Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/07/2022, n. 21835

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/07/2022, n. 21835
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21835
Data del deposito : 11 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINAZA sul ricorso n.25982-2021 rg proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ex lege;

- ricorrente -

contro

PAGAESE CALCIO

1926 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

96, presso lo studio dell'avvocato ATONIETTA MARIA TOSCAO, rappresentata e difesa dagli avvocati N D P e F F;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendenl:e n. 1327/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di S. Ric. n. 25982/21 rg. — Cass.SSUU n. camera di consiglio 12 aprile 2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere G M S;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANI BATTISTA NARDECCHIA, il quale chiede alla Corte di Cassazione l'accoglimento del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del Tribunale di Salerno alla quale la causa va rimessa. Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1.1 L'Agenzia delle Entrate propone regolamento preventivo di giurisdizione, ex art.41 cod.proc.civ., in relazione al giudizio introdotto il 28.6.2021 da Paganese Calcio 1926 srl, avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno (proc.n.1327/21 rg.), avverso la nota n.129501 del medesimo giorno, con la quale la Direzione Provinciale di Salerno dell'Agenzia ha formulato parere negativo alla proposta di trattamento dei crediti tributari nell'ambito della procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti, ex artt.182 bis e 182 ter, co. 5", I.fall., dalla società presentata il 12.1.2021. A detta della ricorrente, il giudizio in questione - la cui trattazione, dopo provvedimento presidenziale di sospensione degli effetti del diniego, è stata sospesa in attesa della decisione sul presente regolamento - deve essere proposto avanti al giudice ordinario (Tribunale Fallimentare di Salerno) e non avanti al giudice tributario, in quanto: • come già stabilito da Cass.SSUU nn.8504/21 e 22139/21, la proposta di trattamento dei crediti tributari nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, ex articoli 182 bis e ter cit., non ha natura pubblicistica né propriamente tributaria, bensì privatistica e negoziale, in deroga al generale principio di indisponibilità ed irrinunciabilità dell'obbligazione tributaria (C.Cost.sent. 225/14);
• a fronte dell'autonomia concessa in materia agli uffici finanziari si pone - in maniera ancor più netta dopo la novella legislativa di cui all'articolo 3 d.l. 125/20, convertito in 1.159/20 (entrata in vigore il 4 dicembre 2020) - la valutazione di convenienza ed opportunità demandata, non già alle commissioni tributarie, ma al tribunale nell'ambito della valutazione complessiva della proposta di accordo di ristrutturazione o di concordato preventivo;Ric. n. 25982/21 rg. — Cass.55UU n. camera di consiglio 12 aprile 2022 • • l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario consente di attuare appieno, per ragioni di effettività e prevenzione di giudicati contrastanti, il principio di concentrazione delle tutele con riguardo a tutte le diverse posizioni espresse in sede di accordi di ristrutturazione;
• diversamente dal precedente istituto della transazione fiscale disciplinata dall'articolo 3 comma 3^ d.l. n. 138/02 convertito in I. 178/02 (poi abrogato), fatto oggetto del diverso arresto di cui in Cass.SSUU n. 25632 del 2016, l'attuale istituto (concernente non più la definizione esattoriale dei ruoli di tributi statali, ma i crediti tributari e contributivi nella loro incidenza sulla risoluzione della crisi di impresa) instaura una obbligatoria sub•procedura nella quale l'interesse concorsuale prevale su quello fiscale. § 1.2 La Paganese Calcio 1926 srl ha depositato controricorso insistendo per la giurisdizione tributaria, posto che: • in questo giudizio essa ha chiesto alla commissione tributaria provinciale l'annullamento del menzionato diniego di transazione fiscale, la dichiarazione di meritevolezza della sua accettazione da parte dell'amministrazione finanziaria, nonché la condanna di questa al risarcimento, ex art.204:3 cod.civ., del danno per i ritardi e gli altri effetti pregiudizievoli indotti dal diniego illegittimo;
• il diniego incide direttamente sul rapporto giuridico tributario e sul quantum del debito tributario, per sua natura indisponibile ed assoggettato nel concordato preventivo ad un regime speciale ex art.90 dl.P.R. n. 602/73, così da fondare la giurisdizione esclusiva generale in materia tributaria di cui all'articolo 2 d.lgs. 546/92;
• non osta a questa conclusione il novero degli atti impugnabili avanti alla commissione tributaria ex articolo 19 d.lgs. 546/92, trattandosi di elenco suscettibile di interpretazione estensiva, anche in ragione del fatto che il diniego di transazione fiscale in questione andrebbe comunque equiparato al diniego di definizione agevolata del credito tributario, pacificamente rientrante nella giurisdizione tributaria ex art.19, co. 1^, lett.h) cit.;
• non sarebbero, poi, equiparabili le valutazioni spettanti al tribunale in sede omologa con quelle invece spettanti al giudice tributario nel vagliare la legittimità Ric. n. 25982/21 rg. — Cass.SSUU n. camera di consiglio 12 aprile 2022 formale e sostanziale della volontà con la quale l'amministrazione finanziaria ha espresso parere non favorevole alla proposta transattiva;
• nessun elemento di continuità, a fini interpretativi, può desumersi con riguardo agli articoli 48, 5^ co., ed 80, 3^ co. del d.lgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), di portata innovativa laddove autorizza il tribunale fallimentare a surrogare la mancata adesione 'decisiva' da parte del fisco. § 1.3
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