Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20162
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Testo completo
e SENTENZA sul ricorso proposto da: STAZZI ANGELO nato a ROMA il 25/12/1945 avverso l'ordinanza del 17/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO A M;
e sen i e e co usioni de Dr Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. E P, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Letta la nota dell'avv. G P che, in difesa del ricorrente A S, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza del detenuto in espiazione pena A S, volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione nelle forme della detenzione domiciliare, per motivi di salute.
2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazioni degli artt. 47-ter I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e 147 cod. pen. Sostiene che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto ricavare dalla relazione sanitaria, in atti, la dimostrazione dell'incompatibilità della situazione di salute dell'istante con l'ambiente carcerario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena, previsto
e sen i e e co usioni de Dr Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. E P, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Letta la nota dell'avv. G P che, in difesa del ricorrente A S, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 febbraio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza del detenuto in espiazione pena A S, volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione nelle forme della detenzione domiciliare, per motivi di salute.
2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazioni degli artt. 47-ter I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e 147 cod. pen. Sostiene che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto ricavare dalla relazione sanitaria, in atti, la dimostrazione dell'incompatibilità della situazione di salute dell'istante con l'ambiente carcerario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità il reinserimento sociale del condannato, mentre il differimento della pena, previsto
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