Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 05048

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 05048
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05048
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOLOMEO RAFFAELE nato a COMO il 08/07/1971 avverso l'ordinanza del 02/03/2022 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG S P che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da R T con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: - sentenza di condanna del Tribunale di Brindisi emessa il 29/01/2014, irrevocabile il 05/01/2016, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessi dal 2010 con permanenza (e quindi sino alla data di emissione della sentenza, 29/01/2014);
- sentenza di condanna del Tribunale di Brindisi emessa il 29/01/2021, irrevocabile il 15/06/2021, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessi dal novembre 2014 al 09/04/2015;
- sentenza di condanna del Tribunale di Brindisi emessa il 08/06/2021, irrevocabile il 24/07/2021, per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commessi dal 09/04/2015 e sino al 25/05/2018. Ad avviso del decidente, dal contenuto delle sentenze emergeva la totale indifferenza dell'istante rispetto ai propri doveri familiari, propria di un generico programma di attività delinquenziale piuttosto che di un unico disegno criminoso. A sostegno di tale assunto, il giudice dell'esecuzione valorizzava il fatto che l'istante si era limitato ad invocare l'unicità del disegno criminoso sulla scorta dell'analogia delle condotte delittuose, senza indicare quale sarebbe il programma unitario ideato e perseguito;
inoltre, il periodo temporale lunghissimo di commissione dei fatti li rendeva sganciati l'uno dall'altro.

2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione R T, tramite il difensore di fiducia, il quale, con unico motivo, deduce erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente mette in luce la contraddittorietà del ragionamento seguito dal giudice dell'esecuzione che, anziché valutare e motivare in ordine alla possibilità di applicare la disciplina del reato continuato per il medesimo reato permanente (come indicato dallo stesso decidente in premessa), ha fondato il proprio rigetto sull'impossibilità di ricondurre ad un medesimo disegno criminoso una pluralità di condotte omogenee tra loro, ritenute (del tutto erroneamente) "sganciate l'una dall'altra". Infatti, si tratta di distinte frazioni di una condotta unitaria, giudicate separatamente solo perché il Pubblico Ministero aveva acquisito in modo graduale la prova della commissione del reato permanente. Secondo il ricorrente, non è possibile sostenere che, nel caso di specie, i reati successivi al primo avessero costituito il frutto di una determinazione estemporanea.
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