Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21/10/2021, n. 29289

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21/10/2021, n. 29289
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29289
Data del deposito : 21 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 1221-2020 proposto da: S R, in proprio e quale socio amministratore, legale rappresentante della "ARCHITETTURA D'INTERNI DI CURIA FRANCESCO, I SCARNATI CARLO E S R SNC, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO

62, presso lo studio dell'avvocato S C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F B;

- ricorrente -

contro

C FLLIMENTO "ARCHITETTURA D'INTERNI DI CURIA FRANCESCO, SCARNATI CARLO E S R SNC", in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

48, presso lo studio dell'avvocato P V, rappresentato e difeso dall'avvocato C C;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2236/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. A F R - che viene proposto da R S, in proprio e quale legale rappresentante della "Architettura d'Interni di Curia Francesco, Scarnati Carlo e Scarnati Raffaele s.n.c." , affidandolo a sei motivi, ricorso avverso la sentenza n. 2236/2018, depositata il 19.12.2018, con cui la Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato l'appello avverso la sentenza n. 716/2006 con cui il Tribunale di Rossano Calabro ha rigettato l'opposizione avverso la sentenza n. 5/2004 del 13.04.2004 dello stesso Tribunale, che aveva dichiarato la risoluzione della procedura di concordato preventivo ed il fallimento della predetta società;
che il curatore della procedura si è costituito in giudizio con controricorso;
- che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.;
- che il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 99 cod. proc. civ. e 111 Cost., per essere il fallimento stato dichiarato d'ufficio, in conseguenza della risoluzione del concordato preventivo ed in assenza di domanda;
in subordine, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 186 legge fall. per contrasto con l'art. 111 Cost.;

2. che il motivo è inammissibile per novità della questione o comunque per difetto di autosufficienza;
- che, infatti, la sentenza impugnata ha puntualmente indicato e riassunto i cinque motivi dell'atto di appello, tra cui non rientra la censura sopra illustrata;
che, dato atto che la sentenza impugnata non fa alcun cenno alla dedotta violazione degli artt. 99 cod. proc. civ. e 111 Cost., è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cessazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907;
Cass., 09/07/2013, n. 17041), - che ne consegue che, ove nel ricorso per cessazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430);
che, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno adempiuto a tale onere di allegazione, non avendo dedotto nemmeno di aver dedotto tale tema d'indagine innanzi al giudice d'appello;
- che, in ogni caso, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.186 legge fall. (nella formulazione previgente) per dedotta violazione dei principi del giusto processo è già stata condivisibilmente ritenuta infondata da questa Corte con sentenza n. 13357/2007;
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