Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2023, n. 08991

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2023, n. 08991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08991
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 19 novembre 2019, nei confronti di ER ER, con la quale questi è stato condannato per la contravvenzione di cui all'art. 699 cod. pen., con riferimento a più armi e, segnatamente, coltelli del tipo "molletta" a doppio filo di lama, bombolette spray urticanti, baionette, tirapugni, manganelli telescopici, taser e storditori elettrici dettagliatamente indicati nella imputazione. A ragione dell'articolata e conforme decisione, i giudici di merito - dopo aver ricordato che gli oggetti in imputazione erano stati sequestrati a seguito di un controllo del banco di vendita dell'imputato, commerciante ambulante, presso una fiera locale, siccome estranei al contenuto dell'autorizzazione, pur detenuta, a vendere strumenti da punta e taglio -procedevano ad approfondito esame delle dichiarazioni del teste verbalizzante e della visione diretta dei corpi di reato oltre che delle relative foto versate in atti e giungevano alla conclusione dell'affermazione di responsabilità di ER per la contravvenzione di vendita ambulante di armi.

2. Ricorre per cassazione ER ER, a mezzo del proprio difensore, e denuncia tre motivi.

2.1. Con il primo lamenta violazione di legge in punto di qualificazione quale arma propria degli storditori elettrici, dei manganelli telescopici, del tirapugni e della bomboletta spray urticante, siccome privi delle caratteristiche necessarie secondo la piana lettura dell'art. 4 I. n. 110 del 1975. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica di armi con riferimento ai coltelli del tipo "molletta" e delle baionette. Quanto ai primi, denuncia la mancanza del doppio filo di lama (presente, invece, e solo parzialmente), che impedirebbe l'equiparazione ai pugnali o agli stiletti. Quanto alle seconde, ribadisce come l'istruttoria dibattimentale abbia provato che si tratta di riproduzioni ad uso scenico, prive dell'innesco su armi da fuoco e, come tali, da considerare alla stressa stregua dei coltelli e, poiché prive del doppio filo di lama, non rientranti nel novero delle armi bianche da punta e taglio.

2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.Il provvedimento impugnato pone a fondamento nel diniego delle circostanze attenuanti generiche il numero delle armi, senza tenere conto che la maggior parte degli strumenti originariamente sequestrati è stata restituita al ricorrente perché si trattava di strumenti di lecita detenzione. Ugualmente irragionevole è il giudizio prognostico sfavorevole in ordine a una possibile ricaduta nel delitto, che si trae dalla professione esercitata, di per sé lecita, nonostante l'assenza di precedenti condanne.

3. Il Sostituto Procuratore generale, con conclusioni scritte, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, deve essere rigettato.

2. Non è superfluo premettere - al fine di delibare le doglianze del ricorrente - che agli effetti dell'art. 696 cod. pen. devono intendersi per armi, a norma del successivo art. 704 cod. pen. (che rinvia all'art. 585 cod. pen., punto 1 del primo capoverso), quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, definizione ribadita dall'art. 30 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, (T.U.P.S.) ed esemplificativamente specificata nel relativo regolamento, all'art. 45 r.d. 6 maggio 1940, n. 635, con riferimento a «pugnali, stiletti e simili». In sede di legittimità si è, poi, chiarito che, mentre la vendita ambulante delle armi da sparo è sempre vietata e soggetta alle sanzioni previste dall'art. 696 c.p., quella degli strumenti da punta e taglio integra la contravvenzione suddetta «solo se concerne oggetti definibili come armi, cioè oggetti naturalmente destinati all'offesa alla persona, qualità che deve essere verificata dal giudice di merito» (Sez. 1 n. 22519 del 08/06/2006, Nasri, Rv. 234641).

2.2. Va altresì ricordato che sono "armi" tutti gli strumenti atti a offendere e che, sono, naturalmente, destinati a recare un'offesa o un danno ad altro soggetto. All'interno della categoria si suole distinguere tra armi bianche e quelle da fuoco. Le prime comprendono tutti gli strumenti atti a offendere che possono provocare ferite per mezzo di punte (come pugnali e baionette), forme contundenti (manganelli) o lame di metallo (sciabole, spade, katane, ecc.). Nella categoria rientrano, altresì, quelle che permettono di scagliare altri oggetti (archi, balestre, cerbottane o c.d. armi da lancio). In generale, le armi bianche, sfruttano solo la forza di chi le impugna e la potenzialità lesiva dell'oggetto.Le armi da fuoco, invece, sono strumenti atti a offendere che sfruttano il particolare meccanismo costruttivo, basato sull'esplosione o sulla deflagrazione. Esse integrano la categoria delle classiche armi da sparo e utilizzano, dunque, una peculiarità di tipo esplosivo (pistole, bombe, fucili, ecc.). Vi è poi la differenza tra armi proprie e improprie, laddove queste ultime a differenza delle prime, possono essere qualificate come strumenti idonei a offendere, ma non hanno, in via esclusiva e per destinazione naturale, quello scopo, né sono state ideate e realizzate per quella finalità. Si possono definire improprie, allora, le armi che, per loro natura, non sono destinate all'offesa della persona, pur potendo, tuttavia, nuocere, se utilizzate in maniera pericolosa;
si pensi a cacciaviti, martelli, asce, trapani, catene, tubi di ferro ovvero qualsiasi strumento che, pur non avendo come naturale destinazione l'offesa, può essere utilizzato anche con quel fine. La distinzione indicata è stata tracciata dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato che, in tema di reati concernenti le armi, per arma in senso proprio deve intendersi quella la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
e che rientrano in tale categoria, secondo gli artt. 30 T.U.L.P.S. e 45, comma primo, del relativo regolamento, sia le armi da sparo che quelle cosiddette bianche. Sono invece armi improprie quelle che, pur avendo una specifica diversa destinazione, possono tuttavia servire all'offesa

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