Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17863

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17863
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17863
Data del deposito : 28 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M R nato a MUGNANO DI NAPOLI il 07/11/1992 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente D F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M G che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. M R ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 maggio 2022, che ha confermato la sentenza emessa il 5 ottobre 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 28 ottobre 2020 in Giugliano in Campania e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) tentato omicidio, ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen., poiché aveva posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di A A, avendo esploso quattro colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'autovettura guidata dalla vittima, utilizzando la pistola di cui al capo b, non riuscendo nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volontà e, in particolare, in forza del fatto che la vittima si era data precipitosamente alla fuga;
b) detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, al fine di commettere il reato di cui sopra, aveva detenuto illegalmente e portato in luogo aperto al pubblico una pistola, calibro 9x21, di marca e modello sconosciuti.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia mancata assunzione di una prova decisiva, perché il giudice di secondo grado avrebbe omesso di disporre ex officio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., avendo omesso di considerare che, dalla lettura degli atti di cui al fascicolo, appariva chiaro che la parte offesa non aveva riferito tutto quanto era nel suo patrimonio conoscitivo, ma aveva effettuato solo dichiarazioni di comodo. In particolare, dalla lettura delle dichiarazioni rese il 6 gennaio 2021 e oggetto di intercettazioni, A aveva istruito Giovanni Salierno in ordine alle dichiarazioni da rilasciare, aveva paventato la possibilità di essere condannato per la presenza delle telecamere e aveva fatto riferimento al possibile autore del tentato omicidio quale soggetto scarcerato (circostanza che avrebbe dovuto far escludere la responsabilità dell'imputato, che all'epoca risultava ristretto agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre). La Corte di appello, quindi, anche considerando le peculiarità circa la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo nel reato di tentato omicidio, avrebbe dovuto evidenziare l'assoluta
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