Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13724

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 31/03/2023, n. 13724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13724
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA IG CE nato a [...] 1'08/03/1985 avverso l'ordinanza del 06/07/2022 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, Avv. Claudia SIMEOLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. EN LA IG, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso l'ordinanza emessa 6 luglio 2022 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 26 giugno 2022 in relazione al reato di tentata estorsione aggravata ex art. 416- bis.1, cod. pen.

2. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, eccepisce la nullità dell'ordinanza ex artt. 292, comma 2 -ter e 358 cod. proc. pen. per omessa valutazione degli elementi a favore dell'indagato. La motivazione sarebbe assolutamente carente e contraddittoria nella parte in cui, dopo aver ritenuto la persona offesa TO RE precisa e credibile, non ha tenuto in considerazione le dichiarazioni con le quali il predetto ha riferito di aver ricevuto la richiesta estorsiva esclusivamente da un soggetto da lui riconosciuto in CA ON, dichiarazione che dimostra, a giudizio della difesa, che il LA IG non si è mai recato presso l'esercizio commerciale "Graffiamo". I giudici del riesame non avrebbero indicato quale sia stato l'effettivo e concreto contributo fornito dal ricorrente alla commissione del reato, limitandosi ad affermare in modo del tutto apodittico che il LA IG si sarebbe recato presso l'esercizio commerciale della persona offesa unitamente al ON. Il Tribunale avrebbe ignorato che, dalla lettura delle intercettazioni, emergerebbe l'insussistenza di elementi da cui dedurre con certezza che il LA IG si sia effettivamente recato presso il negozio «Graffiamo» in compagnia dal ON. La motivazione sarebbe fondata sul contenuto di intercettazioni inidonee a dimostrare il coinvolgimento del ricorrente nella commissione dell'ipotizzata estorsione. In particolare, mancherebbe la prova che il LA IG, in compagnia dei suoi sodali, sia andato a fare i "giri" delle vittime dell'attività di estorsione, non essendo desumibile dalle conversazioni intercettate in quali luoghi il ricorrente si sia recato unitamente al ON.

3. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, lamenta l'erroneità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi in ordine al reato di tentata estorsione di cui al capo Q) dell'imputazione La motivazione avrebbe confuso la posizione del LA IG con quella degli altri co-indagati, facendo riferimento ad elementi indiziari relativi a vicende completamente diverse in relazione alle quali non è stata elevata alcuna contestazione nei confronti del ricorrente. Il Tribunale avrebbe omesso di indicare gli indizi specifici e concreti da cui desumere il coinvolgimento del LA IG nella commissione del reato di tentata estorsione di cui alla lettera Q) del capo di imputazione.

4. Il ricorrente, con il terzo motivo di ricorso, lamenta la mancanza e l'erroneità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen.Il Tribunale, con motivazione ritenuta errata, presuntiva ed apodittica, avrebbe afferma la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza indicare alcun dato oggettivo attestante la consapevolezza e intenzionalità da parte del ricorrente di favorire l'interesse del clan camorristico. I giudici del riesame avrebbero omesso di indicare il criterio inferenziale in virtù del quale è stata desunta tale consapevolezza dalla mera partecipazione a due incontri;
secondo la difesa la motivazione non individuerebbe il più ampio programma estorsivo che il LA IG avrebbe condiviso con gli altri co- indagati, argomentazione che doveva esser caratterizzata da particolare pregnanza in considerazione del fatto che al ricorrente non è contestata la partecipazione all'associazione di stampo mafioso oggetto di giudizio.

5. Il ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, lamenta la violazione degli artt.274 e 292 cod. proc. pen. e la mancata autonoma valutazione della sussistenza di esigenze cautelari. Il Tribunale si sarebbe limitato a riportare le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari senza indicare gli elementi da cui è stata desunta la concretezza ed attualità dell'affermato pericolo di reiterazione. L'ordinanza oggetto di ricorso avrebbe omesso di individuare i dati concreti e specifici attestanti la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione di reati, pericolo che troverebbe fondamento esclusivamente nell'occasionale partecipazione del ricorrente alla condotta estorsiva di cui al capo Q) dell'imputazione. Il Tribunale non avrebbe, infine, tenuto conto che il LA IG, dopo aver partecipato a due sole conversazioni svoltesi in Marina di Varcaturo il 5 ed il 6 aprile 2022, non è più comparso in alcuno dei colloqui intercettati dagli inquirenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. Tutti i motivi di ricorso addotti sono reiterativi di medesime censure già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale nonché aspecifiche in quanto il ricorrente, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, si è limitato alla mera reiterazione di affermazioni apodittiche prive di un nesso critico con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. Risulta, peraltro, evidente che le doglianze innanzi sintetizzate hanno ad oggetto questioni relative alla valutazione della gravità

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