Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/2018, n. 30268

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/2018, n. 30268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30268
Data del deposito : 22 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 8291-2014 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati A S, E D R, CARLAD'ALOISIO, L M, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

NAPOLETANO FORTUNA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA AMANTEA, DANTE STABILE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1393/2013 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 04/11/2013 R.G.N. 17/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2018 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato A S. RG n 8291/2014 Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore , ha affermato il diritto di Fortuna Napoletano al riconoscimento dei periodi di godimento del sussidio percepito (ex art 7 L n223/1991), quale addetta a lavori socialmente utili, ai fini del conseguimento oltre che del diritto a pensione anche della misura della stesso ,fino all'entrata in vigore del D.I. n. 510 del 1/10/1996 ( convertito in L. n. 608/1996 entrato in vigore dal 3/10/1996) e non, come disposto dall'Inps , fino al 31/7/1995 .

2. Secondo la Corte territoriale il limite del 31/7/1995, previsto nella prima parte del secondo periodo del comma 9 dell'art 1 del DL n 510/1996 - che riconosce da questa data le contribuzioni figurative solo per il diritto e non per l'entità della pensione - non era applicabile alla fattispecie in esame . Secondo la Corte il discrimine temporale era dato dall'entrata in vigore del citato DL .

3. Avverso la sentenza ricorre l'Inps con un motivo. Resiste la Napoletano con controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc. Ragioni della decisione 4. L'Inps denuncia violazione dell'art 1, comma 9, DL n 510/1996 conv. in L.n. 608/1996 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale ) e dell'ad 14, comma 4, DL n. 299/1994 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali) conv. in L. n. 451/1994. 5. La questione di diritto attiene all'individuazione dell'ambito di efficacia temporale della disposizione dettata dall'art 1, 9° comma, del DL n. 510/1996 laddove prevede che la contribuzione figurativa accreditata a favore dei lavoratori socialmente utili , che percepiscono l'indennità a carico dell'Inps, sia valorizzabile solo ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non ai fini della misura dello stesso . L'Istituto contesta la decisione della Corte di merito che ha ritenuto di individuare il suddetto discrimine temporale nel momento di entrata in RG n 8291/2014 vigore del predetto decreto legge , ritenendo irrilevante il dies a quo antecedente all'entrata in vigore indicato nella stessa disposizione nella data dell'1/8/1995. In tal modo la Corte ha ritenuto che la contribuzione figurativa accreditata alla lavoratrice , connessa ai lavori socialmente utili in epoca successiva all'1/8/1995, potesse essere valorizzata , contrariamente a quanto sostenuto dall'Inps , anche ai fini del quantum del trattamento pensionistico e non solo ai finì dell'accesso al medesimo . Secondo l'Inps invece per effetto della citata normativa trova applicazione il discrimine temporale del 31/7/1995 , prevedendosi che dal 1/8/1995 ,il riconoscimento vale solo ai fini del diritto al trattamento pensionistico .
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