Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2023, n. 15226
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Testo completo
PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24755/2017 R.G. proposto da: A J, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A C;
-ricorrente-
contro
CONCERIA FAGLIA S.P.A.;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA n. 127/2017 , depositata il 11/09/2017, R.G.N. 627/2016;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal Consigliere Dott. F G;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F, che ha concluso per l’accoglimento secondo motivo, rigetto per gli altri;
udito l’avvocato A C.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, per quanto ancora interessa, aveva dichiarato decaduto il ricorrente dalla facoltà di impugnare gli otto contratti a tempo determinatointercorsi con la Conceria Faglia s.p.a. nel periodo dal 5.4.2011 al 31.10.2014. 2. Il giudice di appello ha ritenuto che nel caso di plurimi contratti a tempo determinato, anche succedutisi nel tempo in sostanziale continuità, l’obbligo di impugnazione in sede stragiudiziale nel termine di sessanta giorni (cui d eve far seguito poi il ricorso giudiziale nel termine fissato da prima in 270 giorni e poi in 180 giorni) decorre dalla scadenza dei singoli contratti e non, come ritenuto dal ricorrente,dalla scadenza dell’ultimo della sequenza.
3. Ha rilevato infatti che il legislatore nulla ha prev isto che po ssa orientare in tal senso ed ha poi evidenziato che , al momento della cessazione del rapporto per scadenza del termine, quella del lavoratore alla stipula di un nuovo contratto è una mera aspettativa di fatto e c he la decorrenza del termine non può resta re sospesa posto che il lavoratore, a quella data , non può sapere se, come e quando un nuovo contratto verrà concluso. Inoltre, ha ritenuto che anche nellapendenza di un nuovo contratto a termine s ia comunque attuale l’interesse del lavoratore all’impugnazione.
4. Ciò posto, e c on riguardo all’ultimo dei contratti sottoscritti dal lavoratore(quello acausale d a l 19.1.2015 al 21.2.2015 ) il giudice di appello ha ritenuto generiche le censure con le quali era stata denunciata laviolazione della disciplina unionale. Quanto al dedotto mancato rispetto della clausola di contingentamento, la Corte di meritoha ritenuto generica la censura osservando che il lavoratore non poteva limitarsi ad indicare le norme di legge che assumeva essere state violate ma doveva allegare i fatti in base ai quali riteneva sussistere la violazione.
5. Ahmed Jamshaid ha chiesto la c assazione d ella sentenza articolando due motivi.La Conceria Faglia s.p.a. è rimasta intimata. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto del primo. Il ricorrente ha depositato memoria in vista dell’udienza di discussione che poi è stata rinviata di nuovo per l’odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la falsa applicazione dell’art. 6 legge 604 del 1966 come modificato dall’ art. 32 comma 1 della legge n. 183 del 2010 , in relazione all’art. 2966 c.c. e 24 Cost. Il ricorrente s ostiene che , ne l caso di rapporti plurimi succedutisi con sostanziale continuità e comunque con intervalli inferiori al termine di impugnativa stragiudiziale, l’impugnazione dell’ultimo contratto si comunichi anche ai precedenti poiché la riassunzione del lavoratore entro il termine di decadenza ne impedisce il decorso. Ad avviso del ricorrente sarebbe illogico un sistema che preveda singole impugnative stragiudiziali (nei 120 giorni) e ricorsi (nei successivi 180 giorni) per ciascunodei contratti che intercorrano tra le parti. A tal riguardo, deduce che in caso di impugnazione diverrebbe certo il non rinnovo ededuce che una tale interpretazione sarebbe inconciliabile con la direttiva CE 2008/104 relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
7. Con ilsecondo motivo di ricorso è denunciata la v iolazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 in relazione al considerando n. 6 della direttiva 1999/70/CE e si deduce che alla costituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, dopo una lunga serie di contratti a termine tra le stesse parti, devono comunque sottostare ragioni di carattere temporaneo. Ad avviso del ricorrente, infatti,la circostanza che non sia più necessario indicare nel contratto le ragioni dell’apposizione del termine non esclude che tali ragioni debbano esistere ontologicamente e debbano essere provate dal datore di lavoro in giudizio. Diversamente non vi sarebbe alcuna distinzione tra lavoro a tempo indeterminato e a termine e se ne determinerebbe una sostanziale liberalizzazione in contrasto con la disciplina europea che prevede il contratto a tempo indeterminato come forma comune del rapporto di lavoro.
8. Il primo motivo di ricorso è infondato.
8.1. Ritiene il Collegio che anche nell’ambito della specifica disciplina dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 per i contratti a termine valgano i principi già affermati da questa Corte in numerose sentenze rese nell’ambito dei contratti di somministrazione a tempo determinato nelle qualisi è già avuto occasione di confrontarsi con il tema della capacità espansiva dell'impugnazione dell'ultimo contratto di lavoro a termine anche a quelli che lo hanno preceduto proprio con riferimento all'ipotesi in cui tra un contratto e l'altro sia intercorso un termine inferiore a quello utile per l'impugnazione stragiudiziale (cfr.Cass. 25/02/2020 n. 5037). In quella sede, nel richiamare altre pronunce (Cass. n. 30134, 30135, 30136, 32702 del 2018e nn. 422, 2283 e 24356 del 2019) si è ribadito il principio secondo cui: «in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa». In particolare,va condiviso l'orientamento espresso da questa Corte già con la sentenza 08/02/2020 n. 2420 con la quale era stato affermato che il termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, come successivamente modificato, decorre, per i contratti di somministrazione, dalla data di scadenza originariamente pattuita.
8.2. In quella sede si specificò che il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte dei contratti di somministrazione, a differenza di quanto previsto per i contratti a termine, non autorizzavadi per sé il lavoratore a nutrire alcun affidamento tale da rendere necessaria una comunicazione del datore di lavoro. N el confermare tale statuizione anche con riguardo ai contratti a termine, sembra opportuno chiarire che, al di fuori dei casi specifici previsti dall’art. 5 commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 per i quali la reiterazione delcontratto a termine comporta per legge che il secondo contratto si consideria tempo indeterminato o vvero che il rapporto sia tale sin dalla stipula del primo contratto (
-ricorrente-
contro
CONCERIA FAGLIA S.P.A.;
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA n. 127/2017 , depositata il 11/09/2017, R.G.N. 627/2016;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal Consigliere Dott. F G;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F, che ha concluso per l’accoglimento secondo motivo, rigetto per gli altri;
udito l’avvocato A C.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, per quanto ancora interessa, aveva dichiarato decaduto il ricorrente dalla facoltà di impugnare gli otto contratti a tempo determinatointercorsi con la Conceria Faglia s.p.a. nel periodo dal 5.4.2011 al 31.10.2014. 2. Il giudice di appello ha ritenuto che nel caso di plurimi contratti a tempo determinato, anche succedutisi nel tempo in sostanziale continuità, l’obbligo di impugnazione in sede stragiudiziale nel termine di sessanta giorni (cui d eve far seguito poi il ricorso giudiziale nel termine fissato da prima in 270 giorni e poi in 180 giorni) decorre dalla scadenza dei singoli contratti e non, come ritenuto dal ricorrente,dalla scadenza dell’ultimo della sequenza.
3. Ha rilevato infatti che il legislatore nulla ha prev isto che po ssa orientare in tal senso ed ha poi evidenziato che , al momento della cessazione del rapporto per scadenza del termine, quella del lavoratore alla stipula di un nuovo contratto è una mera aspettativa di fatto e c he la decorrenza del termine non può resta re sospesa posto che il lavoratore, a quella data , non può sapere se, come e quando un nuovo contratto verrà concluso. Inoltre, ha ritenuto che anche nellapendenza di un nuovo contratto a termine s ia comunque attuale l’interesse del lavoratore all’impugnazione.
4. Ciò posto, e c on riguardo all’ultimo dei contratti sottoscritti dal lavoratore(quello acausale d a l 19.1.2015 al 21.2.2015 ) il giudice di appello ha ritenuto generiche le censure con le quali era stata denunciata laviolazione della disciplina unionale. Quanto al dedotto mancato rispetto della clausola di contingentamento, la Corte di meritoha ritenuto generica la censura osservando che il lavoratore non poteva limitarsi ad indicare le norme di legge che assumeva essere state violate ma doveva allegare i fatti in base ai quali riteneva sussistere la violazione.
5. Ahmed Jamshaid ha chiesto la c assazione d ella sentenza articolando due motivi.La Conceria Faglia s.p.a. è rimasta intimata. Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto del primo. Il ricorrente ha depositato memoria in vista dell’udienza di discussione che poi è stata rinviata di nuovo per l’odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la falsa applicazione dell’art. 6 legge 604 del 1966 come modificato dall’ art. 32 comma 1 della legge n. 183 del 2010 , in relazione all’art. 2966 c.c. e 24 Cost. Il ricorrente s ostiene che , ne l caso di rapporti plurimi succedutisi con sostanziale continuità e comunque con intervalli inferiori al termine di impugnativa stragiudiziale, l’impugnazione dell’ultimo contratto si comunichi anche ai precedenti poiché la riassunzione del lavoratore entro il termine di decadenza ne impedisce il decorso. Ad avviso del ricorrente sarebbe illogico un sistema che preveda singole impugnative stragiudiziali (nei 120 giorni) e ricorsi (nei successivi 180 giorni) per ciascunodei contratti che intercorrano tra le parti. A tal riguardo, deduce che in caso di impugnazione diverrebbe certo il non rinnovo ededuce che una tale interpretazione sarebbe inconciliabile con la direttiva CE 2008/104 relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
7. Con ilsecondo motivo di ricorso è denunciata la v iolazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 in relazione al considerando n. 6 della direttiva 1999/70/CE e si deduce che alla costituzione di un contratto di lavoro a tempo determinato, dopo una lunga serie di contratti a termine tra le stesse parti, devono comunque sottostare ragioni di carattere temporaneo. Ad avviso del ricorrente, infatti,la circostanza che non sia più necessario indicare nel contratto le ragioni dell’apposizione del termine non esclude che tali ragioni debbano esistere ontologicamente e debbano essere provate dal datore di lavoro in giudizio. Diversamente non vi sarebbe alcuna distinzione tra lavoro a tempo indeterminato e a termine e se ne determinerebbe una sostanziale liberalizzazione in contrasto con la disciplina europea che prevede il contratto a tempo indeterminato come forma comune del rapporto di lavoro.
8. Il primo motivo di ricorso è infondato.
8.1. Ritiene il Collegio che anche nell’ambito della specifica disciplina dettata dal d.lgs. n. 368 del 2001 per i contratti a termine valgano i principi già affermati da questa Corte in numerose sentenze rese nell’ambito dei contratti di somministrazione a tempo determinato nelle qualisi è già avuto occasione di confrontarsi con il tema della capacità espansiva dell'impugnazione dell'ultimo contratto di lavoro a termine anche a quelli che lo hanno preceduto proprio con riferimento all'ipotesi in cui tra un contratto e l'altro sia intercorso un termine inferiore a quello utile per l'impugnazione stragiudiziale (cfr.Cass. 25/02/2020 n. 5037). In quella sede, nel richiamare altre pronunce (Cass. n. 30134, 30135, 30136, 32702 del 2018e nn. 422, 2283 e 24356 del 2019) si è ribadito il principio secondo cui: «in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa». In particolare,va condiviso l'orientamento espresso da questa Corte già con la sentenza 08/02/2020 n. 2420 con la quale era stato affermato che il termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, come successivamente modificato, decorre, per i contratti di somministrazione, dalla data di scadenza originariamente pattuita.
8.2. In quella sede si specificò che il potenziale rinnovo per un numero indefinito di volte dei contratti di somministrazione, a differenza di quanto previsto per i contratti a termine, non autorizzavadi per sé il lavoratore a nutrire alcun affidamento tale da rendere necessaria una comunicazione del datore di lavoro. N el confermare tale statuizione anche con riguardo ai contratti a termine, sembra opportuno chiarire che, al di fuori dei casi specifici previsti dall’art. 5 commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 per i quali la reiterazione delcontratto a termine comporta per legge che il secondo contratto si consideria tempo indeterminato o vvero che il rapporto sia tale sin dalla stipula del primo contratto (
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