Cass. civ., SS.UU., ordinanza 29/11/2019, n. 31266
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4457-2018 proposto da: ARETI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA TERESA 23, presso lo studio dell'avvocato T P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F P;- ricorrente -contro GALA S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato F T, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R C;ARERA - AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (già Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;FALLIMENTO ESPERIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 14, presso lo studio dell'avvocato C S, che lo rappresenta e difende;GREEN NETWORK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell'avvocato E P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato V C I;- controricorrenti - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già Enel Distribuzione s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 2, presso lo studio dell'avvocato R I, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MUSCARDINI, GIUSEPPE FERRARA, GUIDO GRECO e TIZIANA TOSTI;- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro AIGET - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI E TRADER, UTILITALIA;- intimati - avverso la sentenza n. 5619/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 30/11/2017. Ric. 2018 n. 04457 sez. SU - ud. 14-10-2019 -2- Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2019 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI. Rilevato che: con autonomi ricorsi Green Network s.p.a., Esperia S.p.a., Gala s.p.a. (società operanti nel mercato elettrico in qualità di traders) e AIGET (Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, impugnarono la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) del 4 giugno 2015 n.268/2015, recante "codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica", nella parte in cui "introduce(va) una nuova disciplina in materie di garanzie per l'accesso al servizio di trasporto, di fatturazione del servizio e dei relativi pagamenti" e "dispone(va) che gli utenti del servizio di trasporto e vendita dell'energia (c.d. traders) debbano prestare garanzie alle imprese distributrici di energia elettrica";il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con autonome sentenze (n.ri 237, 238, 243 e 244 del 2017), accolse parzialmente i ricorsi, e le decisioni, appellate con autonomi atti dall'AEEGSI e, in via incidentale condizionata, da Gala s.p.a., sono state, previa riunione dei procedimenti, confermate, con rigetto degli appelli, dal Consiglio di Stato il quale, con sentenza n.5619/17, depositata il 30 novembre 2017, ha confermato l'annullamento della deliberazione impugnata relativamente all'imposizione di garanzie per obbligazioni che non sono proprie delle imprese venditrici;a fondamento della decisione, il Consiglio di Stato, ha ritenuto: -che dal quadro normativo di riferimento emergeva che AEEGSI determina il quantum degli oneri generali di sistema, parametrandoli all'entità dei consumi del cliente finale e non del venditore, mentre nessuna norma attribuisce la potestà di traslare in capo ai venditori l'obbligazione gravante sui clienti finali;Ric. 2018 n. 04457 sez. SU - ud. 14-10-2019 -3- -che, in contrario, non era utilmente invocabile la qualificazione dei traders quali mandatari senza rappresentanza dei clienti finali e che tale conclusione non era confutata dal disposto dell'art.9, comma 1, d.lgs.n.79/1999 in quanto il potere di eterointegrazione contrattuale, pacificamente riconosciuto in capo all'Autorità, doveva, comunque, rispettare il criterio di legalità, declinato ex art.23 Cost. in senso sostanziale, e i principi di economicità e ragionevolezza costituenti principi immanenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'Energia;che, egualmente, illegittima doveva ritenersi la disposizione contenuta nella deliberazione impugnata che attribuiva la potestà ai distributori di risolvere il contratto con i traders, nell'ipotesi di mancato versamento, da parte di essi, degli "oneri di sistema";per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, su tre motivi, ARETI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;E-distribuzione S.p.A. (già Enel distribuzione s.p.a.) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su tre motivi;ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente già Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) aderisce, con il controricorso, alle tesi difensive della ricorrente principale e di quella incidentale;Gala S.p.a., il Fallimento della Esperia s.p.a. in liquidazione, e Green Network s.p.a. resistono, anch'esse, con autonomi controricorsi;AIGET e Utilitalia S.p.A. non hanno svolto attività difensiva;il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1 cod.proc.civ.;in prossimo't dell'adunanza camerale E Distribuzione S.p.A ha depositato memoria. Ric. 2018 n. 04457 sez. SU - ud. 14-10-2019 -4- Considerato che:
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