Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02/03/2022, n. 06906
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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: DE CRISTOFARO MARCO e TEMPORIN MICHELA, il primo dei quali si difende in proprio e l’altro rappr. e difeso dall’avv. M D C (marco.decristofaro@ordineavvocatipadova.it), elett. dom. in Roma, Viale G. Mazzini n. 145, presso lo studio dell’avv. G T, avvocato@pec.tepedino.it come da procura a margine dell’atto;-ricorrente– contro F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 4651/2019 Numero sezionale 2300/2022 FALLIMENTO SIMOD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona del Numero di raccolta generale 6906/2022Data pubblicazione 02/03/2022 curatore p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti R N, (roberto.nevoni@ordineavvocatipadova.it) e M P F (marcopaoloferrari@ordineavvocatiroma.org), elett. dom. presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Dante De Blasi n. 5, come da procura in calce all’atto;-controricorrente - per la cassazione dell’ordinanza del TRIBUNALE DI PADOVA n. 3/2019 in R.G. 3519/2018, depositato il 02/01/2019;viste le memorie delle parti;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1° marzo 2022 dal Presidente Relatore MASSIMO FERRO. FATTI DI CAUSA Rilevato che: 1. Gli avvocati M D C e Michela Temporin impugnano il decreto TRIBUNALE DI PADOVA n. 3/2019 in R.G. 3519/2018, depositato il 02/01/2019 con cui veniva respinta la loro opposizione ex art.98 l.f. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del Fallimento Simod s.r.l. con cui, pur ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. e come richiesto il credito derivante dall’attività di assistenza espletata in favore della fallita in una serie di procedure giudiziali, veniva loro negato lo stesso rango al credito di rivalsa IVA e previdenziale, così negando portata retroattiva alla norma modificatrice sul punto della citata disposizione civilistica;2. il tribunale ha ritenuto che: a) l’accoglimento della pretesa, fondata sulla applicazione alla fattispecie della legge di stabilità del 2018 (art. 1, co. 474, L. 205/2017) che ha in effetti esteso il privilegio generale mobiliare ai crediti riguardanti «le retribuzioni dei F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 4651/2019 professionisti, compreso il contributo integrativo da versare alla Numero sezionale 2300/2022Numero di raccolta generale 6906/2022 rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per Data pubblicazione 02/03/2022 l’imposta sul valore aggiunto», non poteva essere disposto, stante la natura non processuale delle disposizioni attributive di privilegi (che, in quanto tali, risponderebbero al canone tempus regit actum) bensì sostanziale;b) secondo l’insegnamento delle stesse SS.UU (Cass.5685/2015), tale natura - non smentita dalla mera loro proiezione processuale - non fa soggiacere il credito al citato principio, con conseguente impossibilità di applicazione della nuova norma a prestazioni poste in essere prima della sua entrata in vigore;c) diversamente, la ipotizzabile lesione che subirebbero le aspettative di tutela dei creditori ammessi allo stato passivo ove si facesse applicazione retroattiva della disposizione, integra il diniego, rilevando il momento in cui il credito sorge e non quello in cui viene fatto valere, dato che, in relazione al credito di rivalsa IVA di un professionista, il fatto generatore corrisponde alla conclusione della prestazione professionale e non all’atto del pagamento del corrispettivo, il quale rileva esclusivamente ai fini dell’individuazione del momento in cui l’operazione è assoggettabile ad imposta e può, di conseguenza, essere emessa fattura ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. n. 633 del 1972;3. ricorrono congiuntamente i due avvocati, sottoponendo al Collegio un motivo di ricorso, cui resiste il fallimento con controricorso;entrambe le parti hanno illustrato con memoria i rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: 1. con il motivo, i ricorrenti lamentano la violazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 2751 bis, n. 2 c.c. per avere l’organo giudicante applicato tale disposizione nella versione antecedente la sua modifica introdotta dall’art. 1, co. 474 della L. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 4651/2019 Numero sezionale 2300/2022 205/2017, errando, dunque, nel disconoscere la natura processuale Numero di raccolta generale 6906/2022Data pubblicazione 02/03/2022 di tale disposizione e nel discostarsi dalle pronunce della Corte costituzionale (n. 176/2017 e 170/2013) secondo le quali le norme introduttive o modificative di privilegi devono trovare immediata applicazione da parte del giudice delegato, avendo riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere;nella specie, trattasi proprio di crediti che, seppur connessi a prestazioni compiute prima della data di entrata in vigore della legge - 01.01.2018 -, sono stati azionati in un momento successivo;ne sarebbe dovuta derivare l’applicazione dell’orientamento costituzionale che tiene conto, ai fini del riconoscimento del privilegio, del momento in cui il credito viene fatto valere, con conseguente riconoscimento della prelazione introdotta nell’art. 2751 bis, n. 2 c.c. ai crediti previdenziali e da rivalsa IVA vantati, secondo un indirizzo interpretativo che supera il valore di mero obiter dictum che ne ha dato il tribunale, stante la molteplicità di volte in cui la Consulta si è pronunciata in questi termini (n. 325/1983, n. 176/2017 e 170/2013) e contrastando l’afferenza al caso di specie della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione (n. 5685/2015) posta invece a fondamento della decisione ora impugnata;2. il ricorso è infondato, ritenendo il Collegio di dover dare continuità alla giurisprudenza già espressa nella sua massima espressione nomofilattica ai sensi della quale «le norme sui privilegi sono disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga normativa, il principio generale di cui all'art. 11 preleggi, secondo cui le leggi non sono retroattive. Ne consegue che la modifica legislativa, che abbia introdotto un nuovo privilegio o abbia introdotto modifiche ad uno già esistente, si applica solo se il credito sia sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge entra in vigore e pertanto la gradazione dei crediti si individua avendo F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 4651/2019 riguardo al momento in cui il credito sorge e non quando viene fatto Numero sezionale 2300/2022Numero di raccolta generale 6906/2022 valere. In tal senso, è appena il caso di soggiungere, che, non Data pubblicazione 02/03/2022 trattandosi nel caso di specie di norme processuali, le stesse non sono suscettibili di applicazione come ius superveniens ai giudizi in corso» (Cass. s.u. 5685/2015);né l’analisi dei precedenti della stessa Corte costituzionale, nessuno in termini, conduce a diverse conclusioni;3. va premesso che la norma invocata, cioè l’art.2751bis n.2 c.c., è stata modificata dal legislatore della legge di bilancio per l’anno finanziario 2018 (legge n. 205 del 2017), ora prevedendo, con l’art. 1, comma 474, che «[a]ll’articolo 2751-bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: “le retribuzioni dei professionisti” sono inserite le seguenti: “, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto”»;essa non si è accompagnata ad alcuna disposizione di diritto transitorio e, come tale, è stata ritenuta inapplicabile, per il favor innovativo espresso a vantaggio dei professionisti ricorrenti, dal decreto impugnato;
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