Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2023, n. 03954
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B P, nata il 24/07/1959 a Carate Brianza avverso la sentenza in data 28/04/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria contenente le conclusioni, presentata dal difensore della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/04/2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Novara in data 21/09/2021 ha rideterminato la pena irrogata a P B per il delitto di peculato continuato commesso tra il febbraio 2010 e il novembre 2016, nella qualità di tutrice di M R F.
2. Ha proposto ricorso B tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 317- bis cod. pen. La Corte territoriale aveva ridotto la pena ad anni due di reclusione ma aveva omesso di rideterminare anche le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e del divieto di contrattare con la P.A.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione. La Corte aveva ritenuto provata la condotta contestata anche sulla base delle dichiarazioni della ricorrente, che in realtà non aveva asserito di aver prelevato i propri compensi. Inoltre, non aveva considerato le giustificazioni fornite in ordine all'irregolarità della contabilità, costituente semmai sintomo ma non prova dell'appropriazione.
3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso, quanto alle pene accessorie prospettando che la Corte, avendo concesso la sospensione condizionale della pena, non avesse ritenuto di doverle applicare.
4. Il difensore
udita la relazione svolta dal consigliere M R;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria contenente le conclusioni, presentata dal difensore della ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28/04/2022 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del Tribunale di Novara in data 21/09/2021 ha rideterminato la pena irrogata a P B per il delitto di peculato continuato commesso tra il febbraio 2010 e il novembre 2016, nella qualità di tutrice di M R F.
2. Ha proposto ricorso B tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 317- bis cod. pen. La Corte territoriale aveva ridotto la pena ad anni due di reclusione ma aveva omesso di rideterminare anche le pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e del divieto di contrattare con la P.A.
2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione. La Corte aveva ritenuto provata la condotta contestata anche sulla base delle dichiarazioni della ricorrente, che in realtà non aveva asserito di aver prelevato i propri compensi. Inoltre, non aveva considerato le giustificazioni fornite in ordine all'irregolarità della contabilità, costituente semmai sintomo ma non prova dell'appropriazione.
3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso, quanto alle pene accessorie prospettando che la Corte, avendo concesso la sospensione condizionale della pena, non avesse ritenuto di doverle applicare.
4. Il difensore
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