Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2023, n. 16579
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da K E, nato in Albania il 02/11/1988 avverso l'ordinanza dell'11/10/2022 del Tribunale di Ancona visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere A M A;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D A R S, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;udito il difensore, avv. P R. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il ottobre 2022, il Tribunale di Ancona ha rigettato l'appello proposto dall'indagato, confermando l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Fermo del 9 settembre 2022, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere disposta a carico del medesimo o, in subordine, la sua modifica con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, in relazione al delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione dell'art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione alla contestazione della recidiva specifica, ritenuta ostativa alla concessione di una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere. Più nel dettaglio, il ricorrente sarebbe gravato da un unico precedente risalente al 2016, oggetto di pronuncia da parte del Tribunale di Fermo, con l'applicazione della pena su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., il quale comunque non sarebbe valutabile ai fini della scelta della misura, poiché il decorso del quinquennio dal passaggio in giudicato di tale pronuncia ne avrebbe comportato l'estinzione, estesa ai connessi effetti penali, ivi compresa la rilevanza dell'illecito ai fini della contestazione della recidiva. Conseguentemente, sarebbe viziata la motivazione ove, in sede di valutazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari, farebbe generico riferimento a tele precedente e alla gravità del fatto, tralasciando ogni altra circostanza. 2.2. Con una seconda doglianza, si censurano la violazione degli artt. 272, 273 e 274 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza in concreto delle esigenze cautelari. Già con la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere o, in subordine, di sua sostituzione con la misura, meno afflittiva, degli arresti domiciliari, si sarebbe evidenziato come fosse impossibile che gli indagati fossero tornati nel pomeriggio del 24 maggio 2022 presso il vivaio per caricare le piante, posto che ben quattro persone si trovavano a bordo della Volkswagen Polo nella loro disponibilità, aggiungendo: che il furgone parcheggiato nel piazzale era risultato a loro estraneo, come accertato anche dai carabinieri;che il nastro trovato all'interno del borsone sequestrato era diverso da quello utilizzato per confezionare i panetti rinvenuti all'interno dei vasi già posti sottovuoto con nastro adesivo bianco;che le attività di preparazione dei panetti e di posizionamento all'interno dei vasi con uno spago bianco - vasi che si sono rivelati non essere quelli acquistati - avrebbero richiesto molto tempo di cui l'indagato non disponeva;che il sequestro dei vasi, dello spago e delle stesse piante avrebbe potuto evidenziare la presenza di prove inequivocabili a carico dei reali responsabili, atteso che la sussistenza di eventuali impronte digitali avrebbe dimostrato l'estraneità del ricorrente ai fatti. Non si sarebbe valutato il fatto che gli indagati erano arrivati in Italia in aereo e, quindi, non avrebbero potuto avere con loro il rilevante quantitativo di stupefacente, avrebbero girato in automobile, pernottando in hotel e visitando altri vivai, dove avrebbero acquistato altre piante e, soprattutto, che non sarebbero stati visti entrare nel vivaio con borsoni o contenitori analoghi;nessun riscontro, nemmeno indiziario, sarebbe stato rilevato quanto ai presunti contatti con persone in Italia, come emergerebbe dal cellulare sequestrato e sottoposto ad esame da parte del perito, ove non sarebbe stato rinvenuto alcun utile elemento;mancherebbe, inoltre, la prova dell'esistenza di una rilevante somma di denaro da consegnare in anticipo al venditore. Secondo la difesa, sarebbe bastato che i carabinieri avessero atteso effettivamente l'eventuale incaricato del ritiro e del trasporto delle piante, per individuare sia il trasportatore che il vero autore del fatto illecito, poiché non sarebbe ipotizzabile che una piccola autovettura con a bordo quattro persone fosse utilizzata per ritirare lo stupefacente occultato all'interno dei vasi con le piante;per converso, il nastro adesivo di colore blu per la segnatura delle piante non avrebbe potuto essere utilizzato per i panetti poiché gli stessi erano già preconfezionati sottovuoto con nastro adesivo bianco;infine, i soggetti sentiti a sommarie informazioni non avrebbero in alcun modo riferito di aver visto gli indagati compiere operazioni di travaso e, soprattutto, di apposizione dello spago bianco nei vasi: P avrebbe affermato solo di aver visto uscire dal bagno K E con un vaso in mano — vaso peraltro diverso da quelli acquistati per le piante scelte degli indagati, pur non confrontabile con essi per mancato sequestro — i signori B, padre e figlio, avrebbero riferito delle visite degli indagati e di aver accompagnato costoro al negozio vicino per l'acquisto di vasi nuovi, ma nessuno di loro avrebbe detto di aver visto direttamente gli indagati compiere operazioni di travaso, visto che entrambi avevano riportato ciò che avevano appreso da P.
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