Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2024, n. 13932

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La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile; l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2024, n. 13932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13932
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 11330/2023 AULA 'A' Numero sezionale 1023/2024 Numero di raccolta generale 13932/2024 Data pubblicazione 20/05/2024 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A RETRIBUZIONE FERIALE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 11330/2023 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Cron. SEZIONE LAVORO Rep. Ud. 05/03/2024 PU Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. A D - Presidente - Dott. M M L - Consigliere - Dott. F P - Consigliere - Dott. F A - Consigliere - Dott. G M - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11330-2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - Società con socio unico, soggetta 2024 all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello 1023 Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, P C, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato P T;

- ricorrente -

contro

BRANCATI ROSITA, CALASCIBETTA FRANCESCA, CIRILLO ANTONIO, GUGLIANDOLO CARMELA, REDAVIDE EMILIO, SANTORUVO EMANUELE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARSO 14, presso lo studio dell'avvocato 1 ANNARITA D'ERCOLE, rappresentati e difesi dall'avvocato Numero registro generale 11330/2023 Numero sezionale 1023/2024 CRISTIAN FERRARI;
Numero di raccolta generale 13932/2024

- controricorrenti -

Data pubblicazione 20/05/2024 avverso la sentenza n. 966/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/11/2022 R.G.N. 811/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2024 dal Consigliere Dott. G M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ANDREA UBERTI per delega verbale avvocato P T;
udito l'avvocato ANNARITA D'ERCOLE.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori indicati in epigrafe, tutti dipendenti di Trenitalia con qualifica di Capo Treno o Capo Servizio Treno, aveva accertato il loro diritto a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, e condannato la società al pagamento delle somme per ciascuno specificate.

2. La Corte territoriale, a fronte della domanda di computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dell'indennità di assenza dalla residenza, dell'indennità di scorta vetture eccedenti, del premio scoperta irregolarità, dell'indennità di utilizzazione professionale (IUP) senza esclusione della parte variabile (ossia inferiore all'indennità di utilizzazione/condotta percepita nei periodi lavorati), ha 2 Numero registro generale 11330/2023 confermato le statuizioni del Tribunale di accoglimento delle Numero sezionale 1023/2024 Numero di raccolta generale 13932/2024 domande. Data pubblicazione 20/05/2024 3. Precisamente, il Tribunale aveva dichiarato la nullità per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, dell'art. 31 punto 5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 4,50, nonché l'inapplicabilità dell'art. 77, punto 2.4 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, nella parte in cui esclude l'indennità per assenza della residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
aveva accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento di ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di assenza dalla residenza, dell'indennità di utilizzazione/scorta di cui all'art. 31 tabella B, dell'indennità di scorte vetture eccedenti (art. 32 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016), e del premio scoperta irregolarità (art. 36 dei Contratti aziendali del 2012 e 2016), calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto, e per l'effetto condannato la società a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive maturate.

4. La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza, propria e di questa Corte, che, con riguardo alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, ha ritenuto che sussiste una nozione europea di retribuzione che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore;
ha ribadito che 3 Numero registro generale 11330/2023 occorre verificare se la retribuzione corrisposta possa Numero sezionale 1023/2024 Numero di raccolta generale 13932/2024 costituire una dissuasione dal godimento delle ferie, e in tale Data pubblicazione 20/05/2024 prospettiva ha accertato che una sensibile diminuzione è effettivamente idonea a dissuadere i lavoratori dal beneficiarne;
ha confermato l'accertamento della stretta connessione tra le indennità in questione e le mansioni e lo status dei lavoratori.

5. La società ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, cui hanno resistito con controricorso i lavoratori;
entrambe le parti hanno depositato memorie e discusso la causa all'odierna udienza.

6. il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Parte ricorrente deduce, con il primo motivo, in tema di corretta interpretazione delle sentenze della CGUE, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 e degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione agli artt. 31 Contratto Aziendale 2012 e 31 Contratto Aziendale 2016. Sostiene che la Corte di merito ha erroneamente applicato i principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, in quanto non ha considerato che per le giornate di servizio la IUP è quantificata in due diverse ed alternative misure del medesimo compenso in relazione alle diverse modalità di erogazione della prestazione, entrambe tipiche del Capo Treno/Capo Servizi Treno, che per le giornate di ferie l'indennità è riconosciuta in una delle misure riconosciute al personale in servizio per attività svolte tipiche del Capo Treno/Capo Servizi Treno, che tale riconoscimento è quindi conforme al principio di tendenziale corrispondenza tra retribuzione percepita in servizio e retribuzione percepita in ferie. 4 2. Con il secondo motivo, deduce, in tema di corretta Numero registro generale 11330/2023 Numero sezionale 1023/2024 interpretazione delle sentenze della CGUE, violazione e falsa Numero di raccolta generale 13932/2024 applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 e degli artt. Data pubblicazione 20/05/2024 1362 ss. c.c. in relazione agli artt. 31 Contratto Aziendale 2003 e 32 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016. Sostiene erronea applicazione nella sentenza impugnata dei principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, in quanto non ha considerato che l'indennità di scorta vetture eccedenti non viene attribuita per il solo svolgimento delle mansioni di capotreno, ma dipende da un fatto oggettivo esterno alle mansioni e al ruolo professionale.

3. Con il terzo motivo, deduce, in tema di corretta interpretazione delle sentenze della CGUE, violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 e degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione agli artt. 41, punto 1.3, Contratto Aziendale 2003 e 36, punto 5, dei Contratti Aziendali 2012 e 2016. Contesta l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione feriale del premio di controlleria, non essendo stato considerato che il premio scoperta irregolarità, giusta la sua natura premiale e aleatoria, non costituisce una voce retributiva intrinsecamente collegata alle mansioni in questione.

4. Con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Direttiva CE 88/2003, dell'art. 10 d. lgs. n. 66/2003, dell'art. 2109 c.c., con riferimento agli artt. 36 e 39 Cost. e all'art. 77 punto 2.4 dei CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e 16.12.2016. Sostiene che la Corte d'Appello ha errato nell'applicare i principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, in quanto non ha considerato che l'indennità di assenza dalla residenza ha natura e funzione risarcitoria e non rientra nell'imponibile fiscale, e che quindi l'esclusione dell'indennità è conforme 5 all'orientamento comunitario che ha escluso proprio le voci Numero registro

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