Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/04/2014, n. 8993
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La decisione con cui il Consiglio di Stato - nell'ambito della propria giurisdizione sul contenzioso elettorale, a norma dell'art. 126 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - abbia ritenuto di identificare la pronuncia definitiva in ordine alla falsità documentale dell'autenticazione delle firme di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in quella resa dal giudice penale a norma dell'art. 537, comma 1, cod. proc. pen., piuttosto che in quella adottata dal giudice civile all'esito del procedimento di querela di falso, non risulta affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale, atteso che, in ipotesi, ricorrerebbe, eventualmente, un errore inerente il modo di esercizio in concreto della giurisdizione, come tale non sindacabile a norma degli artt. 362, primo comma, cod. proc. civ. e 111, ottavo comma, Cost.
Sul provvedimento
Testo completo
E T 89 93 / 14 N E Oggetto S REPUBBLICA ITALIANA E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giurisdizione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 4561/2014 8993 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.Li Magistrati: Rep. -- Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Ud. 16/04/2014 Pres.te Sezione PU Dott. GIUSEPPE SALME ' Rel. Pres. Sezione Dott. RENATO RORDORF Pres.te Sezione Dott. CARLO PICCININNI Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE Consigliere Dott. LO D'ALESSANDRO Consigliere Dott. ANTONINO DI BLASI Dott. MA OSRIA SAN GIORGIO -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4561-2014 proposto da: REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta 2014 elettivamente domiciliata in Regionale pro-tempore, 222 ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato CLARIZIA NG, che la rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
MERCEDES BRESSO, STAUNOVO POLACCO LUIGINA, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato PELLEGRINO GIANLUIGI, che li DAVICOrappresenta e difende unitamente all'avvocato NO LO, per delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
contro
TA MI, NC AR, OT FR MA, IC, LO TO, GH AG, NE elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARSO 43, presso lo studio dell'avvocato IZZO CARLO GUGLIELMO, che rappresenta e difende unitamente agli avvocatili STRAMBI GIORGIO, NIGRA GIOVANNI, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
ricorrenti incidentali - nonchè
contro
NE IC, NC AR, RI LO, MA NA, DE ST TO, RE RI, AR IC, RO GIANFR, TO UD, MA LO, OT CO, SS TI, LO RL, LL GI, CO IZ, SS BE, HI IA, NO GI, AN SI, UP RI, MO RD, IR BE, OP IC, ST OS NA, SE IE CO, TA VA, EN AL TO, LE GI, LE GO, RE CA, NO RA, VA OSNNA, AR ZO, ST FF, ON UG, AR RI, BU NG, AN LE, LE LUCA, ASSOCIAZIONE CODACONS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 755/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 17/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2014 dal Presidente Dott. RENATO RORDORF;
uditi gli avvocati Angelo CLARIZIA, Gianluigi PELLEGRINO, LO Guglielmo IZZO, Giorgio STRAMBI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RI VELARDI, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. el Esposizione del fatto Con ricorso depositato il 7 maggio 2010 nella cancelleria del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte le sigg.re ME ES e LU OV OL chiesero l'annullamento sia della proclamazione del risultato delle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale del Piemonte, tenutesi nei giorni 28 e 29 maggio 2010 e conclusesi con la designazione alla carica presidenziale del sig. OB OT, sia del presupposto provvedimento di ammissione alla competizione elettorale della lista "Pensionati per OT", collegata alla candidatura presidenziale del medesimo sig. OT. Le ricorrenti sostennero che erano state falsamente autenticate molte delle firme di accettazione delle candidature incluse nella predetta lista, la cui conseguente invalidità si era riflessa in modo determinante sull'esito della votazione. Il 6 agosto 2010 il tribunale amministrativo pronunciò una sentenza parziale con cui, dopo aver escluso la possibilità di accertare direttamente la sussistenza delle falsità denunciate dalle ricorrenti, assegnò alle stesse un termine per l'eventuale proposizione di querela di falso in sede civile. Quindi, essendo stata presentata la querela di falso, con ordinanza del 19 novembre 2010 il medesimo tribunale amministrativo sospese il giudizio pendente dinanzi a sé. L'anzidetta sentenza parziale fu impugnata davanti al Consiglio di Stato, il quale, all'esito di un complesso iter procedurale, nel cui ambito si innestò anche un incidente di costituzionalità risolto con dichiarazione di manifesta infondatezza (Corte cost. n. 304 del 2011), con sentenza del 1 agosto 2012 confermò che i falsi denunciati dalle ricorrenti non avrebbero potuto esser direttamente accertati dal tribunale amministrativo, ferma restando la possibilità di far valere in quel giudizio l'esito o della querela di falso proposta dinanzi al giudice civile ordinario o di un processo penale, che nel frattempo era stato instaurato con l'imputazione di falso per i medesimi fatti a carico dei sigg.ri LE e LO VI dinanzi al Tribunale di Torino. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale pronuncia del Consiglio di Stato fu dichiarato inammissibile da questa corte con sentenza n. 6082 del 2012. Il Tribunale civile di Torino dichiarò estinto il procedimento per querela di falso, ma contro tale pronuncia fu proposto appello. Frattanto il giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale venne riassunto e si concluse con sentenza, pubblicata il 15 gennaio 2014, che accolse il ricorso originariamente proposto dalle sigg.re ES e OV OL facendo leva sull'accertamento intervenuto in sede penale ormai definitivo - dell'effettiva falsificazione delle contestate firme di accettazione delle candidature indicate nella lista "Pensionati per OT". Tale decisione fu impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza del 17 febbraio 2014, rigettò l'appello. Premesso che non era ravvisabile un giudicato interno implicante che solo la pronuncia sulla querela di falso proposta in sede civile potesse avere rilevanza nel giudizio amministrativo, anche il Consiglio di Stato ritenne che all'autonomo accertamento di falsità compiuto in sede penale dovesse riconoscersi efficacia erga omnes alla luce di quanto in proposito dispone l'art. 537 c.p.p. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Regione Piemonte, in persona del presidente della giunta sig. OB OT. Altro ricorso è stato proposto, in via incidentale, dai sigg.ri LE VI, RA CH, NC RI TA, LI OT, IN LI, e OB LL, che erano stati parte anch'essi del giudizio di merito. Le sigg.re ES e OV OL si sono difese con controricorso. L'udienza di discussione è stata fissata in tempi ristretti, con conseguente riduzione dei termini per il deposito di memorie, avendo la ricorrente principale rappresentato la necessità che la decisione sui proposti ricorsi intervenga con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata per i nuovi comizi elettorali, indetti a seguito dell'annullamento della proclamazione dei risultati delle precedenti elezioni regionali piemontesi da parte del giudice amministrativo, e quindi non oltre il 25 aprile 2014. Nell'imminenza dell'udienza tanto la ricorrente principale quanto i ricorrenti incidentali hanno depositato memorie. 5 Ragioni della decisione 1. Con l'impugnata