Cass. civ., sez. II, ordinanza 14/10/2021, n. 28069

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In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a tal fine rilevanti, di vendita di "aliud pro alio", la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 14/10/2021, n. 28069
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28069
Data del deposito : 14 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

28069-21 CASSAZIONE OggettoLA CORTE SUPREMA DI SECONDA SEZIONE CIVILE VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 28234/2016 Cron. ·28069- Presidente Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO Dott. UBALDO BELLINI Consigliere Rep. Ud. 18/212 Dott. ALDO CARRATO Consigliere Consigliere ст Dott. ROSSANA GIANNACCARI Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28234-2016 proposto da: IN ND QUALE TITOLARE DELL'IMPRESA INDIVIDUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, che lo rappresenta e difende;
ricorrente

contro

DITTA MOBILI PAGANINI IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 2021 QUINTILIO VARO 133, presso lo studio dell'avvocato 669 ANGELO GIULIANI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente

contro

IMPER ITALIA SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE PRO- TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.B. VICO 31 presso lo studio degli avv.ti NICOLA BOSCO e ENRICO SCOCCINI rappresentata e difesa dagli avvocati G.PUTATURO, L. PUTATURO;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 5756/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
20. R.G. 28234/2016 PREMESSO CHE 1. La ditta OB NI, dedotto di aver comprato una partita di guaina da CE ND, e che a causa dei vizi e scarsa qualità della medesima aveva subito dei danni, aveva convenuto in giudizio CE chiedendo che fosse condannato al "risarcimento del danno causato alla merce depositata" nel suo fabbricato e alla completa sostituzione della guaina difettosa. CE, costituendosi, aveva eccepito il decorso del termine di decadenza della garanzia per vizi e quello di prescrizione della relativa azione e che, in ogni caso, la guaina era stata acquistata dalla società IM Italia s.p.a., che era la sola responsabile dei danni lamentati dall'attrice;
la società IM Italia era chiamata in giudizio e, costituendosi, aveva a sua volta dedotto la nullità della sua chiamata in causa e la decadenza della garanzia. Il Tribunale di Viterbo, con sentenza 6 febbraio 2008, n. 19, rigettava le domande dell'attrice.

2. Contro la sentenza proponeva appello la ditta OB NI. La Corte d'appello di Roma, con sentenza 30 settembre 2016, n. 5756, ha parzialmente accolto l'impugnazione e, in riforma della gravata pronuncia, ha condannato CE ND a risarcire il danno in favore di OB NI, danno quantificato in

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