Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/07/2015, n. 16003
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Massima conforme alla sentenza n. 675 del 2015
Sul provvedimento
Testo completo
La controversia concerne l'impugnazione dell'avviso irrogazione sanzioni comminate al contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 7, per violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2 e 3:
il contribuente, nella sua qualità di intermediario per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, avrebbe omesso la trasmissione di 42 dichiarazioni e ritardata oltre il termine una dichiarazione, in relazione agli anni 2000, 2003 e 2004.
Il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni in questione, regolarmente inviate, erano state scartate dal sistema telematico per irregolarità formali che tuttavia non incidevano sulla determinazione del reddito e sull'applicazione delle imposte.
La Commissione adita rigettava il ricorso, affermando la legittimità della sanzione irrogata in quanto la trasmissione è comprovata esclusivamente dalla "ricevuta" stampata in esito alla regolare trasmissione e se la trasmissione fosse stata "scartata", essa avrebbe potuto essere ritrasmessa, secondo le stesse regole del sistema, ovviando ai motivi dello scarto. L'appello del contribuente era rigettato, con la sentenza in epigrafe, la quale confermava il valore della ricevuta ai fini dell'attestazione di regolarità della trasmissione e rilevava che la sanzione era dovuta a colpa del contribuente per non essersi attivato per eliminare le ragioni che avevano determinato lo "scarto" della eseguita trasmissione.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste l'amministrazione con controricorso, illustrato anche con memoria.
Motivi della decisione
Il punto centrale della controversia è chiaramente identificato nel secondo motivo di ricorso, laddove si censura la sentenza impugnata per aver esclusa l'illegittimità della procedura di scarto della dichiarazione trasmessa telematicamente e per aver affermato l'esclusiva valenza della "ricevuta" rilasciata dall'amministrazione finanziaria.
Orbene la situazione che è alla base del giudizio appare pacifica tra le parti, le quali non contestano (reciprocamente) i seguenti fatti essenziali:
- il soggetto "intermediario" ha trasmesso telematicamente le dichiarazioni di cui si discute;
- il sistema ha "scartato" le dichiarazioni trasmesse per errori formali non incidenti sulla determinazione del reddito e sull'applicazione delle imposte;
- il soggetto "intermediario", pur messo al corrente dello "scarto" e delle relative ragioni, non ha provveduto a ritrasmettere le dichiarazioni.
Sulla base di tali fattori, la censura del contribuente è sfornita di fondamento.
Dal sistema normativo, all'epoca vigente, emerge che la dichiarazione trasmessa telematicamente può essere "scartata" dal sistema informatico per una serie di errori, individuati dall' art. 9 comma 10 del D.M. 31 luglio 1998, (recante "Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonchè di esecuzione telematica dei pagamenti"): "a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file,