAUSA

1.Nel 2007 D P, S P, G P, G P, G P e A M P convennero in giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia l'Assessorato Regionale Lavori Pubblici, l'Ufficio del Genio Civile di Catania e la SIDRA S.p.a. (società beneficiaria dell'esproprio) per sentirli condannare alla restituzione del fondo di loro proprietà sito in Tremestieri Etneo in quanto oggetto di procedura espropriativa non conclusa e di occupazione illegittima e al risarcimento dei danni subiti. Ric. 2017 n. 07530 sez. SU - ud. 06-11-2018 -2- In subordine, chiedevano si dichiarasse l'avvenuta irreversibile trasformazione del fondo con conseguente acquisto dello stesso in capo all'Amministrazione per effetto della c.d. "occupazione acquisitiva" e quindi la condanna dei convenuti al pagamento della indennità da occupazione legittima del fondo per il periodo (55 mesi) in cui essa si era protratta, e per il periodo successivo al risarcimento dei danni. Si costituirono in giudizio l'Assessorato regionale, anche per conto del Genio civile, e la SIDRA.

2. Con sentenza n. 263/2011 il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche per la Sicilia dichiarò la carenza di legittimazione passiva della SIDRA S.p.a., ordinandone l'estromissione dal giudizio;
respinse la domanda di restituzione del fondo e condannò l'Assessorato regionale al risarcimento dei danni in favore dei signori P e Patanè. Il TRAP qualificava l'occupazione, iniziata nel 1990, come fin dall'inizio "usurpativa", perché iniziata oltre la scadenza del termine di tre mesi indicato nel decreto di occupazione d'urgenza emesso;
aggiungeva che però, nel 1993 era stata realizzata l'opera pubblica e, a causa della irreversibile trasformazione del fondo, gli attori ne avessero perso la proprietà per il verificarsi dell'accessione invertita;
che gli attori non avessero diritto alla restituzione del terreno ma taye3m-rtg al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del fondo ed al fine la quantificazione del danno, qualificava il terreno come "agricolo".

3. Nel 2011 il solo D P impugnò la sentenza di primo grado nei confronti di Sidra e dell'Assessorato regionale, riproponendo la domanda principale di condanna dei convenuti alla restituzione del fondo abusivamente espropriato, con relativo ripristino dello stato dei luoghi e risarcimento del danno. L'appellante rilevò, tra l'altro, che a seguito della sentenza n. 293 del 2010 della Corte costituzionale non era più consentita la sanatoria Ric. 2017 n. 07530 sez. SU - ud. 06-11-2018 -3- ex post di un'occupazione illegittima, con conseguente diritto del proprietario del fondo alla restituzione del bene, a prescindere dalla realizzazione dell'opera pubblica;
che era comunque errato il calcolo del risarcimento fondato sulla qualificazione agricola del terreno, in quanto esso ricadeva in zona destinata a nuovi insediamenti. Il ricorso, inizialmente privo della vocatio in ius, venne integrato con successivo provvedimento col quale il TSAP adito fissò l'udienza di comparizione delle parti. Successivamente, ricorso e decreto vennero notificati dal P agli appellati. Si costituirono in giudizio la SIDRA e l'Assessorato Regionale ai lavori pubblici della Regione Siciliana - Ufficio del Genio Civile di Catania.

4. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza non definitiva n. 192/2013 del 22 novembre 2013, superate le eccezioni di rito (e in particolare ritenuta l'efficacia sanante della costituzione del convenuto per l'ipotesi di carenza della vocatio in ius nell'atto di appello), accolse la domanda di restituzione del terreno occupato abusivamente e di ripristino dello stato dei luoghi, condannando Assessorato e Società beneficiaria (della quale si affermava la legittimazione passiva, in quanto soggetto in possesso del bene occupato abusivamente, di proprietà dell'appellante)in favore dell' appellante D P, e disponendo la prosecuzione del giudizio per la domanda di risarcimento dei danni.

5. Quindi il TSAP, con la sentenza definitiva n. 269/2016 del 22 settembre 2016, condannò ulteriormente l'Assessorato e la Società anche al risarcimento dei danni per persistente occupazione illegittima, in favore del solo appellante P Domenico.

6. La sentenza non definitiva, n.192\2013, dà conto della evoluzione giurisprudenziale intervenuta dal 2005 in poi sia a livello eurounitario che nazionale, nel senso che l'occupazione, qualora non sia legittimata da un formale titolo di esproprio, non determina Ric. 2017 n. 07530 sez. SU - ud. 06-11-2018 -4- l'acquisto a titolo originario del bene (c.d. accessione invertita) neppure se sullo stesso è realizzata nel frattempo l'opera pubblica. Dà conto altresì delle modifiche normative intervenute dopo l'inizio del giudizio (art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, come introdotto dall' art. 34, comma 1, della legge n. 111 del 2011) in base alle quali la PA, per ottenere il trasferimento della proprietà degli immobili illecitamente occupati, deve porre in essere un provvedimento espresso di "acquisizione sanante" che dia conto dell'interesse pubblico sottostante all'acquisizione illegittima del bene e alla sua modifica, pacificamente non intervenuto nel caso di specie (e poi procedere al pagamento dell'indennità pari all'intero valore del bene, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale). In mancanza di tale provvedimento, la proprietà del fondo permane nella sfera del soggetto illegittimamente "espropriato", che ha diritto alla restituzione del fondo anche se su di esso è già stata realizzata l'opera pubblica. Di conseguenza, accoglie l'appello del privato, disponendo la restituzione del terreno oggetto di causa abusivamente occupato in favore dell'appellante (osservando incidentalmente che l'opera, benchè realizzata da molti anni, non sarebbe ancora stata attivata, il che dimostrerebbe che è priva di reale utilità pubblica, tanto da non essere neppure presa in considerazione tra le infrastrutture idriche realizzate nella Regione Siciliana tra il 1994 e il 1999) e il ripristino dello stato dei luoghi. Afferma al contempo il diritto dello stesso al risarcimento del danno e rimette la causa in istruttoria per la liquidazione di esso, atteso che non ritiene corretto il criterio liquidatorio adottato dal primo giudice, ancorato al valore agricolo medio del terreno, indicando che debba farsi riferimento al valore di mercato del terreno.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi