Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/2020, n. 4247
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In ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa.
Sul provvedimento
Testo completo
N° 4247-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: COMUNIONE PIETRO CURZIO - Primo Presidente f.f. - BIAGIO VIRGILIO - Presidente Sezione - Ud. 03/12/2019 - L T - Rel. Consigliere - PU R.G.N. 23372/2018 LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - 2044247 Rep. MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - c.u. -Consigliere -LUIGI ALESSANDRO SCARANO ALBERTO GIUSTI - Consigliere - -· Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE ANGELINA M P - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23372-2018 proposto da: P P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato G A, rappresentato e difeso dal sé medesimo;
- ricorrente -
contro 584 79 S G nella qualità di Amministratore del CONDOMINIO DI VIA F. PETRARCA 66, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell'avvocato R M, rappresentato e difeso dall'avvocato AMEDEO CHIANTERA;
- controricorrente avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI (r.g. n. 15147/2017), depositata il 15/06/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2019 dal Consigliere L T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'affermarsi la competenza del Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, a decidere sulle domande proposte cumulativamente;
udito l'Avvocato Roberto Martire per delega dell'avvocato Amedeo Chiantera.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza in data 15 giugno 2018 il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza in relazione alla domanda di liquidazione dei compensi professionali proposta dall'avvocato Prospero P per il patrocinio svolto in favore del Condominio di Via Petrarca n. 66 di Napoli, nel giudizio definito in primo grado dal medesimo Tribunale con sentenza n. 5826/2014 e in sede di gravame dalla locale Corte d'appello con sentenza n. 4007/2015. Ad avviso del Tribunale se la domanda ha ad oggetto la richiesta di compensi per l'attività professionale svolta in più gradi del giudizio, l'intera lite rientra nella competenza del giudice di secondo grado (o di quello che abbia conosciuto per ultimo della controversia), essendo solo questi in condizione di valutare l'intera attività svolta e di liquidare il compenso nella misura più adeguata. Ric. 2018 n. 23372 sez. SU - ud. 03-12-2019 -2- Avverso detta decisione l'avvocato P ha proposto ricorso per regolamento di competenza strutturato in un unico motivo. Il Condominio di Via Petrarca n. 66 di Napoli ha depositato memoria difensiva.
2. La trattazione del regolamento di competenza è stata disposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. dinanzi alla Sesta Sezione Civile, Sottosezione Seconda. In quella sede il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale adito avrebbe disatteso le indicazioni della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4485 del 2018, secondo cui nei procedimenti ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, quando le prestazioni del difensore siano svolte dinanzi ad uffici giudiziari diversi, per ottenere il relativo compenso occorrerebbe proporre domande autonome dinanzi a ciascun giudice adito per il processo, con esclusione della possibilità di riconoscere al giudice di secondo grado (o al giudice che abbia trattato per ultimo il giudizio) la competenza per l'intera controversia.
3. La Sezione remittente ha rilevato che: a) nella originaria formulazione dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 era stabilito che il legale per ottenere la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intendeva seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, doveva proporre ricorso al capo dell'ufficio giudiziario adìto per il processo;
b) secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità formatosi in riferimento alla originaria formulazione dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 il carattere funzionale ed inderogabile della competenza ivi prevista con conseguente - necessità di proporre la domanda al Capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo comunque non impediva al difensore che avesse- Ric. 2018 n. 23372 sez. SU - ud. 03-12-2019 -3- svolto il patrocinio in più gradi di instaurare un unico giudizio per ottenere l'intero corrispettivo;
c) in tale ultimo caso la domanda doveva essere proposta all'ufficio giudiziario che per ultimo avesse trattato il processo, sull'assunto che solo quest'ultimo fosse in condizione di valutare l'opera svolta nella sua globalità e liquidare il compenso in misura adeguata, sicché per le prestazioni rese in primo ed in secondo grado, la competenza restava radicata dinanzi al giudice d'appello (Cass. n. 13586/1991;
Cass. n. 6033/1987;
Cass. n. 4704/1989;
Cass. n. 4215/1983;
Cass. n. 3256/1953);
-d) con l'entrata in vigore del d.lgs. n.. 150 del 2011 il cui art. 14 contiene la disciplina delle controversie prima disciplinate dall'art. 28 cit. e ss., stabilendo che tali controversie nonché l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 cod. proc. civ., contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto gran parte della - giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di considerare attratte al rito sommario speciale di tutte le controversie riguardanti i compensi dei difensori, pure se concernenti l'an della pretesa;
e) l'elemento principale che ha portato a tale conclusione è da rinvenire nell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2001, che per tutte le controversie disciplinate dal neo-istituito rito sommario di cognizione ha escluso l'applicabilità delle disposizioni di cui agli all'art. 702-ter, secondo e terzo comma, cod. proc. civ. con conseguente impossibilità di disporre il passaggio della causa al rito ordinario ove le difese svolte delle parti richiedano un'istruzione non sommaria;
f) quest'ultima norma è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale anche per il fatto che è sembrato che la disposizione abbia confermato "l'impossibilità di ricorrere al procedimento speciale nel caso in cui il thema decidendum si estenda a questioni che Ric. 2018 n. 23372 sez. SU - ud, 03-12-2019 -4- esulano dalla mera determinazione del compenso" (così, testualmente, Corte cost., sentenza n. 65 del 2014);
g) con la sentenza delle Sezioni unite n. 4485 del 2018, richiamata dal ricorrente, la soluzione dell'ampliamento del thema decidendum anche all'an delle pretese è stato ribadito ed ulteriormente sviluppato e dalla generale regolazione con la procedura prevista dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 di tutte le controversie afferenti alle questioni concernenti il diritto agli onorari forensi si è fatta derivare la preclusione per il difensore della possibilità di utilizzare il rito ordinario di cognizione piena ovvero il rito sommario codicistico di cui agli artt. 702-bis cod. proc. civ.
4. Con specifico riguardo alla ipotesi, che ricorre nella specie, di attività professionale svolta per il medesimo cliente dinanzi a più uffici giudiziari nell'ambito dello stesso processo, la Sezione remittente sottolinea che nella anzidetta sentenza delle SU è stato puntualizzato che, in tali casi, in base al combinato disposto dell'art. 28 cit. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 il difensore può: a) proporre distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espletamento delle prestazioni senza far luogo al cumulo (soluzione desunta dal comma 2 dell'art. 14 cit.);
b) proporre le domande in cumulo con il rito monitorio davanti al tribunale competente in via ordinaria ex art. 637, primo comma, cod. proc. civ., ovvero davanti al tribunale del luogo indicato dall'art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., salva, in tutti i casi, la prevalenza del foro del consumatore, con riguardo alla competenza territoriale (ex art. 33, comma 2, lettera u del d.lgs. n. 206 del 2005).
5. La soluzione del presente regolamento di competenza dipende dalla valutazione della tesi del Tribunale di Napoli secondo cui se la domanda ha ad oggetto la richiesta di compensi per l'attività professionale svolta dell'avvocato in più gradi del giudizio in favore del medesimo cliente, l'intera lite rientra nella competenza del giudice Ric. 2018 n. 23372 sez. SU - ud. 03-12-2019 -5- di secondo grado (o di quello che abbia conosciuto per ultimo della controversia), essendo solo questi in condizione di valutare l'intera attività svolta e di liquidare il compenso nella misura più adeguata. Tale valutazione deve essere effettuata alla luce dei principi affermati da questa Sezioni unite nella sentenza n. 4485 del 2018 cit.
6. Di qui la formulazione dei seguenti quesiti, entrambi volti a chiarire il quadro sistematico e le indicazioni operative che emergono dalla suddetta sentenza delle Sezioni Unite n. 4485 del 2018 sul punto indicato: a) se, nell'attuale quadro normativo, esclusa la possibilità di proporre la domanda in via ordinaria o ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ. e ss., resti tuttora impregiudicata la possibilità di chiedere i compensi per attività svolte in più gradi in un unico processo dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della controversia (e, quindi, nello specifico, alla Corte di appello di Napoli), dando continuità all'orientamento maggioritario formatosi nel vigore dell'art. 28 della legge n. 794 del 1942, anche tenendo conto dell'affermata natura non inderogabile della competenza del giudice adito per il processo;
b) se, invece, i criteri di competenza per dette controversie vadano ricercati esclusivamente sulla base del coordinamento tra l'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, e l'art. 637 cod. proc. civ., lasciando al ricorrente la sola alternativa di proporre più domande autonome (per i