Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2019, n. 03176
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seguente SENTENZA sul ricorso 24703-2013 proposto da: ALFONSO GIANFRANCO LENGFR75L06B519M, ì-t ALFONSO FRANCESCO LFNFNC58B27H311H, ALBANESE RODOLFO GIOVANNI LBNRLF67P07B519Z, ZAPPONE VINCENZINO ZPPVCN68R29B5190, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato S B, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MONICA ODDIS, BRUNO COSSU, giusta delega in atti;- ricorrenti -contro PROVINCIA CAMPOBASSO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell'avvocato D M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M C I, giusta delega in atti;- controricorrente - nonché controANAS SPA 80208450587;- intimata - nonchè contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;- resistente - avverso la sentenza n. 80/2013 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 29/07/2013 R.G.N. 74/2010;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2018 dal Consigliere Dott. A D F;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;udito l'Avvocato BRUNO COSSU. R.G.24703/2013 FATTI DI CAUSA La Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha accolto la domanda della Provincia rivolta a sentir dichiarare l'insussistenza del diritto all'inquadramento superiore (dalla posizione B2 alla posizione B3 dell'Area) in capo a R G A ed altri tre, transitati nel 2001 dall'Anas alla Provincia in seguito a trasferimento di attività a sensi dell'art. 31 del d.lgs. n.165 del Il Giudice di prime cure aveva stabilito che i ricorrenti, formalmente inquadrati presso l'Anas come cantonieri (IV livello per il c.c.n.l. 1994-1997 e cat. B2 per il C.C.N.L. 1998-2001), avevano svolto le mansioni superiori di operatore specializzato B1 (autista), e aveva perciò riconosciuto il superiore inquadramento e il diritto alle differenze retributive, il cui credito era però caduto in prescrizione;il Tribunale aveva inoltre ritenuto che, in seguito al passaggio ope legis alla Provincia, il difetto d'inquadramento presso l'ente di provenienza si fosse riverberato sull'inquadramento presso l'ente di destinazione, determinandone l'erroneità. Ha quindi concluso, che in base alle tabelle di corrispondenza di cui al d.p.c.m. n.448 del 2000 (art.5), alla posizione B1 del contratto Anas corrispondeva la posizione B3 del c.c.n.l. per i dipendenti delle Regioni e delle autonomie locali ratione temporis applicabile;pertanto aveva condannato la Provincia di Campobasso, ad attribuire ai ricorrenti il superiore inquadramento e a corrispondere le differenze retributive per il periodo 2001-2007. La Corte d'Appello ha integralmente riformato la sentenza di primo grado, affermando che in caso di trasferimento di attività, il principio di continuità dei rapporti di lavoro indicato nell'art. 2112 cod. civ. in tema di trasferimento d'azienda, espressamente richiamato dall'art. 31 del d.lgs. n.165 del 2001, può essere "neutralizzato" dalla presenza di norme speciali che consentano di derogarvi. Nell'ipotesi esaminata, l'effetto derogatorio era stato determinato dall'art. 7, co.4 del d.lgs. n. 112 del 1998, che aveva disciplinato il trasferimento di attività dall'Anas alle amministrazioni locali. Essendosi, pertanto, verificata, ai sensi della norma speciale, una deroga al principio di continuità dei rapporti di lavoro sancito dall'art. 31 del d.lgs. n.165 del 2001, al personale trasferito sarebbe spettata, secondo il Giudice dell'Appello, soltanto la garanzia della conservazione del trattamento economico già maturato. L'efficacia derogatoria dell'art. 7 del d.lgs. n.112 del 1998, sarebbe stata poi confermata dal d.p.c.m. integrativo n. 448 del 2000, che prevede la tabella di trasposizione delle Aree e dei profili professionali attribuiti al personale dell'Ente interessato al passaggio di funzioni e competenze, in merito alla cui applicazione da parte della Provincia i lavoratori non avevano mai contestato la correttezza, né provato di avere svolto presso l'Ente locale mansioni superiori. La conferma dell'acclarata insussistenza del diritto al superiore inquadramento in capo agli appellati si desumerebbe, secondo la Corte territoriale, dal notevole ritardo con cui i lavoratori trasferiti avevano rivendicato in giudizio il loro diritto. La cassazione della sentenza è domandata da R G A e altri tre sulla base di due motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resiste con tempestivo controricorso la Provincia di Campobasso, mentre l'Anas rimane intimata.
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