Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/01/2023, n. 01886
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re - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25986-2021 proposto da: COMUNANZA AGRARIA APPENNINO GUALDESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati F B, F M, M R F e M M;-ricorrente- contro R S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMLIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M P C;COMUNE DI GUALDO TADINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato S P, rappresentato e difeso dall'avvocato L M;REGIONE UMBRIA, in persona delPresidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A R G del Servizio Avvocatura Regionale;-controricorrenti - contro SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'UMBRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, MNISTERO DELLA CULTURA, MNISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;-resistenti - nonché contro AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 2 UMBRIA, AURI - AUTORITA' UMBRA RIFIUTI E IDRICO, AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE UMBRIA, AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 UMBRIA, PROVINCIA DI PERUGIA, UMBRA ACQUE S.P.A.;-intimati - avverso la sentenza n. 4865/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 25/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Comunanza Agraria “Appennino Gualdese” ha proposto ricorso, sulla scorta di un motivo, per la cassazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado del TAR Umbria n. 422/2020 che aveva accolto le impugnative che essa Comunanza aveva proposto avverso: a)la determinazione dirigenziale 18.12.15, n. 9873, con cui la Regione Umbria aveva prorogato per venticinque anni la concessione mineraria di cui era titolare la società Rocchetta s.p.a. per la coltivazione di alcune sorgenti di acque minerali presenti nella montagna gualdese nel Comune di Gualdo Tadino;b)la determinazione dirigenziale 5. 10.17, n. 10160, con cui la Regione Umbria aveva autorizzato, in sanatoria, il mutamento di destinazione d’uso dei terreni, gravati da usi civici, interessati dai pozzi denominati R1 e R5;la Regione, in particolare, aveva ritenuto il Comune di Gualdo Tadino legittimato a chiedere il suddetto mutamento di destinazione d’uso in supplenza della Comunanza agraria Appennino Gualdese, avendo il medesimo Comune gestito i beni collettivi della montagna gualdese sin dal 1976. 2. Il Consiglio di Stato, pur confermando il giudizio espresso dal TAR in ordine alla illegittimità del provvedimento di autorizzazione in sanatoria del mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da usi civici, ha tuttavia ritenuto che tale illegittimità non viziasse il provvedimento di proroga della concessione mineraria di cui era titolare la società Rocchetta s.p.a. e pertanto, riformando in parte qua la sentenza di primo grado, ha rigettato l’impugnativa di quest’ultimo provvedimento proposta dalla Comunanza Agraria.
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